CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Messina, riformava la sentenza con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di violazione dell'articolo 7, d.l. 4/2019, assolvendo in relazione al secondo episodio e rideterminando la pena per il primo reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione 11~13313 ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., difettando il requisito della consapevolezza della previsione dell'evento lesivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, lo stesso ricorrente si limita a considerazioni sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato totalmente aspecifiche, reiterando in modo del tutto generico e avulso dal testo del provvedimento impugnato le doglianze già formulate nel giudizio di appello, confinando il ricorso oltre i limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità. Egli propone, inoltre, una lettura alternativa della vicenda, esclusa nel giudizio di legittimità (il ricorrente stesso parla di «chiave di lettura alternativa» e di «interpretazione nettamente diversa»), ove sonotecluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui/ (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 2. Quanto all'elemento soggettivo del reato va rimarcato come, a fronte degli elementi evidenziati dai giudici di entrambi i gradi di merito, le generiche deduzioni formulate nel ricorso in ordine alla possibile mancanza del profilo soggettivo del dolo specifico appaiono non proponibili in quanto meramente rivalutative e fattuali. Ed infatti la sentenza impugnata chiarisce che, ove l'imputato si sia rivolto ad un CAF (circostanza su,etisi dilunga la sentenza impugnata, ma che non viene neppure considerata nel ricorso, a testimonianza della sua genericità) o ad un soggetto abilitato per farsi aiutare nella predisposizione e presentazione di una pratica burocratica delicata, non si può addebitare a quest'ultimo l'elemento psicologico del reato. Questa Corte ha, del resto, in diverse occasioni affermato che l'erronea opinione dell'agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula rispetto alla disciplina dell'errore su legge diversa da quella penale, di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795). Nel caso di specie, poi, ove l'omissione delle informazioni dovute è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, è evidente la estraneità della vicenda al tema dell'errore su legge extrapenale. 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm