CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 10114/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4200/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, Via di [OSCURATO:PERSONA], 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2666/2020 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: - ha rilievo nomofilattico la questione di diritto r elativa alla sussistenza dell’animus possidendi nell’ipotesi in cui al provvedimento di sospensione della lottizzazione, adottato ai sensi dell’art.18, comma 7 della L.47/85, ora ex art.30 DPR 380/2001, non segua alcun provvedimento di natura ablativa ma la sola trascrizione nei registri immobiliari; - l’assenza di un atto ablativo da parte del Comune va coordinato con la previsione contenuta nell’art.18, comma 7 della Legge N.47/85, che prevede l’acquisizione automatica delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune, ove non intervenga la revoca del provvedimento di sospensione; - i principi in tema di usucapione di terreni oggetto lottizzazione abusiva richiedono un particolare approfondimento in pubblica udienza per la novità della questione, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite N. 651/2023 P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udie