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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18411/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27903-2020 proposto da: COMUNE di GIULIANOVA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].VAL.P.A. - ABRUZZO , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27903 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Ctr dell'Abruzzo, dopo avere affermato che "l'amministrazione convenuta non si costitutiva in questa fase nonostante rituale notificazione dell'atto di riassunzione", ha, quale giudice del rinvio, accolto l'appello della società CO.Val.P.A.

Abruzzo contro la decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso contro un avviso di accertamento emesso dal Comune di Giulianova per Ici dell'anno 2007 in riferimento ad un fabbricato che la contribuente aveva sostenuto essere rurale e che il Comune aveva evidenziato non essere stato accatastato come tale;

2. in particolare la CTR ha evidenziato che la contribuente aveva proposto istanza di variazione catastale ai sensi dell'art.7, comma 2 bis, del d.l. 70/2011, convertito dalla

I. 108/2011, come interpretato dall'art.2 comma 5 ter del d.l. 102/2013 conv. con I. 124/2013 e che non risultava agli atti un diniego né alcuna eccezione opposti dal Comune alla variazione catastale cosicché il fabbricato doveva considerarsi rurale e come tale esente da ICI;

3. contro tale sentenza il Comune propone ricorso per cassazione.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo il Comune lamenta "nullità della sentenza ex art. 360 n.3 per violazione degli artt. 23 e 36 del d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. avendo la CTR omesso la rilevazione della avvenuta costituzione in giudizio del Comune di Giulianova".

Con secondo motivo il Comune lamenta "nullità della sentenza ex art. 360 n.4 in relazione all'art.132, n.4 c.p.c. per omessa ovvero apparente motivazione omissiva degli elementi addotti da una parte ai fini della statuizione posta al vaglio del giudice";

4. la contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. con i due motivi di ricorso viene lamentato che la CTR abbia errato nel dichiarare che la ricorrente aveva mancato di costituirsi in appello e che non vi era agli atti alcun diniego né alcuna eccezione contro la variazione catastale richiesta dalla contribuente laddove invece il Comune si era costituito come emergeva "dall'atto di costituzione e controdeduzioni del 2.3.2020 allegato 1 del giudizio di riassunzione davanti alla Ctr, sia dalla pec di deposito del 20.4.2020 sia, ancora dalle risultanze del SIGIT" ed aveva espressamente negato la sussistenza dei presupposto della variazione, come risultava dagli atti.

Viene dunque denunciato un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza.

Viene dedotto che l'omesso esame delle risultanze degli atti difensivi ha determinato l'esito della lite;

2. i detti motivi di ricorso sono inammissibili dato che il vizio denunciato dalla ricorrente, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c. essendo invece sussumibile sub art.395, comma 1, n.4, c.p.c.: ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, c.p.c. una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"; l'errore di fatto deducibile e da dedursi ex art. 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato.

Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività"; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il "fatto" a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un dato della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l'esercizio di un potere processuale; è stato in particolare detto che "l'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima" (Cass. n.3137 del 30/03/1994);

3. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'amministrazione comunale alle spese del giudizio; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il Comune di Giulianova a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4100,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27903-2020 proposto da: COMUNE di GIULIANOVA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].VAL.P.A. - ABRUZZO , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27903 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la Ctr dell'Abruzzo, dopo avere affermato che "l'amministrazione convenuta non si costitutiva in questa fase nonostante rituale notificazione dell'atto di riassunzione", ha, quale giudice del rinvio, accolto l'appello della società CO.Val.P.A. Abruzzo contro la decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso contro un avviso di accertamento emesso dal Comune di Giulianova per Ici dell'anno 2007 in riferimento ad un fabbricato che la contribuente aveva sostenuto essere rurale e che il Comune aveva evidenziato non essere stato accatastato come tale; 2. in particolare la CTR ha evidenziato che la contribuente aveva proposto istanza di variazione catastale ai sensi dell'art.7, comma 2 bis, del d.l. 70/2011, convertito dalla I. 108/2011, come interpretato dall'art.2 comma 5 ter del d.l. 102/2013 conv. con I. 124/2013 e che non risultava agli atti un diniego né alcuna eccezione opposti dal Comune alla variazione catastale cosicché il fabbricato doveva considerarsi rurale e come tale esente da ICI; 3. contro tale sentenza il Comune propone ricorso per cassazione. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo il Comune lamenta "nullità della sentenza ex art. 360 n.3 per violazione degli artt. 23 e 36 del d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. avendo la CTR omesso la rilevazione della avvenuta costituzione in giudizio del Comune di Giulianova". Con secondo motivo il Comune lamenta "nullità della sentenza ex art. 360 n.4 in relazione all'art.132, n.4 c.p.c. per omessa ovvero apparente motivazione omissiva degli elementi addotti da una parte ai fini della statuizione posta al vaglio del giudice"; 4. la contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. con i due motivi di ricorso viene lamentato che la CTR abbia errato nel dichiarare che la ricorrente aveva mancato di costituirsi in appello e che non vi era agli atti alcun diniego né alcuna eccezione contro la variazione catastale richiesta dalla contribuente laddove invece il Comune si era costituito come emergeva "dall'atto di costituzione e controdeduzioni del 2.3.2020 allegato 1 del giudizio di riassunzione davanti alla Ctr, sia dalla pec di deposito del 20.4.2020 sia, ancora dalle risultanze del SIGIT" ed aveva espressamente negato la sussistenza dei presupposto della variazione, come risultava dagli atti. Viene dunque denunciato un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza. Viene dedotto che l'omesso esame delle risultanze degli atti difensivi ha determinato l'esito della lite; 2. i detti motivi di ricorso sono inammissibili dato che il vizio denunciato dalla ricorrente, non è sussumibile in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c. essendo invece sussumibile sub art.395, comma 1, n.4, c.p.c.: ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, c.p.c. una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"; l'errore di fatto deducibile e da dedursi ex art. 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato. Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività"; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il "fatto" a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un dato della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l'esercizio di un potere processuale; è stato in particolare detto che "l'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima" (Cass. n.3137 del 30/03/1994); 3. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'amministrazione comunale alle spese del giudizio; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il Comune di Giulianova a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4100,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio
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