CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurava in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione del [OSCURATO:PERSONA] quanto a prova consistita nella sola dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], i motivi dedotti sono manifestamente infondati e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha, tra l'altro, provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale provvedendo ad escutere il teste qualificato che ha confermato di aver riconosciuto il ricorrente mentre era al di fuori dell'abitazione ove era ristretto; dichiarazione del teste che rende inconferente il mancato immediato accertamento presso il domicilio nonché il dato a mente del quale non sarebbe stata revocata la misura degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento principale, circostanza che non assume alcuna rilevanza in ordine al distinto ambito connesso all'accertamento dell'evasione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] tanzo C;S'i".:"[OSCURATO:PERSONA] -------------