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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05809/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indicata in epigrafe; il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso di confrontarsi - in ipotesi difensiva - con la conclamata precarietà delle condizioni sanitarie di questi, mancando di effettuare, inoltre, lo scorporo per la condanna inerente al reato ostativo in relazione al quale è intervenuta condanna (fatto circostanziato dall'aggravante mafiosa).

La difesa, pertanto, si duole della violazione degli artt. 4-bis e 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, 146 e 147 cod. pen.

La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha sostanzialmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione.

2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente versate di fatto.

Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza impugnata.

Invero, il provvedimento evidenzia come si tratti di soggetto in espiazione per una delle fattispecie ostative all'invocato beneficio sospensi condizionale contrariamente all'assunto difensivo, peraltro, la natura ostativa afferisce al titolo di reato in quanto tale e non alle singole componenti della pena.

Lineare e logica, altresì, si appalesa anche la motivazione concernente il rigetto della richiesta ex art. 47-ter, comma 1, lett. d) Ord. pen. 3.

Si tratta, in sostanza, di una impugnazione sostenuta da censure manifestamente infondate, che prospetta difetti, illogicità e contraddittorietà non emergenti dal dato testuale e che, comunque, richiama enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, oltre che con i principi di diritto ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indicata in epigrafe; il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso di confrontarsi - in ipotesi difensiva - con la conclamata precarietà delle condizioni sanitarie di questi, mancando di effettuare, inoltre, lo scorporo per la condanna inerente al reato ostativo in relazione al quale è intervenuta condanna (fatto circostanziato dall'aggravante mafiosa). La difesa, pertanto, si duole della violazione degli artt. 4-bis e 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, 146 e 147 cod. pen. La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha sostanzialmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione. 2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come si tratti di soggetto in espiazione per una delle fattispecie ostative all'invocato beneficio sospensi condizionale contrariamente all'assunto difensivo, peraltro, la natura ostativa afferisce al titolo di reato in quanto tale e non alle singole componenti della pena. Lineare e logica, altresì, si appalesa anche la motivazione concernente il rigetto della richiesta ex art. 47-ter, comma 1, lett. d) Ord. pen. 3. Si tratta, in sostanza, di una impugnazione sostenuta da censure manifestamente infondate, che prospetta difetti, illogicità e contraddittorietà non emergenti dal dato testuale e che, comunque, richiama enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, oltre che con i principi di diritto ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ge
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