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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42850/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24030/21 Magni [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, esclusa la contestata recidiva e con diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena e delle attenuanti generiche; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne anche per resistenza e tentata rapina; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24030/21 Magni [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, esclusa la contestata recidiva e con diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena e delle attenuanti generiche; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne anche per resistenza e tentata rapina; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il sid
Sentenza Cassazione n. 42850/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris