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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34101/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 993-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Ascea proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1446/2019, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 110.983,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività di assistenza giudiziale prestata dal professionista nell’interesse dell’opponente in vari procedimenti civili e in un procedimento contabile.

Con ordinanza collegiale del 24.06.2021, resa nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva il compenso, riconoscendo al professionista, per i vari giudizi dal medesimo patrocinati, la somma di € 2.630, al netto degli acconti già percepiti.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Ascea.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Il Comune di Ascea proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1446/2019, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 110.983,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività di assistenza giudiziale prestata dal professionista nell’interesse dell’opponente in vari procedimenti civili e in un procedimento contabile.

Con ordinanza collegiale del 24.06.2021, resa nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva il compenso, riconoscendo al professionista, per i vari giudizi dal medesimo patrocinati, la somma di € 2.630, al netto degli acconti già percepiti.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Ascea.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi della mancata esplicitazione, da parte del Tribunale, dell’iter logico- giuridico seguito nella riduzione dei compensi, liquidati senza alcuna indicazione dei parametri applicati, dei valori di riferimento e delle fasi oggetto di remunerazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente, indicando i parametri tabellari che assume violati, lamenta l’incongruenza degli importi liquidati rispetto ai criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento ad alcuni dei giudizi oggetto della domanda.

Con il terzo motivo, il ricorrente, indicando i parametri tabellari che assume violati, lamenta l’incongruenza rispetto ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 degli importi liquidati con riferimento ad alcuni dei giudizi oggetto della domanda.

I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale, premesso che il Comune opponente aveva eccepito, tra l’altro, l’inesatta quantificazione da parte del giudice del monitorio degli importi riconosciuti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia ai valori dei singoli giudizi, sia alla relativa complessità, ha proceduto ad una nuova liquidazione per ogni singolo procedimento, riducendo i compensi spettanti al professionista, senza indicare quale fosse il differente valore di ciascuna causa ritenuto corretto, il relativo grado di complessità, il parametro tabellare adottato o le fasi da remunerare.

Il giudice di merito, infatti, si è limitato alla liquidazione di somme complessivamente determinate, stimate congrue “tenuto conto dell’oggetto del giudizio e dell’attività svolta come documentata in atti” (così a pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

Il ricorrente, tuttavia, nel contestare la liquidazione operata dal Tribunale, non ha specificato quale sarebbe stato, in ipotesi, lo scaglione di valore applicabile alle singole fattispecie, né ha indicato i valori minimi di tariffa previsti per lo scaglione ritenuto applicabile, non consentendo in tal modo al collegio la verifica della decisività della censura.

Quest’ultima, dunque, è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che sarebbe conseguenza del vizio denunciato.

In proposito, va data continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv.609456; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv.64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015 , Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013 , Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono argomenti ulteriori rispetto al ricorso e al controricorso, essendo meramente riproduttiva del contenuto di detti atti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 993-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Ascea proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1446/2019, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 110.983,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività di assistenza giudiziale prestata dal professionista nell’interesse dell’opponente in vari procedimenti civili e in un procedimento contabile. Con ordinanza collegiale del 24.06.2021, resa nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva il compenso, riconoscendo al professionista, per i vari giudizi dal medesimo patrocinati, la somma di € 2.630, al netto degli acconti già percepiti. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ascea. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Il Comune di Ascea proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1446/2019, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 110.983,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per l’attività di assistenza giudiziale prestata dal professionista nell’interesse dell’opponente in vari procedimenti civili e in un procedimento contabile. Con ordinanza collegiale del 24.06.2021, resa nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva il compenso, riconoscendo al professionista, per i vari giudizi dal medesimo patrocinati, la somma di € 2.630, al netto degli acconti già percepiti. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ascea. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi della mancata esplicitazione, da parte del Tribunale, dell’iter logico- giuridico seguito nella riduzione dei compensi, liquidati senza alcuna indicazione dei parametri applicati, dei valori di riferimento e delle fasi oggetto di remunerazione. Con il secondo motivo, il ricorrente, indicando i parametri tabellari che assume violati, lamenta l’incongruenza degli importi liquidati rispetto ai criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento ad alcuni dei giudizi oggetto della domanda. Con il terzo motivo, il ricorrente, indicando i parametri tabellari che assume violati, lamenta l’incongruenza rispetto ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 degli importi liquidati con riferimento ad alcuni dei giudizi oggetto della domanda. I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale, premesso che il Comune opponente aveva eccepito, tra l’altro, l’inesatta quantificazione da parte del giudice del monitorio degli importi riconosciuti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia ai valori dei singoli giudizi, sia alla relativa complessità, ha proceduto ad una nuova liquidazione per ogni singolo procedimento, riducendo i compensi spettanti al professionista, senza indicare quale fosse il differente valore di ciascuna causa ritenuto corretto, il relativo grado di complessità, il parametro tabellare adottato o le fasi da remunerare. Il giudice di merito, infatti, si è limitato alla liquidazione di somme complessivamente determinate, stimate congrue “tenuto conto dell’oggetto del giudizio e dell’attività svolta come documentata in atti” (così a pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Il ricorrente, tuttavia, nel contestare la liquidazione operata dal Tribunale, non ha specificato quale sarebbe stato, in ipotesi, lo scaglione di valore applicabile alle singole fattispecie, né ha indicato i valori minimi di tariffa previsti per lo scaglione ritenuto applicabile, non consentendo in tal modo al collegio la verifica della decisività della censura. Quest’ultima, dunque, è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che sarebbe conseguenza del vizio denunciato. In proposito, va data continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv.609456; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv.64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015 , Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013 , Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono argomenti ulteriori rispetto al ricorso e al controricorso, essendo meramente riproduttiva del contenuto di detti atti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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