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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette/ -9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e..91e_ CAA112.

SZ'Acvlo,fyyt-mi.44-: b-,:e,;+d dt2 at;c0/00- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

L'ordinanza di appello premette che [OSCURATO:PERSONA] invocava davanti al primo Giudice il riconoscimento della retrodatazione del computo dei termini di custodia cautelare con riferimento all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa il 26/03/2020 ed eseguita il 9/06/2020, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. accertato in S. Antimo e zone limitrofe con condotta perdurante e a una serie di reati- fine, e con riferimento all'ordinanza, emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguita il 26/01/2020, applicativa della misura degli arresti domiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 319-321, commessi in S. Antimo dal 2009 al 2013, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Il suddetto Tribunale, dopo avere, quindi, evidenziato in punto di diritto le diverse ipotesi di contestazione a catena evincibili dal disposto normativo, alla luce dell'interpretazione della sentenza n. 408/04 della Corte Costituzionale e delle sentenze nn. 21957/05 e 14535/06 delle Sezioni Unite di questa Corte, passa alla disamina del caso sottoposto alla sua attenzione.

Osserva, in via preliminare, che il delitto associativo di tipo mafioso per il quale è stata emessa la seconda ordinanza, del 26/03/2020, è successivo all'emissione della prima ordinanza cautelare, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso il carattere di contestazione aperta della contestazione di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Puca.

A fronte del rilievo difensivo secondo cui tra il delitto di associazione per delinquere contestato con la seconda ordinanza e quelli che hanno fondato il primo titolo custodiale, relativo a più ipotesi corruttive consistite nella corresponsione sistematica di somme di denaro, utilità varie come capi di abbigliamento e generi alimentari a militari della Tenenza dei carabinieri di S. Antimo, sussisterebbe il vincolo della continuazione, osserva che tra i fatti di cui alle due ordinanze custodiali non si ravvisa certamente né identità di contestazione-identità di disegno criminoso-connessione teleologica, bastando il solo dato relativo alla distanza temporale del delitto associativo con contestazione aperta concernente un periodo successivo ai fatti corruttivi di cui alla prima ordinanza, commessi dal 2009 al 2013; né tantomeno desumibilità dei fatti contestati con la seconda ordinanza dagli atti già in possesso dell'Ufficio inquirente all'atto dell'emissione della prima ordinanza.

Aggiunge, quanto a detto profilo, che i fatti di cui alla seconda ordinanza, descritti in ben cinquantanove capi di imputazione a carico di 101 indagati, risultano fondati su un compendio indiziario vastissimo, rappresentato da numerosissime informative di polizia giudiziaria, contenute in ben otto faldoni, oltre allegati, quali una nutrita mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali, atti relativi ad altri procedimenti, dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e numerose dichiarazioni testimoniali; e che va, pertanto, escluso che al momento dell'emissione della prima ordinanza l'autorità inquirente fosse in possesso di elementi sufficienti a richiedere l'adozione della seguente misura cautelare cui si è giunti dagli sbocchi di successive attività d'indagine.

Il Tribunale del riesame cita al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, per la quale la circostanza che gli elementi indiziari fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto in un secondo momento separatamente, richiedendo a volte la presa di conoscenza e l'elaborazione degli elementi probatori da parte degli inquirenti tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo violazione di norme processuali penali e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 297 e 303 cod. proc. pen.

La difesa censura l'ordinanza impugnata laddove si ha ritenuto che non fosse possibile operare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonostante emergesse dagli atti la conoscibilità da parte della Procura, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare di elementi idonei a fondare anche la seconda ordinanza.

Rileva, invero, il difensore che a seguito del deposito dell'analitica informativa dei ROS del 15 dicembre 2018 (contenente la precisa interpretazione dei numerosi colloqui intercettati e l'individuazione specifica dei servizi di osservazione e videoripresa di riscontro) l'ufficio di Procura procedeva, a far data dal 17 dicembre 2018, ad aggiornare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, palesando in tal modo l'avvenuta conoscenza degli elementi idonei a fondare la richiesta della seconda misura cautelare in epoca antecedente all'emissione della prima misura.

In aggiunta il ricorrente evidenzia la vicinanza temporale tra le due richieste di misura cautelare (rispettivamente del 13.09.2019 e del 24.09.2019), tale da evidenziare la piena conoscenza da parte dell'organo inquirente di elementi idonei a fondare entrambe le ordinanze, concretamente emesse in data 8.01.2020 e 26.03.2020, con conseguente necessità di applicare il disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Lamentano, infine, i difensori che in relazione ai temi relativi alla connessione e agli effetti della contestazione aperta, il Collegio investito del controllo ex art. 310 cod. proc. pen. si è limitato a non confrontarsi con le critiche avanzate nell'atto di impugnazione, con conseguente vizio motivazionale.

I difensori insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nell' ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi.

Va, quindi, premesso che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957/2005, ritenendo che l'art. 297 cod. proc. pen., novellato comma 3, come sostituito dalla

I. n. 332 del 1995, art. 12, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso più garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure, e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi).

Tuttavia ha ritenuto la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dal terzo comma del suddetto articolo è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi).

Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla Sezioni Unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della 'emissione della precedente ordinanza.

Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive.

Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano.

Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte Costituzionale - in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare.

Sulla scia di detta sentenza della Consulta è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.14535 del 2006, inferendo dal principio in ultimo indicato che sebbene "di regola" la retrodatazione sia rimedio "endoprocedimentale", la sua operatività tuttavia "non si può escludere nei casi in cui i procedimenti...avrebbero potuto essere riuniti e risultano separati per una scelta del pubblico ministero".

Cristallizzando il principio per cui in questi casi - di procedimenti diversi per fatti diversi non legati da connessione qualificata - la retrodatazione può operare allorquando non solo ricorra la duplice condizione della anteriorità dei fatti e della desumibilità dagli atti degli elementi atti a giustificare l'emissione delle ordinanze successive al momento dell'adozione della prima ordinanza, ma la separazione dei procedimenti sia, altresì, legata ad una scelta indebita del P.m..

E dando il via ad una giurisprudenza in tal senso orientata (Sez. 1, Sentenza n. 22681 del 27/05/2008 Cc., Rv. 240099; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721).

Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza di rigetto del G.i.p. del Tribunale di Napoli, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, ha proceduto ad una valutazione completa e logica di tutte le censure mosse dalla difesa del ricorrente all'ordinanza in ultimo menzionata, sottolineando come corretta giuridicamente, oltre che coerente con le risultanze dei procedimenti, sia stata l'esclusione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ed il rigetto della declaratoria di inefficacia di misura cautelare.

Facendo, altresì, i Giudici della cautela corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale sopra indicata, del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, laddove hanno ritenuto che la disciplina di cui all' art. 297, comma 3 cod. proc. pen. non potesse essere applicata nel caso di specie, escludendosi, in presenza di autonome fonti di prova e comunque di un vastissimo materiale probatorio a fondamento della seconda ordinanza, oggetto di faticosa opera di verifica e di ricostruzione interpretativa, l'arbitrarietà della scelta del P.m. nel formulare separatamente, in momenti diversi, le proprie richieste cautelari, attinenti, altresì, a fatti non in rapporto di connessione qualificata, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rispetto ai reati di corruzione e non potendo parlarsi di programmazione unitaria iniziale per il dato temporale del delitto associativo, concernente un periodo successivo rispetto ai fatti in ultimo menzionati.

Detto iter argomentativo non solo risulta coerente con le emergenze procedimentali, ma è altresì scevro da vizi logici e giuridici, facendo, invero, leva a) sul dato temporale che il delitto associativo di cui alla seconda ordinanza, rispetto alla quale operare la retrodatazione, sia stato commesso, considerata la contestazione aperta (e non essendo emersi, come evidenziato dall'ordinanza di appello, elementi per delimitare l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad un determinato momento storico), successivamente all'emissione della prima ordinanza coercitiva ( si veda al riguardo, per tutte, Sez. 2 , n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222, secondo cui in tema di cd.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza), b) sull'assenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto di contestazione nelle due ordinanze, c) sull'assenza del requisito della desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima.

Il ricorrente, di contro, si limita a contestare dette argomentazioni nei termini sopra riportati, insistendo sulla sussistenza di un provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito di una informativa che afferma, senza documentarlo, essere dettagliata, e sulla vicinanza temporale delle richieste, e, quindi, su elementi non dirimenti ai fini della desumibilità degli atti esclusa con argomentazioni non manifestamente illogiche, oltre che, come rilevato, conformi alla giurisprudenza costante di questa Corte sulla retrodatazione.

E lamenta un mancato confronto con i rilievi difensivi sulla connessione e sugli effetti della contestazione aperta, senza esplicitarli e documentarli (in violazione del principio di autosufficienza).

Dando, così, vita a doglianze infondate, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette/ -9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e..91e_ CAA112. SZ'Acvlo,fyyt-mi.44-: b-,:e,;+d dt2 at;c0/00- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza di appello premette che [OSCURATO:PERSONA] invocava davanti al primo Giudice il riconoscimento della retrodatazione del computo dei termini di custodia cautelare con riferimento all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa il 26/03/2020 ed eseguita il 9/06/2020, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. accertato in S. Antimo e zone limitrofe con condotta perdurante e a una serie di reati- fine, e con riferimento all'ordinanza, emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguita il 26/01/2020, applicativa della misura degli arresti domiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 319-321, commessi in S. Antimo dal 2009 al 2013, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Il suddetto Tribunale, dopo avere, quindi, evidenziato in punto di diritto le diverse ipotesi di contestazione a catena evincibili dal disposto normativo, alla luce dell'interpretazione della sentenza n. 408/04 della Corte Costituzionale e delle sentenze nn. 21957/05 e 14535/06 delle Sezioni Unite di questa Corte, passa alla disamina del caso sottoposto alla sua attenzione. Osserva, in via preliminare, che il delitto associativo di tipo mafioso per il quale è stata emessa la seconda ordinanza, del 26/03/2020, è successivo all'emissione della prima ordinanza cautelare, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso il carattere di contestazione aperta della contestazione di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Puca. A fronte del rilievo difensivo secondo cui tra il delitto di associazione per delinquere contestato con la seconda ordinanza e quelli che hanno fondato il primo titolo custodiale, relativo a più ipotesi corruttive consistite nella corresponsione sistematica di somme di denaro, utilità varie come capi di abbigliamento e generi alimentari a militari della Tenenza dei carabinieri di S. Antimo, sussisterebbe il vincolo della continuazione, osserva che tra i fatti di cui alle due ordinanze custodiali non si ravvisa certamente né identità di contestazione-identità di disegno criminoso-connessione teleologica, bastando il solo dato relativo alla distanza temporale del delitto associativo con contestazione aperta concernente un periodo successivo ai fatti corruttivi di cui alla prima ordinanza, commessi dal 2009 al 2013; né tantomeno desumibilità dei fatti contestati con la seconda ordinanza dagli atti già in possesso dell'Ufficio inquirente all'atto dell'emissione della prima ordinanza. Aggiunge, quanto a detto profilo, che i fatti di cui alla seconda ordinanza, descritti in ben cinquantanove capi di imputazione a carico di 101 indagati, risultano fondati su un compendio indiziario vastissimo, rappresentato da numerosissime informative di polizia giudiziaria, contenute in ben otto faldoni, oltre allegati, quali una nutrita mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali, atti relativi ad altri procedimenti, dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e numerose dichiarazioni testimoniali; e che va, pertanto, escluso che al momento dell'emissione della prima ordinanza l'autorità inquirente fosse in possesso di elementi sufficienti a richiedere l'adozione della seguente misura cautelare cui si è giunti dagli sbocchi di successive attività d'indagine. Il Tribunale del riesame cita al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, per la quale la circostanza che gli elementi indiziari fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto in un secondo momento separatamente, richiedendo a volte la presa di conoscenza e l'elaborazione degli elementi probatori da parte degli inquirenti tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo violazione di norme processuali penali e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 297 e 303 cod. proc. pen. La difesa censura l'ordinanza impugnata laddove si ha ritenuto che non fosse possibile operare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonostante emergesse dagli atti la conoscibilità da parte della Procura, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare di elementi idonei a fondare anche la seconda ordinanza. Rileva, invero, il difensore che a seguito del deposito dell'analitica informativa dei ROS del 15 dicembre 2018 (contenente la precisa interpretazione dei numerosi colloqui intercettati e l'individuazione specifica dei servizi di osservazione e videoripresa di riscontro) l'ufficio di Procura procedeva, a far data dal 17 dicembre 2018, ad aggiornare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, palesando in tal modo l'avvenuta conoscenza degli elementi idonei a fondare la richiesta della seconda misura cautelare in epoca antecedente all'emissione della prima misura. In aggiunta il ricorrente evidenzia la vicinanza temporale tra le due richieste di misura cautelare (rispettivamente del 13.09.2019 e del 24.09.2019), tale da evidenziare la piena conoscenza da parte dell'organo inquirente di elementi idonei a fondare entrambe le ordinanze, concretamente emesse in data 8.01.2020 e 26.03.2020, con conseguente necessità di applicare il disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Lamentano, infine, i difensori che in relazione ai temi relativi alla connessione e agli effetti della contestazione aperta, il Collegio investito del controllo ex art. 310 cod. proc. pen. si è limitato a non confrontarsi con le critiche avanzate nell'atto di impugnazione, con conseguente vizio motivazionale. I difensori insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nell' ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi. Va, quindi, premesso che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957/2005, ritenendo che l'art. 297 cod. proc. pen., novellato comma 3, come sostituito dalla I. n. 332 del 1995, art. 12, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso più garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure, e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi). Tuttavia ha ritenuto la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dal terzo comma del suddetto articolo è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla Sezioni Unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della 'emissione della precedente ordinanza. Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive. Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano. Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte Costituzionale - in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare. Sulla scia di detta sentenza della Consulta è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.14535 del 2006, inferendo dal principio in ultimo indicato che sebbene "di regola" la retrodatazione sia rimedio "endoprocedimentale", la sua operatività tuttavia "non si può escludere nei casi in cui i procedimenti...avrebbero potuto essere riuniti e risultano separati per una scelta del pubblico ministero". Cristallizzando il principio per cui in questi casi - di procedimenti diversi per fatti diversi non legati da connessione qualificata - la retrodatazione può operare allorquando non solo ricorra la duplice condizione della anteriorità dei fatti e della desumibilità dagli atti degli elementi atti a giustificare l'emissione delle ordinanze successive al momento dell'adozione della prima ordinanza, ma la separazione dei procedimenti sia, altresì, legata ad una scelta indebita del P.m.. E dando il via ad una giurisprudenza in tal senso orientata (Sez. 1, Sentenza n. 22681 del 27/05/2008 Cc., Rv. 240099; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza di rigetto del G.i.p. del Tribunale di Napoli, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, ha proceduto ad una valutazione completa e logica di tutte le censure mosse dalla difesa del ricorrente all'ordinanza in ultimo menzionata, sottolineando come corretta giuridicamente, oltre che coerente con le risultanze dei procedimenti, sia stata l'esclusione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ed il rigetto della declaratoria di inefficacia di misura cautelare. Facendo, altresì, i Giudici della cautela corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale sopra indicata, del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, laddove hanno ritenuto che la disciplina di cui all' art. 297, comma 3 cod. proc. pen. non potesse essere applicata nel caso di specie, escludendosi, in presenza di autonome fonti di prova e comunque di un vastissimo materiale probatorio a fondamento della seconda ordinanza, oggetto di faticosa opera di verifica e di ricostruzione interpretativa, l'arbitrarietà della scelta del P.m. nel formulare separatamente, in momenti diversi, le proprie richieste cautelari, attinenti, altresì, a fatti non in rapporto di connessione qualificata, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rispetto ai reati di corruzione e non potendo parlarsi di programmazione unitaria iniziale per il dato temporale del delitto associativo, concernente un periodo successivo rispetto ai fatti in ultimo menzionati. Detto iter argomentativo non solo risulta coerente con le emergenze procedimentali, ma è altresì scevro da vizi logici e giuridici, facendo, invero, leva a) sul dato temporale che il delitto associativo di cui alla seconda ordinanza, rispetto alla quale operare la retrodatazione, sia stato commesso, considerata la contestazione aperta (e non essendo emersi, come evidenziato dall'ordinanza di appello, elementi per delimitare l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad un determinato momento storico), successivamente all'emissione della prima ordinanza coercitiva ( si veda al riguardo, per tutte, Sez. 2 , n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222, secondo cui in tema di cd. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza), b) sull'assenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto di contestazione nelle due ordinanze, c) sull'assenza del requisito della desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima. Il ricorrente, di contro, si limita a contestare dette argomentazioni nei termini sopra riportati, insistendo sulla sussistenza di un provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito di una informativa che afferma, senza documentarlo, essere dettagliata, e sulla vicinanza temporale delle richieste, e, quindi, su elementi non dirimenti ai fini della desumibilità degli atti esclusa con argomentazioni non manifestamente illogiche, oltre che, come rilevato, conformi alla giurisprudenza costante di questa Corte sulla retrodatazione. E lamenta un mancato confronto con i rilievi difensivi sulla connessione e sugli effetti della contestazione aperta, senza esplicitarli e documentarli (in violazione del principio di autosufficienza). Dando, così, vita a doglianze infondate, ai limiti dell'inammissibilità. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricor
Sentenza Cassazione n. 10290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris