CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 34587/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, in Roma, Viale delle Milizie, n. 15, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza d e lla Commissione tributaria regionale della Campania , sezione staccata di Salerno, n. 3805/2018, depositata in data 20 aprile 2018. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti giusta ricevuta di avvenuta consegna del 7 giugno 2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che,a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c od. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Roma, il 5 settembr