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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 14883/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 548 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla rilevazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato sulla base della mancanza di giustificazioni in ordine al possesso del bene ricettato.

2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art.712 cod. pen. 2.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto dal compendio motivazionale integrato, composto dalle due sentenze di meritolnon emergono elementi idonei a sostenere la invocata qualifica, essendo invece emersi in modo chiaro sia la detenzione del bene provento di furto, che la consapevolezza della sua provenienza furtiva.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3.1.

La doglianza non supera la soglia di ammissibilità dato che si configura come meramente reiterativa dell'istanza avanzata con la prima impugnazione e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, esclude che il valore del bene ricettato fosse irrisorio.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

2.4.1. La doglianza è generica in quanto contesta la quantificazione della pena senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata che rileva come la sanzione sia stata definita in misura ampiamente inferiore alla media edittale sulla base della valutazione di tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 548 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla rilevazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato sulla base della mancanza di giustificazioni in ordine al possesso del bene ricettato. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art.712 cod. pen. 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto dal compendio motivazionale integrato, composto dalle due sentenze di meritolnon emergono elementi idonei a sostenere la invocata qualifica, essendo invece emersi in modo chiaro sia la detenzione del bene provento di furto, che la consapevolezza della sua provenienza furtiva. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità dato che si configura come meramente reiterativa dell'istanza avanzata con la prima impugnazione e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, esclude che il valore del bene ricettato fosse irrisorio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 2.4.1. La doglianza è generica in quanto contesta la quantificazione della pena senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata che rileva come la sanzione sia stata definita in misura ampiamente inferiore alla media edittale sulla base della valutazione di tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023
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