CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 22787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra i reati di cui alleseguenti sentenze: 1) sentenza della Corte d’appello di Firenze, emessa in data 18 marzo2024, irrevocabile il 18 febbraio 2025, di condanna alla pena di anni uno mesi quattro direclusione ed euro 346,67 multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso inPiombino il 24 e il 27 ottobre 2014; 2) sentenza della Corte d’appello di Firenze, emessa indata 16 novembre 2021, irrevocabile il 29 maggio 2022, di condanna alla pena di anni duemesi due e giorni venti di reclusione ed euro 574,00 di multa per il reato di cui all’art. 648cod. pen., commesso in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 20 gennaio 2015;3) sentenza della Corte d’appello di Napoli, emessa in data 1 marzo 2022, irrevocabile l’11ottobre 2022, di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Sannio ed in luogoimprecisato fino al 25 ottobre 2014.Per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni due, mesi otto e giorni ventidi reclusione ed euro 774,00 di multa, sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni duemesi due e giorni venti di reclusione ed euro 574,00 di multa di cui alla sentenza sub 2),aumentata dimesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei reati di cui allesentenze sub 3) e sub 1).2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze propone ricorso percassazione avverso detta ordinanza, deducendo inosservanza di norme processuali stabilitea pena di inammissibilità in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non abbia tenuto conto che, con ordinanzadel 18 ottobre 2023, il Tribunale di Benevento aveva già riconosciuto la continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3) e quelli accertati con altra sentenza, emessain data 7 novembre 2017, con rideterminazione della pena complessiva in anni cinque direclusione ed euro 4000,00 di multa. Egli, pertanto, avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità dell’istanza, con riferimento alla parte relativa alle suddette sentenze dicondanna già unificate (anziché porre a base della nuova rideterminazione la pena inflittacon la sentenza sub 2), per poi valutare la possibilità di applicare la disciplina dellacontinuazione tra il reato giudicato con la sentenza sub 1) e quelli già riuniti con l’ordinanzaresa in sede esecutiva dal Tribunale di Benevento.Sicché, allo stato, vi sono due provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., aventi in parte le medesime sentenze di condanna, con la conseguenza che non èpossibile pervenire all’esatta determinazione della pena ancora da eseguire.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Invero, l’ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di Benevento, che è in atti, hariconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3) e ireati di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento del 7 novembre 2017, e harideterminato la pena finale in anni cinque di reclusione ed euro 4000,00 di multa, ponendocome pena base quella inflitta con la sentenza in ultimo menzionata. Dunque, i reati di cuialle sentenze sub 2) e 3) sono stati considerati reati satellite.Il provvedimento impugnato non si confronta con detta ordinanza, seppure menzionatanel parere espresso dal Procuratore ricorrente sulla richiesta difensiva di unificazione, eunifica i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), ritenendo più grave quello di cui allasentenza sub 2). Avrebbe, invece, dovuto verificare la possibilità dell’estensione dellacontinuazione già riconosciuta in sede esecutiva, tra i reati sub 2) e 3) e quelli di cui all’altrasentenza summenzionata, alla fattispecie giudicata con la sentenza sub 1).L'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno deireati giàoggetto di un diverso provvedimento che in cognizione o in esecuzione li abbiaunificati per continuazione, implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegnocriminoso anche agli altri reati già conesso posti in continuazione (Sez. 1, n. 43880 del09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745 - 01).2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost.n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell’unicità deldisegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]