Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 40886/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; , / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, oltre ad un inconferente riferimento formale ad un titolo di reato estraneo alla regiudicanda ( si descrive l'imputazione di cui al capo b in termini di lesioni), contiene una apodittica rivendicazione della tesi difensiva diretta a contrastare la insussistenza dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 341 bis cod. pen. alla luce delle condotte in fatto tenute dall'imputato, coincidenti con quelle contestate con l'imputazione, aspetto già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto al quale il ricorso difetta di ogni critica specifica e mirata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; , / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, oltre ad un inconferente riferimento formale ad un titolo di reato estraneo alla regiudicanda ( si descrive l'imputazione di cui al capo b in termini di lesioni), contiene una apodittica rivendicazione della tesi difensiva diretta a contrastare la insussistenza dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 341 bis cod. pen. alla luce delle condotte in fatto tenute dall'imputato, coincidenti con quelle contestate con l'imputazione, aspetto già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto al quale il ricorso difetta di ogni critica specifica e mirata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 40886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris