CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 22093-2020proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. , in persona della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] Soc. COOP, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 728/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 12 / 1 2 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Bari, con sentenza del 17/6/2016, in accoglimento delle domande proposte dalla M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 5/10/2005, e dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano, con atto di citazione notificato il 28/2/2006, ha dichiarato la simulazione della convenzione stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trascritta il 26/1/2004 con la quale il primo, debitore nei confronti delle società attrici, rispettivamente, per la somma di €. 467.007,21 (in ragione di un finanziamento agrario concesso il 24/5/2002a fronte del quale il finanziato aveva emesso due effetti agrari rimasti insoluti alla loro scadenza in data 15/2/2003 e in data 15/4/2003) e per la somma di €. 242.003,24 (in ragione di un’apertura di credito e della revoca il 15/12/2003 del fido concesso con invito a saldare il debito con la banca ), aveva apparentemente trasferito alla moglie Anto nia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l a quot a pari alle metà d i alcuni immobili in Casamassima e Conversano. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la sussistenza della causa simulandi sul rilievo che i l Difino aveva avuto l’intenzione, e mergente da gravi, precise e concordanti presunzioni in tal senso, di sottrarre i suoi beni all’ azione esecutiva delle banche verso le quali era debitore di notevoli importi e chelo stesso si era a tal fine spogliato dei propri beni in favore, tra l’altro, della D’[OSCURATO:PERSONA] la quale, poi, li aveva Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 “blindati” rispetto ai creditori concedendo ipoteca a garanzia di un mutuo stipulato immediatamente dopo l’atto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], in effetti, con la convenzione di separazione del 24/11/2003, aveva trasferito alla con iuge la propria metà indivisa dei beni in comunione con quest’ultima. Secondo il tribunale, però, la causa indicata dalle parti, e cioè la restituzione di un debito contratto dallo stesso Difino nei confronti del suocero, non aveva trovato supporto nella prova documentale offerta dalla D’[OSCURATO:PERSONA], costituita da una scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] verso il Difino alla figlia e dalla ricognizione di debito dello stesso Difino verso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Posto che tra i testimoni della ricognizione di debito figurava proprio [OSCURATO:PERSONA], al quale era diretto l’altro atto dispositivo posto in essere dal Difino e che chiaramente rivestiva la posizione di soggetto di fiducia di quest’ultimo, il tribunale ha ritenuto che tali atti fossero privi di data certa e che, di conseguenza, in assenza di prova sul debito del Difino verso il suocero e della cessione del credito di quest’ultimo verso la figlia, non potesse che concludersi nel senso della mancanza di causa dell’atto traslativo, non essendo stata peraltro articolata alcuna richiesta istruttoria nonostante la centralità di tali circostanze per dimostrare la causa dell’ingente trasferimento al coniuge separato. 1.5. Secondo il tribunale, un ulteriore elemento a conforto della fittizietà del trasferimento alla coniuge, in assenza di prova del debito contratto nei confronti del suocero e della cessione di tale credito, era costituito dal fatto che, a fronte di un ipotetico debito del Difino verso il coniuge per £. 62.500.000 (e rappresentato dal mancato pagamento dell ’ assegno Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 determinato dal presidente del tribunale), il Difino le aveva trasferito beni per un totale di €. 1.063.949,02 , specie se si considera che il Difino, al momento della sua costituzione nel giudizio di separazione, si era opposto ad ogni richiesta, anche economica, della moglie salvo, poi, cambiare idea, una volta conosciuta l’esposizione economica verso le banche, e cederle un enorme patrimonio a fronte di un ben minore debito. 2.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.2. Le banche attrici hanno resistito al gravame, al quale, invece, ha aderito il Difino. 2.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato, per la parte cheancora interessa, la sentenza impugnata. 2.4. La corte, in particolare, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante aveva lamentato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il tribunale omesso di conferire valore di prova incontestata all’atto di ricognizione del debito da parte del Difino in favore del suocero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e alla cessione di tale credito da parte di quest’ultimo in favore della figlia Antonia: e l’ha ritenuto infondato. 2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognevole di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli alla stessa ignoti, e che, nel caso in esame, le banche attrici erano evidentemente estranee agli atti in questione, intervenuti tra altri soggetti, ha ritenuto che correttamente il tribunale aveva provveduto a verificarne l’attendibilità onde verificare se, a fronte dei plurimi elementi indiziari emersi dalle complessive risultanze Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 processuali, la convenzione intercorsa tra i coniugi fosse simulata. 2.6. E ciò vale, ha aggiunto la corte, anche per il mancato disconoscimento della firma da parte del Difino delle scritture private prodotte non contro di lui ma di soggetti terzi. 2.7. L’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ai sensi dell’art. 2702 c.c., del resto, concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta il sottoscrittore ma non il suo contenuto, compresa la data, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo. 2.8. Il tribunale, quindi, ha osservato la corte, ha correttamente ritenuto che tali scritture avessero portata recessiva rispetto ai plurimi elementi indiziari evidenziati, rilevando, per un verso, che tra i testimoni della ricognizione figurava addirittura [OSCURATO:PERSONA], al quale era diretto l’altro atto dispositivo posto in essere dal Difino e che chiaramente rivestiva la posizione di soggetto di fiducia di quest’ultimo, e, per altro verso, che entrambi gli atti erano privi di data certa, sicché, in assenza di prova del debito del Difino verso il suocero delle cessione del credito da quest’ultimo alla figlia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], doveva concludersi nel senso dell’“assenza di causa dell’ingente trasferimento”. 2.9. In effetti, ha proseguito la corte, la documentazione prodotta conferma tale conclusione, non essendo evincibile, per entrambi i documenti, la data certa, per cui tali scritture possono al più costituire elementi indiziari, idonei di fondare la decisione solo in concorso con altre risultanze probatorie, nel caso in esame mancanti, che ne confortino la credibilità e l’attendibilità.Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 2.10. La corte, quindi, assorbite tutte le altre censure (che si fondano sul presupposto del raggiungimento della prova del presunto credito cui attribuire la causa della disposizione del Difino in favore della moglie), ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente dato rilievo, ai fini della simulazione, al fatto che, a fronte di un debito certo del Difino verso il coniuge di €. 62.500,00, costituito dagli alimenti non versati, il primo, pur essendosi opposto ad ogni richiesta avanzata dalla moglie nel giudizio di separazione, le aveva trasferito beni per un valore complessivo di €. 1.063.949,02, e che era, pertanto, ragionevole ritenere che lo stesso avesse effettuato il trasferimento in favore della moglie solo a seguito dell’esposizione debitoria verso le banche, a lui ben nota al momento della convenzione, specie a fronte della persistenza a tale data, e cioè il 24/11/2003, della convivenza tra i due coniugi, che induceva a ritenere che i rapporti tra le parti fossero, in realtà, di reciproca collaborazione. 2.11. Escluso, quindi, ogni rilievo dirimente al fatto che il giudizio di separazione era stata introdotto dalla D’[OSCURATO:PERSONA] sin dal 2001, la corte ha ritenuto che non poteva darsi rilievo neppure al mancato espletamento dell’interrogatorio formale da parte della convenuta evidenziando che, in realtà, lo stesso avrebbe dovuto svolgersi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per tale incombente, senza che, come si evince dal relativo verbale, la D’[OSCURATO:PERSONA] si fosse presentata , così come non si è presentata all’udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla, per contro, rilevando l’interrogatorio reso dalla stessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], privo peraltro della sua firma, che risulta interlineato in quanto fissato per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non essendo in quella udienza integro il contraddittorio.Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 2.12. La corte, peraltro, dopo aver escluso che potesse darsi rilievo alla condotta processuale dell’attrice, ha, comunque, evidenziato che la convenuta non risultava aver formulato istanza di rimessione in termini per rendere l’interrogatorio formale e, in ogni, che il tribunale non aveva attribuito alcun effetto alla ficta confessio conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio da parte della D’[OSCURATO:PERSONA]. 2.13. Alla luce di quanto evidenziato, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova indiziaria della simulazione del contratto nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un terzo. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso notificato il 22 e il 23/7/2020, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 25/5/2020. 3.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano soc. coop.. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano soc. coop., in particolare, ha chiesto la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.. 3.4. È rimasto intimato, tragli altri, [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente , lamenta ndo la violazione ela falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche senza, tuttavia, Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 considerareche le stesse non avevano fornito in giudizio la prova che l’atto dispositivo compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in suo favore era stato soltanto apparente, nel senso che l’alienante non aveva inteso dismettere la titolarità del diritto e che l’acquirente non aveva inteso acquisirlo. 4.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], infatti, ha osservato la ricorrente, a mezzo di convenzione omologata i n data 9/12/2003, aveva definito il giudizio di separazione personale da lei introdotto sin dall’anno 2001 nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA], pattuendo l ’ assegnazione in suo favore da parte d i quest’ultimodi una serie di immobile, la maggior parte dei quali già di proprietà della stessa per la metà indivisa, ma non per spirito di liberalità ma a fronte di un credito che la stessa vantava nei confronti del marito per effetto di numerosi aiuti economici che lo stesso, nel corso del matrimonio, aveva ricevuto dal suocero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], complessivamente ammontanti a circa 800.000.000 di lire, allo scopo di “ristabilire un giusto riequilibrio dei legittimi diritti patrimoniali coniugali”. 4.3. Tali circostanze, ha proseguito la ricorrente, sono state confermate dal Difino e, soprattutto, non sono state in alcun modo contestate, al pari dei documenti prodotti, da parte delle società attrici nel corso del giudizio di primo e di secondo grado e devono, quindi, intendersi, a norma dell’art. 115 c.p.c., come provate. 4.4. Ne consegue, ha concluso la ricorrente, che, non essendo stati oggetto di una specifica contestazione, il giudice avrebbe dovuto decidere sul presupposto della verità dei fatti rappresentati tanto nella dichiarazione di debito del 1999, quanto nella cessione di credito del 2003, e cioè, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla figlia il credito da lui vantato verso [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, che l’attribuzione Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 degli immobili operata da quest’ultimo in suo favore nella convenzione di separazione costituiva il pagamento di tale debito. 4.5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche senza, tuttavia, considerare che le stesse, pur avendone l’onere, non avevano fornito alcuna prova in ordine al presunto accordo simulatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e che la stessa si era presentata alle udienze del 29/5/2012 e 12/2/2013 per rendere l’interrogatorio formale richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] senza che tale prova fosse assunta per non av ere la parte attrice chiesto di procedere all’audizione della convenuta. 4.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’omessa e/o insufficiente motivazione della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dalle banche limitandosi, tuttavia, a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, come le allegazioni della convenuta, senza accertare se gli stessi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, erano in grado di acquisire tale valenza ove valutati nella loro sintesi. 5.1.I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 5.2. La ricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in realtà, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 stesse, hanno ritenuto che la causa dell’attribuzione immobiliare operata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della D’[OSCURATO:PERSONA], così come espressa nella convenzione del 24/11/2003, era, in realtà, insussistente, e che tale trasferimento era stato simulatamente compiuto solo in ragione dell’esposizione dello stesso verso le banche. 5.3. Lavalutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta quelle asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adversodedotti (Cass. SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestatadall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass. SU n. 11377 del 2015, per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata“in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”),costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazionese non per il vizioconsistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell ’ avere del tutto omesso,in sede di accertamento della fattispecie Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 concreta, l’esame di uno o piùfatti storici controversi , principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberosenz’altro determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale ovvero di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: cfr. Cass. SU n. 20867 del 2020), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. SU n. 20867 del 2020). 5.4. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 5.5. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 5.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove (anche indiziarie) raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè il compimento di un trasferimento meramente simulato) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emersa la prova della effettiva sussistenza della causa del trasferimento così come dichiarata dalle parti, e cioè il pagamento del debito che l’alienante aveva nei confronti del Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 suocero e da quest’ultimo ceduto alla figlia acquirente, e che era, per contro, emersa la prova, in ragione degli innumerevoli indizi raccolti, come l’esposizione dell’alienante verso le banche, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi al momento dell’atto traslativo nonostante la pendenza sin dal 2001 del giudizio di separazione personale tra gli stessi e l’esiguità del debito effettivamente esistente a carico dell’alienante verso la moglie a fronte del valore degli immobili ceduti alla stessa, che l’atto stipulato era, in realtà, simulato in quanto non voluto effettivamente dalle parti contraenti. 5.7. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi, che la causa del trasferimento dichiarata dalle parti( in ragione della mancata prova tanto del debito dell’alienante verso il suocero, quanto della sua cessione da quest’ultimo alla figlia), non era in fatto sussistente e che, in ragione degli elementi indiziari raccolti , tale atto era stato stipulato tra le parti solo simulatamente , non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la stessacorte ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall e banche creditrici, in quanto volta, appunto, al la declaratoria d ella natura assolutamente simulata dell’atto di trasferimento compiuto dal debitore alienante in favore della moglie. 5.8. Questa Corte, infatti, ha da tempo chiarito, per un verso, che, in tema di simulazione, l’individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, rileva per fornire indizi rivelatori Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 dell’accordosimulatorio (Cass. n. 8428 del 2006; Cass. n. 5541 del 1994), e, per altro verso, che, in tema di simulazione assolutadel contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, l’accoglimento della stessa può essere deciso dal giudice d i merito sulla base di elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale(Cass. n. 36478 del 2021; Cass.n. 29540 del 2019; Cass. n. 22801 del 2014; Cass. n. 28224 del 2008). 5.9. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è, del resto, configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche, come pretende la ricorrente, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass.n. 13395 del 2018). 6.1. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 6.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. 6.3. Non sussistono le condizioni per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. 6.4. La Corte, infine,dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2020n.22093 - Sez. 2 - CC del 1 2 dicembre 20 22 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in favore di ciascuna delle stesse nella somma di €. 12.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai s