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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 05322/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata il 18 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui insiste per la fondatezza del ricorso.

OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità del gravame sono manifestamente infondati dovendosi ritenere corretta la decisione nella parte in cui ha messo in evidenza come entrambi i motivi formulati in quella sede costituissero mere affermazioni prive di specificità e confronto con la ampia motivazione della sentenza di primo grado; osservato che, nondimeno, anche il presente ricorso si presenta generico nella parte in cui solo in forma apodittica reputa non fondata la parte della decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello, provvedendo ad enunciare la norma e la relativa interpretazione giurisprudenziale senza alcun confronto concreto con le ragioni della sentenza di appello; rilevato che la memoria inviata dal ricorrente non modifica le conclusioni sopra enunciate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata il 18 gennaio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui insiste per la fondatezza del ricorso. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità del gravame sono manifestamente infondati dovendosi ritenere corretta la decisione nella parte in cui ha messo in evidenza come entrambi i motivi formulati in quella sede costituissero mere affermazioni prive di specificità e confronto con la ampia motivazione della sentenza di primo grado; osservato che, nondimeno, anche il presente ricorso si presenta generico nella parte in cui solo in forma apodittica reputa non fondata la parte della decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello, provvedendo ad enunciare la norma e la relativa interpretazione giurisprudenziale senza alcun confronto concreto con le ragioni della sentenza di appello; rilevato che la memoria inviata dal ricorrente non modifica le conclusioni sopra enunciate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 05322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris