CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impu gnata sia annullata con rinvio, limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020, il Tribunale di Mantova ha condannato l'imputata alla pena di nove mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con confisca dei beni per un valore corrispondente ad euro 325.967,00, in relazione al • reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando la mancata irrogazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, la cui applicazione è obbligatoria in caso di condanna per uno dei reati previsti da detto decreto legislativo. 3. La difesa dell'imputata ha depositato memoria, con la quale sostiene che il giudice avrebbe ritenuto inapplicabile il richiamato art. 12, «atteso che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p., dovendo quindi affermarsi la necessaria correlazione con la durata della pena principale». [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Deve infatti ribadirsi quanto si desume dal tenore letterale del richiamato all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui le pene accessorie ivi previste si applicano obbligatoriamente nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti nel decreto medesimo (ex multis, Sez. 3, n. 3892 del 22/06/2016, dep. 27/01/2017, Rv. 269066). La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio sul punto, essendo stata omessa l'applicazione obbligatoria delle pene accessorie. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Mantova per il giudizio sul punto. Così deciso il 27/10/2021