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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05106/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza; che, invero, il collegio di merito (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato rilievo al numero e alla tipologia dei precedenti penali, evidenziando che i reati oggetto di giudizio erano contraddistinti non solo da una finalità di lucro, come i pregressi, ma anche connotati da reazioni aggressive nei confronti della polizia giudiziaria che lo aveva sorpreso in possesso di un bene provento di furto e pertanto sintomatici di una accresciuta pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza; che, invero, il collegio di merito (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato rilievo al numero e alla tipologia dei precedenti penali, evidenziando che i reati oggetto di giudizio erano contraddistinti non solo da una finalità di lucro, come i pregressi, ma anche connotati da reazioni aggressive nei confronti della polizia giudiziaria che lo aveva sorpreso in possesso di un bene provento di furto e pertanto sintomatici di una accresciuta pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre
Sentenza Cassazione n. 05106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris