CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 06082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 08/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 07/03/2018, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi A) e 2) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ndiaga per il reato di ricettazione. nella misura di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Il ricorrente, a mezzo del difensore, propone impugnazione avverso la predetta sentenza di condanna3ricorso è inammissibile in quanto i quattro motivi addotti sono meramente reiterativi di censure,' già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'erronea e carente motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato dei beni di provenienza delittuosa indicati nel capo di imputazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi (la merce di provenienza delittuosa è stata rinvenuta nella stanza in uso esclusivo dell'imputato, l'imputato ha consegnato agli operanti degli orologi poi risultati contraffatti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questo Collegio di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto del delitto di ricettazione è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze probatorie, ha ritenuta dimostrata l'idoneità della contraffazione ad indurre in errore l'acquirente medio e, di conseguenza, esclusa la natura «grossolana» della merce rinvenuta nella disponibilità dell'imputato «a fronte degli accertamenti svolti dagli ausiliari di p.g.» (pag. 2 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto, quindi, buon uso del principio di diritto secondo cui la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata anche in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Rv. 264444; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01, in motivazione). Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione è del tutto generico. Il motivo di ricorso, a fronte della complessiva ricostruzione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. La Corte territoriale, conformandosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte, ha fondato il proprio giudizio sulla base dell'omessa indicazione della provenienza dei beni di provenienza delittuosa e sulla tipologia dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato (merce contraffatta). Il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed i numerosissimi precedenti specifici a carico del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che miri, come nel caso di specie, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non rnassimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.