CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 41817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtite le conclusioni del PG - V-1?...)0C-Q. dm 1GQ_ CAMACA/9.0 myr ( .c2_ C LJOIR ,')u...uuu'is ( ->tk!c..Q)-0,3 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2023 il Tribunale di Marsala - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 19 novembre 2018, divenuta irrevocabile in data 15 dicembre 2021. 1.1 In motivazione si rileva che il beneficio era stato già concesso in due precedenti occasioni (sentenza del 5 luglio 2004, irr. il 23 dicembre 2008 e sentenza del 15 giugno 2021, irr. il 29 ottobre 2021) e da ciò deriva la ricorrenza di cause ostative di cui all'art.164 cod.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il difensore rappresenta in particolare che con la sentenza emessa in data 15 giugno 2021 (divenuta irrevocabile per seconda, tra le tre decisioni) non era stata concessa la sospensione condizionale e il Rubbino è in attesa di decisione su domanda di misura alternativa. Vi è pertanto un errore sul fatto che ha dato luogo alla decisione di revoca, essendo stato concesso solo due volte il particolare beneficio. 3. Il ricorso è infondato, pur dovendosi rettificare la motivazione della decisione impugnata. 3.1 Ed invero, fermo restando che con la decisione divenuta irrevocabile per seconda (in data 29 ottobre 2021) non è stato concesso il beneficio della pena sospesa, va rilevato che secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (da ultimo, Sez. VI n. 1647 del 12.11.2019, dep.2020, rv 278100) . Il caso in esame rientra in detta condizione, il che si pone - in ogni caso - come fattore giustificativo della disposta revoca. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensor