CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 29956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilil:à del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di L'Aquila, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato disponendo la sostituzione della misura del divieto di dimora nei comuni della Provincia di Teramo con quella meno gravosa del divieto di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 31 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo aveva disposto l'applicazione di quella prima misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e eroina. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Levakovic, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare sostenendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine al concorso in tutti gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, benché le emergenze procedimentali dimostrino un suo diretto coinvolgimento solo in due episodi di spaccio, non potendo essere altrimenti valorizzata la sua mera presenza nell'abitazione dove avveniva la vendita della droga, al più qualificabile come connivenza non punibile. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di L'Aquila disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità, nonostante l'indagato fosse stato partecipe solo della cessione di droga in appena tre casi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di illustrare le ragioni dell'applicazione della "misura di massimo rigore", benché l'interessato in passato abbia beneficiato della misura degli arresti in casa senza aver commesso alcuna violazione delle prescrizioni imposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso risulta in sostanza presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto (72 ai bisogni procedimentali da fronteggiare. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotl:o ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi i ndiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare: in particolare, spiegando come i gravi indizi di colpevolezza fossero desumibili oltre che dalle dichiarazioni rese dalla teste Fracassa, che aveva riferito di aver ricevuto in consegna, in più occasioni, la droga richiesta proprio dall'odierno ricorrente (in un caso dopo che la indicazione del tipo di stupefacente richiesto era stata rivolta a [OSCURATO:PERSONA]), dalle deposizioni di altri acquirenti di stupefacenti che avevano riferito che ogni volta che si erano recati in quell'abitazione per comprare la droga necessaria per il loro fabbisogno, avevano incontrato il prevenuto che aveva presenziato all'operazione di compra-vendita della sostanza, materialmente realizzata da un suo familiare, assumendo una funzione di guardinga vigilanza, dunque fornendo un ausilio di controllo idoneo a favorire la definizione dell'affare illecito. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico invero contestato dalla difesa in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, coautore dei delitti contestatigli e soggetto altamente pericoloso, in termini tali da rendere inidonee a fronteggiare i bisogni di controllo altre misure meno afflittive rispetto a quella applicata. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire come in materia di sostanze stupefacenti, l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 990, n. 74, non è in astratto inc:ompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa; ma anche come, in caso di reiterazione di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non venendo preclusa automaticamente al giudice la facoltà di ravvisare il fatto di lieve entità, sia necessario porre in considerazione tutti i parametri dettati dalla predetta disposizione: con la conseguenza che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente; non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706). Alla luce di tale regula iuris risulta giuridicamente corretta ed immune da vizi motivazionali la decisione con la quale si è esclusa l'ipotesi più lieve nel caso di specie, nel quale il Tribunale del riesame ha chiarito c:ome non potesse considerarsi di scarsa offensività la condotta tenuta dal prevenuto in ragione delle quantità di eroina e cocaina smerciate nel tempo, all'interno dell'abitazione scoperta dagli inquirenti, con strumentazione e modalità abituali che avevano reso quella casa una sorta di 'supermarket' delle droghe. 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per la genericità del suo contenuto, essendosi il ricorrente doluto in forma indeterminata dell'applicazione della misura coercitiva massima e non anche di una meno rigorosa, omettendo del tutto di confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata con la quale il Tribunale aveva deciso di sostituire nei riguardi del prevenuto la misura del divieto di dimora nei comuni della provincia di Teramo con la più blanda misura del divieto di dimora nel solo comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. -7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual