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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21097/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1983Colaj Lek nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Shqau [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ibrahimi [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bequiri [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Imeraj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Memetaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Jaupaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gllava [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ilazaj [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Abazaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACOSTANTINI che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Firenze, esitato nella sentenzain epigrafe indicata, ha avuto ad oggetto le sentenze emesse nell’ambito del proc. pen.r.g. app. 2034/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 20 e del proc. pen. r.g. app. 616/2024a carico di [OSCURATO:PERSONA], definiti in sede di giudizio abbreviato.

I sopracitati procedimentisono stati riuniti con apposita ordinanza dalla Corte di appello di Firenze, sussistendo ipresupposti di cui all’art. 17 cod. proc. pen.

Le vicende di entrambi i procedimentiimportazioni di sostanza stupefacente, incentrate sul ruolo assunto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA],per l'associazione di cui al capo B), e da [OSCURATO:PERSONA], per il sodalizio di cui al capo2.

Avverso la sentenza di appello, che ha confermato rispetto a tutti gli odierniricorrenti le sentenze di primo grado, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:3.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchéagli artt. 43 e 110 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ed illogicamente ritenutala partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), pur dopo averlo assoltodal reato fine di cui al capo 1C); inosservanza delle norme processuali stabilite a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza; travisamento della prova.

Ladifesa lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazionele deduzioni difensive, offrendo una motivazione apparente.

La condotta dell’imputatoavrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissionedi un singolo reato.

Dagli atti processuali non emergerebbe mai la volontà dell’imputatodi fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, condividendone il programmacriminoso, né tale consapevolezza nei suoi riguardi sarebbe emersa dai correi.

La difesasi duole che la Corte territoriale abbia ritenuto bastevole per sostenere la gravitàindiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato fine di cui al capo 3C).

Nél’imputato può essere ritenuto un concorrente esterno nel reato associativo.

La sentenzaimpugnata si sarebbe limitata ad affermare la sufficienza del dolo eventuale in capoall'imputato, indipendentemente dalla sua consapevolezza e dalla sua volontà diperseguire il programma del sodalizio.

Mancherebbe la prova che il prevenuto fosse aconoscenza dei fini illeciti dell’associazione, rispetto alla quale dagli atti del processonon emergerebbe alcunché di certo circa un ruolo cosciente e concreto dell’[OSCURATO:PERSONA];3.2.

Violazione degli artt. 132, 133 e 69 cod. pen., per essere la pena irrogatasproporzionata rispetto al disvalore dei fatti contestati, nonché in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con giudizio diprevalenza.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi: con cui si deducono:4.1.

Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla doglianza relativaall’eccessività della pena base irrogata.

La difesa ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva determinato la pena base in anni 8 di reclusione ed euro 33.000,00 di multa,senza motivare su una pena base così elevata e senza tener conto della sentenza n.40/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale dellareclusione nella misura di anni 8, anziché di anni 6;4.2.

Illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanzelamentandosi che il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado abbia sul punto omesso di motivare;4.3.

Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

Diversamente da quanto assume la [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto irrilevante la suddivisione interna ai correi della sostanza, ladifesa insiste nell’affermare che erano soltanto due i chilogrammi nella disponibilitàdell’imputato;4.4.

Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti dicui agli artt. 3 e 4 L. 146/2006.

La sentenza di primo grado a p. 48, in relazione al capo5B), escludeva l’aggravante di cui all’art. 3 L. 146/2006 e riteneva sussistentel’aggravante di cui all’art. 4 della medesima legge, mentre a p. 59, affermava che “nonpare sussistere l’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006”; ancora, a p. 31, in relazioneal capo 1B), aveva ritenuto non sussistente l’aggravante dell’anzidetto art. 4;4.5.

Mancanza della motivazione in ordine alla doglianza con cui si lamentaval'eccessività dell'aumento operato ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. in relazione al capodi imputazione 5 B).5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevano tre motivi di ricorso pressoché identici,con alcune precisazioni e diversità di cui si darà conto, con cui deducono:5.1.

In relazione al reato contestato al capo 7B), violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze difensive,reputate decisive, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dicui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

La difesa, nel richiamare le doglianze sollevatesul punto nel giudizio di appello, ricorda che solo 2 chilogrammi di cocaina erano statisottoposti a sequestro e alla successiva perizia tossicologica, mentre l'interoquantitativo, determinato in 7 chilogrammi lordi, non era mai stato sottoposto asequestro e, di conseguenza, a perizia, per cui la stima del relativo principio attivo èstata effettuata in modo del tutto ipotetico e congetturale.

A rafforzare questeconsiderazioni la difesa richiama anche le risultanze della messaggistica intercettata dacui si ricava che mentre il quantitativo di 2 chili, sequestrato a Rimini era di buonaqualità, quello di 7 chili lordi inviati da [OSCURATO:PERSONA] a Perugia era di scarsa qualità,così dimostrando che il principio attivo presente nella minor quantità di sostanzastupefacente - che sarebbe poi stata sequestrata e periziata - era di molto maggiorerispetto al principio attivo presente nella maggior quantità di stupefacente destinata aPerugia, mai sequestrata e mai periziata.

La difesa fa inoltre presente che, conriferimento al reato contestato al capo 10B) dell’imputazione, il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.309/90.

Al riguardo, la sentenza impugnata nulla dice.

La difesa contesta altresìl’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui “la determinazioneperitale della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata nonrisulta essenziale laddove altre fonti probatorie consentono al giudice di ricavare risultatiutili a tal fine”, poiché la sussistenza dell'ingente quantità può essere affermata soltantoquando si riscontrino elementi certi che consentono di pervenire per via indiretta al datoquantitativo: nel caso di specie non soltanto difetterebbero elementi indiziariunivocamente indicativi di un alto grado di purezza del quantitativo di sostanzastupefacente non sequestrato ma vi sarebbero elementi univocamente indicativi dellasua scarsa qualità.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunquecontraddittoria e manifestamente illogica se rapportata al contenuto della messaggisticache il Gup ha riportato nella sentenza di primo grado e che la Corte di appello ha inveceignorato, così non dando risposta alle relative doglianze difensive.

Con riguardo al soloIbrahimi [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva che, non essendo mai stato sequestrato e sottopostoa perizia il quantitativo dei 7 chili, finiti a Perugia e riferibili all’odierno ricorrente, nonpossa parlarsi, come invece ha fatto la Corte di merito, della “medesimezza dellasostanza importata in Italia in un unico carico”;5.2.

Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, anche sub specie dimotivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanzedichiarazioni ammissive degli imputati e del leale comportamento processuale, si siaadagiata su una mera formula di stile che rivelerebbe la mancata valutazione dellearticolate considerazioni poste con l’atto di appello.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], nel motivodi ricorso riguardante le attenuanti generiche, la difesa, dopo aver ricordato la vicendagiudiziaria dell’’imputato inizialmente dichiarato latitante, successivamente tratto inarresto in Belgio in esecuzione di MAE, ha evidenziato come, all’udienza del 25 marzo2022, il difensore avesse depositato una dichiarazione proveniente dall'imputato con cuiquesti dichiarava di rinunciare a partecipare al processo, di rinunciare ad ogni eccezionerelativa alla propria assenza e di rinunciare a far valere il profilo dell’impedimento acomparire, nonché di accettare la giurisdizione del giudice procedente, dichiarazione checonsentiva di superare ogni profilo di improcedibilità legato alla detenzione all'esterodell'imputato, di tal che la sua posizione virtualmente stralciata veniva riunita alleposizioni degli altri imputati per essere giudicata unitamente a queste.

Si tratta didichiarazione nella quale l'imputato affermava la propria colpevolezza in relazione alledue importazioni di cocaina che gli erano contestate.

La difesa sottolinea il lealecomportamento processuale che rendeva possibile il superamento delle problematicheconnesse alla consegna dell'imputato dal Belgio all'Italia.

Ciò detto, la difesa lamenta ildiniego delle invocate attenuanti generiche pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaffermato che le dichiarazioni spontanee ammissive dell’imputato avevano contribuito aricostruire i fatti-reato.

Rilievo quest’ultimo richiamato anche per [OSCURATO:PERSONA];5.3.

Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della penain ordine alla ravvisata continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.

L'aumento per lacontinuazione è stato determinato in anni 2 di reclusione senza che di talequantificazione sia stata in alcun modo esplicitata nella sentenza di primo grado laragione.

La motivazione della Corte di appello sul punto non adempierebbe all'oneremotivazionale, posto che oltre al criterio della gravità dei fatti e del loro disvalore rilevaanche il criterio della valutazione della capacità a delinquere del reo al cui fine sarebberodovute valere tutte le considerazioni spese nell'atto di appello a sostegno della richiestadi riconoscimento delle attenuanti generiche.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:6.1.

Carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riguardo al capodi imputazione 7 C), dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

La motivazione sulpunto si riporterebbe acriticamente alla sentenza di primo grado e sarebbe di mero stile,perché priva di confronto adeguato con le risultanze del caso concreto che erano invecestate oggetto di puntuali rilievi critici in sede di impugnazione che la difesa riproponenel presente ricorso;6.2.

Violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'art. 133 cod pen e il relativovizio di motivazione.

Già il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe omesso totalmente diconfrontarsi con una serie di elementi positivi che avrebbero sicuramente consentito ilriconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi con cui si deducono:7.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova certasuffragante la ritenuta colpevolezza dell’imputato.

Questa si sarebbe basata solo supresunzioni e congetture.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire congruarilevanza a due circostanze illuminanti per la manifesta estraneità del prevenuto al reatoche gli viene contestato: l'insussistenza di alcun coinvolgimento, anche indiretto,dell'odierno ricorrente nella fase della preparazione, pianificazione ovvero ricezione dellostupefacente, stante la carenza di operatività e reperibilità del medesimo nei frangentiin cui si consumava il reato; la presunta attività posta in essere dal prevenuto sarebbestata evidenziata in tre sole intercettazioni telefoniche, due delle quali avvenute tra terzie solo una intercorsa con il fratello sicché l’interpretazione colpevolista dell'espressione“ti mando almeno 30…“ non risulta conferente con alcune ipotesi di cessione distupefacente; non risulta agli atti alcuna conversazione ambientale ovvero telefonica incui si dimostri la raccolta della somma di denaro al fine di acquistare la sostanzastupefacente.

Si tratterebbe di circostanze che assumono una significativa valenza inordine reale motivo per il quale l'imputato si trovava ad avere contatti con il fratello.

Ladescrizione oggetto dell'annotazione di polizia giudiziaria non può ritenersi l'elemento diprova sufficiente a qualificare il ruolo partecipativo del prevenuto ex art. 73 d.P.R.309/90.

Non è possibile attribuire significato a talune intercettazioni la cui realeinterpretazione è rimasta oscura o non ha permesso un giudizio diverso da quello dimera verosimiglianza;7.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamentosanzionatorio, ritenuto oltremodo gravoso.

Si lamenta altresì il denegato riconoscimentodella massima estensione delle attenuanti generiche già riconosciute dal primo [OSCURATO:PERSONA].8.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) si fonda su novemotivi, con cui si deducono:8.1.

Violazione degli artt. 6 e seg. cod. pen. con riferimento al capo B), nonchémancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appellorisposto con argomentazioni apparenti ed apodittiche al motivo inerente il difetto digiurisdizione, ampiamente devoluto dalla difesa nel suo atto d'appello, e per averefornito una motivazione priva della necessaria completezza e congruità, citando unprecedente giurisprudenziale del tutto inconferente ed omettendo di dare rispostaadeguata alle specifiche deduzioni difensive sul punto.

Queste evidenziavano la naturaintegralmente olandese del sodalizio illecito di cui al capo di imputazione B),l'impossibilità di far discendere dall'eventuale riconoscimento del requisito dellatransnazionalità del reato una modifica di quanto disposto dagli artt. 6 e seg. cod. pen.e, quindi, l'erronea applicazione dei criteri di attribuzione della giurisdizione.

La Corte diappello, con motivazione assai stringata, ha affermato la sussistenza della giurisdizionedello Stato italiano in forza del dedotto carattere transnazionale del reato, come definitodall'art. 3, lett. d), L. 146/2006.

Si tratta di lettura superficiale e distorta non solo dellerisultanze probatorie ma delle norme in concreto applicabili alla fattispecie in esame.Già la sentenza del Gup di Firenze aveva ritenuto di poter risolvere la questione delladevoluta mancanza di giurisdizione asserendo che “la contestazione e il riconoscimentodel solo carattere transnazionale delle associazioni in esame, ai sensi dell'art. 3 L.146/2006…, consenta la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7 comma 5c.p. in ragione di quanto previsto sul punto nella Convenzione di Palermo del 2006,determinando così la rilevanza giuridica anche della rinuncia alla giurisdizione su talifatti da parte dell'Olanda” (sent.

Gup p. 19).

A fronte di tale motivazione il difensore,con l’atto di appello, aveva sottolineato che la condotta associativa contestata al capoB) si era svolta interamente in Olanda, come peraltro emerge dalle stesse conclusionidella sentenza di primo grado.

Ancora nell’atto di appello si sottolineava come anche lostesso pubblico ministero avesse riconosciuto l’inesistenza in atti della prova di dettocollegamento.

Era stato infatti lo stesso Gup ad escludere come sodali tutti quei soggettiche l'accusa aveva inserito al fine di dimostrare quel contatto diretto con il territorioitaliano che solo poteva giustificarne la giurisdizione, avendo tuttavia lo stesso Gupoperato in maniera contraddittoria vanificando le suddette conclusioni in punto diriconoscimento della giurisdizione.

La difesa ricorda come l’art. 6 cod. pen. non sia statomodificato né dalla L. 146/2006, di tal che il luogo di commissione del reato, nazionaleo transnazionale non è quello ove si sono prodotti effetti sostanziali, né dallaConvenzione di Palermo.

La rinuncia alla giurisdizione, operata dall’Olanda, non8.2.

Violazione degli artt. 268, 270 e 729 cod. proc. pen., con riferimento alla mancatadeclaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in assenza di rogatoriainternazionale al Canada, ivi essendo ubicati i server dei dispositivi [OSCURATO:SOCIETA] sui qualiè stata operata l'intercettazione dei relativi flussi telematici; nonché mancanza edillogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di confrontarsicon le doglianze difensive relative al menzionato profilo di inutilizzabilità.

Nell'atto diappello il difensore aveva evidenziato che i soggetti utilizzatori dei pin intercettatirisultavano dimoranti in Olanda, ragion per cui, affinché si potesse procedere a legittimeoperazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessarial'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da partedell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico.

La difesaribadiva che l'intercettazione, disposta con autorizzazione del giudice italiano, edeseguita per il tramite di rogatoria con l'autorità olandese, non era avvenuta per mezzodegli impianti installati nella Procura della Repubblica di Firenze, bensì tramite serverdella [OSCURATO:SOCIETA] in Canada, vale a dire che il dato è stato intercettato all'estero esolo dopo essere stato captato/registrato e decodificato è stato girato ai server dellaProcura della Repubblica di Firenze da dove veniva “remotizzato”, per la sola lettura,presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze.

Richiamata la distinzione tra leoperazioni di captazione e registrazione del flusso telematico e quelle di decriptazionedel contenuto del dato, nonché l’approdo ermeneutico cui sono pervenute le SezioniUnite di questa Corte relativamente all’acquisizione all'estero dei risultati diintercettazioni disposte da autorità giudiziaria straniera su piattaforma informaticacriptata e criptofonini, la difesa sostiene che il caso di specie, equiparabile a quellotrattato dalle Sezioni Unite, non abbia incontrato alcun vaglio da parte della Corte diappello fiorentina.

Ricorda come, nella presente vicenda, i dati comunicativi, oggetto diintercettazione a norma dell'art. 266 -bis cod. proc. pen. e di autorizzazione da partedell'autorità giudiziaria olandese, siano acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen.mediante semplice richiesta di trasmissione di dati documentali inoltrata alla societàcanadese.

La Corte di appello ha ritenuto che tale segmento istruttorio di acquisizionedei dati intercettati andasse ricondotto alla disciplina di cui all'art. 234-bis cod. proc.pen., all’uopo richiamando giurisprudenza che deve considerarsi ormai superatadall’interpretazione data delle Sezioni Unite.

Sostiene invero la difesa che, nel caso dispecie, si sia in presenza di captazione di dato “dinamico” (non “statico”) e, come tale,astrattamente inquadrabile nella disciplina in materia di intercettazioni ex art. 266-bisss. cod. proc. pen., disciplina che non è stata rispettata con riguardo alla fase delladecriptazione /acquisizione del dato dinamico intercettato.

Sarebbe infatti statanecessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada, mai intervenuta, affinchél’attività di acquisizione del dato informatico da parte dell’autorità giudiziaria italianapotesse considerarsi validamente esperita.

Ne conseguirebbe l’inutilizzabilità delcompendio delle intercettazioni in quanto acquisito in violazione della disciplina previstadagli artt. 268 e 270 cod. proc. pen.;8.3.

Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazionitelematiche disposte con rogatoria in favore dell'Olanda nei confronti dei pin riferitiall’imputato, inerenti alle conversazioni effettuate tramite sistemi di messaggisticaBlackBerry, stante l'assenza nel fascicolo del pubblico ministero dei necessariprovvedimenti autorizzativi dell'autorità estera olandese al momento della scelta del ritoabbreviato; nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte di appellodel tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative all’anzidetto profilodi inutilizzabilità.

Le diverse difese avevano eccepito l'assenza in atti dei provvedimentiautorizzativi dell'autorità olandese nonché la tardiva produzione da parte del pubblicoministero che avrebbe sensibilmente inciso sul diritto di difesa.

Né all'atto della notificadell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen. né al momento dell'ammissione al ritoabbreviato nel fascicolo del PM era depositata alcuna richiesta di rogatoria od eventualiautorizzazioni concesse dallo Stato estero, venendosi così a determinare unainutilizzabilità patologica dell'atto non depositato.

La Corte territoriale, tuttavia, non siè confrontata con le puntuali doglianze difensive, riproponendo asetticamente lo stessoargomentare del Gup secondo cui “risultano compiutamente acquisiti al fascicolo tantoi decreti autorizzativi quanto gli atti conseguenti”, dal momento che gli stessi “benpossono essere acquisiti anche in seguito all'ammissione al rito speciale senza che ciòincida in alcun modo sul diritto di difesa degli imputati, non avendo gli stessi alcun rilievodi tipo probatorio o investigativo” e tenuto altresì conto che ”si tratta di atti la cuiacquisizione risulta ex lege doverosa” e che l'assenza di decreti autorizzativi delleintercettazioni nel fascicolo “non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativirisultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità in quanto ilmezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delleconversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero almomento della richiesta del rito”.

La difesa sottolinea come l'esistenza e la validità deglicorrelati provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese, oggetto di produzionedocumentale del PM in data 23 Febbraio 2022, non abbiano in realtà mai trovatoingresso nel fascicolo del pubblico ministero, neppure al momento in cui si verificava ladiscovery in favore delle difese con la notifica dell'avviso di conclusione delle indaginipreliminari.

La difesa contesta esattamente l'esistenza dei provvedimenti autorizzatividell'autorità olandese e, conseguentemente, la validità delle operazioni captativecompiute.

Nel procedimento di cui si tratta, i soggetti utilizzatori dei pin sottoposti adintercettazione risultavano essere tutti dimoranti in territorio olandese, ragione per laquale, affinché si potesse procedere alle legittime operazioni di captazione sulle utenzestraniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoriadiretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandeseall'intercettazione del flusso telematico.

La difesa elenca le intercettazioni che sarebberoaffette da inutilizzabilità.

In assolvimento dell'onere relativo alla “prova di resistenza”,la difesa evidenzia che l'impianto motivazionale proposto nella pronuncia appellata nonresisterebbe alla rimozione dell'intero compendio intercettativo ricompreso tra leautorizzazioni del giorno 11 gennaio 2016 al 1° agosto 2016.

Per tali ragioni, chiede didichiararsi la piena inutilizzabilità del complesso captativo successivo alla data del giorno11 gennaio 2016;8.4.

Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioniprive della necessaria autorizzazione dell'autorità olandese e di tutte le intercettazioninon ricomprese nell'intervallo temporale autorizzato dall'autorità olandese (4settimane), distinto da quello richiesto con rogatoria dal p.m. italiano (40 giorni) ecorrelative mancanza ed illogicità della motivazione; mancanza ed illogicità dellamotivazione avendo la Corte di appello omesso di rispondere alle ulteriori specifichededuzioni difensive relative al profilo di inutilizzabilità di cui sopra, relativo allamancanza dei decreti autorizzativi del public prosecutor olandese (pure all'esito deldeposito tardivo da parte del p.m. in udienza), del cui mancato pervenimento nelfascicolo del Gup ha dato puntualmente atto il difensore nel relativo paragrafo dell'attodi impugnazione; intercettazioni, tutte quelle indicate come inutilizzabili, checostituiscono prova decisiva per la sussistenza dei reati di cui ai capi B), 3B) e 5B).

Ildifensore elenca i pin ritenuti di interesse;8.5.

Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimentoall’imputazione di cui al capo B).

La motivazione delle sentenze di merito risulterebbenon avere offerto risposta alle specifiche doglianze difensive.

La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al capo in esame si risolverebbe in un mero richiamo per relationemalla sentenza di primo grado che costituirebbe un tautologico richiamo formale alle fontidi prova documentale.

L’indicazione delle presunte fonti di prova relative alla sussistenzadell'associazione risulterebbe infatti contraddittoria rispetto alle argomentazionisuccessive in base alle quali il primo [OSCURATO:PERSONA] finisce con l'escludere la partecipazione alsodalizio dei diversi presunti sodali ai quali erano state attribuite le funzioni di corrieri odi collettori di finanziamenti, con una conseguente destrutturazione e disarticolazionedell'originaria ipotesi organizzativa.

Il che rende ancor più plausibile una ricostruzionealternativa dei fatti, quella secondo cui l’imputato era dedito ad attività di compravenditadi stupefacente poste al di fuori di una specifica e stabile organizzazione illecita.

Taleipotesi alternativa sarebbe confermata anche dal contesto all'interno del quale leindagini si sono sviluppate, ove si sono ipotizzate ben quattro differenti ed autonomestrutture associative. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla maggior parte delle imputazioniascrittegli, residuando a suo carico solo due singoli episodi (capi 3B e 5B), entrambiasseritamente verificatisi nel gennaio 2016, in un arco di tempo talmente esiguo daprivare tale eventuale contributo di ogni valore sintomatico.

Operando un genericorichiamo per relationem alla motivazione di primo grado, la Corte territoriale è statacostretta ad ammettere l'esistenza di una grave frattura che attraversa l'accertamentorelativo alla sussistenza del sodalizio, ammettendo che questo “risultava caratterizzatoda una composizione che, sul piano soggettivo, non risultava del tutto sovrapponibilerispetto a quella contestata, tanto da addivenire all’assoluzione di tutti gli altri soggetticoinvolti in qualità di partecipi nel procedimento”.

Si tratta, sostiene la difesa, di unacircostanza che, intaccando il quadro soggettivo del reato associativo e dellacomposizione stessa del sodalizio, attiene alla tenuta complessiva della contestazione,poiché nella necessaria ricostruzione del pactum sceleris non può prescindersi dallaindividuazione dei soggetti che alla formazione dell'accordo hanno contribuito e al cuisviluppo hanno preso parte, restando problematico il profilo dell'effettiva qualità del lorocontributo e della effettiva sussistenza di una stabile organizzazione.

Resta comunqueda valutare in che misura la motivazione della sentenza impugnata abbia fornitoun'adeguata giustificazione in ordine all'appartenenza del prevenuto al dedottosodalizio, ben potendo i suoi contatti avere natura di occasionali compravendite.

Inficiaaltresì la congruità della motivazione la pretesa di desumere dalle modalità dicommissione di un singolo reato-fine la sussistenza del sodalizio criminale.

A confermadella ambiguità del contesto probatorio, la difesa ricorda come, da un lato, si affermicon certezza le costanti direzione e coordinazione del sodalizio ad opera del prevenutoe del fratello e, dall'altro, si rappresenti contraddittoriamente che gli stessi sarebberostati subordinati a tale Gimi, in un'altra parte della sentenza qualificato come capoindiscusso del medesimo sodalizio; e come, già nella valutazione del primo [OSCURATO:PERSONA], siavenuta meno ogni certezza circa il presunto organigramma che avrebbe dovutocostituire l'organizzazione associativa;8.6.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica dicapo, promotore ed organizzatore attribuito all'imputato.

Dall’affermazione contenutanella sentenza di primo grado - laddove afferma che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], reputati pari-ordinati, hanno entrambi assunto la medesima qualifica di organizzatori - la difesadesume che il [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente escluso tanto il ruolo di capo (esplicitamentesolo quello di organizzatore, rispetto al quale la sentenza impugnata non offremotivazione.

Le attività svolte dal ricorrente, infatti, non si distinguono dalle consuete8.7.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3B), per violazionedelle norme sostanziali di cui agli artt. 6 e ss. cod. pen., relative alla determinazionedella giurisdizione italiana, nonché per vizio di motivazione, avendo la Corte di appellodel tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il difetto digiurisdizione per mancanza di prova della cessione dello stupefacente in Italia, contravisamento per soppressione del contenuto delle intercettazioni pure indicate dal Gup,richiamate dal difensore nell'atto di impugnazione e costituenti prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA] cognizione ha riportato in sentenza (primo grado?) il contenuto di quelle stesseconversazioni dalle quale risultava evidente la carenza di giurisdizione, incorrendopertanto la decisione impugnata in contraddittorietà ed illogicità per avere radicalmentetradito il significato delle conversazioni.

La mancata lettura del chiaro contenuto dellecomunicazioni si risolveva di fatto in un travisamento della prova “per soppressione”.

Ladifesa richiama l’analisi svolta nell’atto di appello delle conversazioni riportate nellasentenza del Gup, dalla quale, a suo dire, emergerebbe inequivocabilmente l'assenza dielementi probatori da cui poter inferire non solo la riferibilità all'Italia di quel “viaggioper giù” ma anche, e soprattutto, che quel viaggio sia effettivamente mai partitodall'Olanda dal momento che l'ultima conversazione intercettata del 27 gennaio 2016,riportata in sentenza, è coeva al momento in cui poco prima il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto lasostanza a tale Kuito in Amsterdam.

Sarebbe lo stesso Gup, peraltro, a non faremenzione alcuna dell’avvenuta consegna in Italia dello stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato dall’imputato. [OSCURATO:PERSONA] di appello non si confrontava con le anzidettedoglianze, limitandosi ad affermare che “La circostanza per la quale la condotta delMARKU si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese non è dirimente né aifini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento diresponsabilità”, ritenendo altresì, in maniera apodittica, che ”il suo contributo assumevaun ruolo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorioitaliano”, con evidente mancanza della motivazione, dal momento che, con l'atto diappello, si era evidenziata proprio l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovareil necessario ingresso dello stupefacente in Italia;8.8.

Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al capo 5B), avendo laCorte di appello fornito una stringata risposta solo relativamente al dedotto vizio digiurisdizione, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il contenutodelle intercettazioni, e tali da costituire prova decisiva.

Nell’atto di appello, la difesadenunziava la mancata ed erronea valutazione dei contenuti delle chat intercorse tral'imputato ed altro soggetto (tale Louis), rilevando non solo la carenza rappresentativain ordine ad una partecipazione al reato ma la loro utilizzabilità, proprio al fine diescludere che il prevenuto avesse mai fornito alcun contributo né morale né materialealla suddetta attività illecita, risultando lo stesso ignaro della stessa attività diimportazione di quella partita di stupefacente.

Al riguardo, il difensore richiama stralcidel proprio atto di appello;8.9.

Violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione,con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione tra ilreato associativo di cui al capo B) e i reati fine di cui ai capi 3B), e 5B), in violazione delprincipio di proporzionalità e delle stesse finalità rieducative della pena.

Si lamenta cheil Gup, ritenuto più grave il reato associativo, abbia determinato, per i reati fine, unostesso aumento di pena, pari ad anni 1 e mesi 6, pur avendo riconosciuto l’aggravantedell’ingente quantitativo per il solo reato di cui al capo 5B), ed avendola invece esclusaper il reato di cui al capo 3B), atteso che la droga ivi contestata non è mai statarinvenuta.

La Corte territoriale cade in un evidente travisamento non solo del motivo diappello ma anche delle stesse conclusioni del Gup, sostenendo che non appare eccessivol’aumento disposto con la continuazione “considerato l'ingente quantitativo distupefacenti importato con le singole condotte contestate”;Quanto alla pena base e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, la difesa riporta le argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si duole del fatto che la Corte diappello non ne abbia tenuto conto, offrendo una motivazione meramente apparente sulpunto;8.10.

Sono pervenuti motivi nuovi (a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],) nell’interesse diMarku [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’esistenza dell’associazione di cui al capo B) (primo motivo); violazione di legge e viziodi motivazione con riguardo alla partecipazione del ricorrente all’anzidetta associazione(secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicaledell’imputato, sostenendo come l’originaria contestazione, che gli attribuiva il ruolo dicapo, promotore ed organizzatore, sia stata già modificata in primo grado ascrivendo aMarku [OSCURATO:PERSONA] solo la qualifica di organizzatore, ruolo su cui la difesa si sofferma perescluderlo (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo 3B)in relazione alla giurisdizione italiana (quarto motivo); omessa motivazione rispetto aquanto devoluto e plurimi travisamenti con riguardo ai capi 3B) e 5B) (quinto motivo);erronea qualificazione dei fatti di cui ai capi 3B) e 5B), nonché violazione di legge e viziodi motivazione anche in ordine all’aumento per la continuazione, al diniego delle invocate9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con cui si deducono:9.1.

Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

LaCorte di appello avrebbe ripercorso le motivazioni addotte del primo [OSCURATO:PERSONA] senzavalutare le argomentazioni sviluppate dalla difesa nel proprio atto di appello circal'incertezza dell'identificazione della persona dell'imputato sul luogo degli accadimentidel 9 febbraio 2017 narrati al capo 3C) della rubrica.

Nell’atto di appello ci si doleva delfatto che se, a detta dei verbalizzanti, era proprio l’odierno ricorrente a fare cenni alconducente della vettura nella quale veniva trasportato lo stupefacente, gli stessioperanti comunque non avevano provveduto ad identificarlo, come invece era accadutoper i due soggetti che, a bordo dell’anzidetta vettura, venivano immediatamente fermatie tratti in arresto, né a corroborare il loro operato mediante fotogrammi o video riprese.La Corte di appello, inoltre, nulla avrebbe argomentato circa la valenza probatoria delledichiarazioni rese in primo grado dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non eral'odierno ricorrente a trovarsi a Roma il 9 febbraio 2017, con ciò negandocategoricamente il coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato.

In ogni caso anchea voler ritenere certa l'identificazione dell’imputato sul luogo del fatto incriminato, laCorte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine al suo effettivo ruolononché alla sua consapevolezza di agevolare il transito della partita di stupefacente dicui all’imputazione.

Le circostanze menzionate dalla Corte di appello non solo non eranomai emerse durante le indagini ma non erano mai state neppure contestate dallapubblica accusa che attribuiva all'imputato la sola colpa di aver atteso la vettura e diavere forse fatto cenno al suo conducente di proseguire verso quella direzione.

Ilricorrente chiede pertanto l’assoluzione dal contestato reato;9.2.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e,comunque, violazione di legge in relazione alla citata normativa.

I Giudici di meritoavrebbero ignorato che l'odierno ricorrente era stato scagionato sin da subito dall'averpartecipato al reato associativo di cui al capo C).

La difesa si chiede, pertanto, comepossa contestarsi all'imputato l'anzidetta circostanza aggravante senza che costuifacesse parte di un'associazione e di conseguenza senza che fosse a conoscenza dellaprovenienza dei singoli passaggi dello stupefacente.

A tale quesito non avrebbe rispostola Corte di appello di Firenze.

Viene attribuita l’aggravante della transnazionalitàall’imputato, pure assolto dal reato associativo, facendo riferimento al fatto che ilsodalizio operante in Italia faceva consapevolmente leva sul contributo offerto dall’altrosodalizio ecuadoriano;9.3.

Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanzasequestrata fosse giunta in Italia e fosse finita nelle mani dei due soggetti poi arrestatisenza alcuna intermediazione dell'odierno ricorrente;9.4.

Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, con giudizio diprevalenza, delle circostanze attenuanti generiche di cui si assume che l’imputato fossemeritevole anche in ragione del contributo minimo dallo stesso offerto alla realizzazionedel reato contestatogli al capo 3C).10.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:10.1.

Carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimentodell'assorbimento del fatto di cui al capo 4C) nei fatti di cui ai capi 2C) e 3C), nonchémotivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria.

La difesa osserva come laquestione del reato contestato al capo 4C) fosse già stata affrontata nella decisione del30 maggio 2022 del Gup del Tribunale di Firenze [procedimento separato a carico delRexhepi + altri] laddove questi aveva sostenuto che il capo 4C) “non descrive unautonomo fatto criminoso ma piuttosto costituisce l'antefatto preparatorio delle condottetipiche contestate ai capi 2C) e 3C), trattandosi secondo lo stesso assunto accusatorio,della fase avvenuta in territorio straniero… sicuramente volta alla costituzione delcarico… poi distribuito sul territorio italiano senza soluzione di continuità in occasionedei due precedenti capi di imputazione...”.

Sempre in relazione al predetto capo 4C), ildifensore ricorda che non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministeroprocedente così che, nei confronti dei concorrenti dell'odierno ricorrente nel reato di cuisi tratta, la sentenza assolutoria in parte qua era divenuta irrevocabile.

Le sentenze dimerito relative al presente ricorso si porrebbero quindi in evidente conflitto con lasopraindicata decisione, atteso che i giudici di merito ritengono che il capo 4C) nonpossa considerarsi assorbito nelle condotte individuate ai capi 2C) e 3C).

La difesaafferma le stesse risultanze investigative confermerebbero che gli episodi descritti aicapi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscano alla medesima sostanza stupefacente,oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte, in Italia.

Ricorda altresì comel'art. 73 d.P.R. 309/90 sia norma a fattispecie alternative e come, pertanto, debbaritenersi escluso il concorso di reati laddove un unico fatto integri contestualmente piùazioni tipiche, alternative, tutte contemplate dalla norma.

Deve quindi trovareapplicazione il medesimo principio di assorbimento correttamente applicato dal Gup delTribunale di Firenze che ha assolto i correi dell'odierno ricorrente dal reato di cui al capo4C).

La sentenza assolutoria pronunciata in relazione alle posizioni dei correi richiedevapoi un onere motivazionale particolarmente rigoroso da parte del [OSCURATO:PERSONA] chiamato avalutare, per i medesimi fatti, il concorrente [OSCURATO:PERSONA];10.2.

Omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato dalreato di cui al capo 3C).

Rileva la difesa come la Corte territoriale abbia operatoconfusione tra i fatti descritti al capo 2C) dell’imputazione - afferenti ad una condotta diimportazione di sostanza stupefacente, accertata e consumata in Torino il 23 novembre2016, in ordine alla quale mai la difesa ha contestato la riferibilità al ricorrente - e quellideclinati al capo 3C), relativi ad analoga condotta delittuosa accertata in Roma il 9febbraio 2017.

Diversamente da quanto intende la sentenza impugnata, era proprio conriferimento a quest'ultimo episodio – non rispetto all’episodio di cui al capo 2C) - che ladifesa lamentava l'assenza, nei confronti dell’odierno ricorrente, di riscontri probatoriunivocamente conducenti e tali da giustificare un'affermazione di responsabilità oltreogni ragionevole dubbio.

Nell'atto di appello, si era sostenuto che il primo [OSCURATO:PERSONA] nonaveva effettuato un vaglio attento e rigoroso del materiale versato in atti ed inparticolare dell'annotazione riepilogativa di indagine redatta dalla Questura di Firenze indata 28 febbraio 2018 ove era possibile rinvenire una precisa ricostruzione della vicendadelittuosa contestata al capo 3C) nella quale era assente la persona dell’[OSCURATO:PERSONA].

La difesaaveva osservato che non poteva condividersi la generica osservazione espressa sulpunto dal Gup del Tribunale di Firenze ovvero che, avendo l'imputato agito in strettocontatto con [OSCURATO:PERSONA], capo-organizzatore del consesso criminoso, ed avendosvolto, in seno al sodalizio, in quel periodo, il ruolo di custode in Olanda della sostanzastupefacente commerciata dal gruppo, per ciò solo non poteva ritenersi estraneo aall'importazione.10.3.

É pervenuto motivo nuovo, nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si eccepisce la nullità della sentenza diappello per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta dal predetto.11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su cinque motivi con cui si deducono:11.1.

Violazione di legge per omessa citazione del ricorrente a comparire avanti la Cortedi appello di Firenze e conseguente nullità della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica del decreto dicitazione all'imputato per il giudizio di appello, in assenza di riscontro in ordine al ritornodel plico notificato attestante la notifica alla data di pronuncia dell'ordinanza cherigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione presso il domicilioeletto (pronunciata in data 11 gennaio 2024).

Il mancato perfezionamento della notifica,sia pure avvenuta per compiuta giacenza, ha prodotto evidenti ricadute anche in puntodi sussistenza della prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dellacelebrazione del processo di appello;11.2.

Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delleintercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggisticaBlackBerry, disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7giugno 2016.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente motivato circa l'utilizzabilitàdel compendio delle anzidette intercettazioni telematiche sull’erroneo presupposto chela circostanza della mancanza di una procedura di rogatoria con il Canada non fosserichiesta ai fini di una legittima acquisizione del dato intercettato da parte dell'autoritàgiudiziaria italiana.

La difesa evidenzia la ricaduta del novum interpretativorappresentato dalle sentenze delle sezioni unite in materia e qualificazione del mezzo diprova da utilizzare per l'acquisizione del dato intercettato;11.3.

Violazione di legge (inosservanza artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazionitelematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica [OSCURATO:SOCIETA] disposte neiconfronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016.

Si lamentala violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in tema diformazione del fascicolo del Gup; il fatto che gli atti autorizzativi delle operazioni diintercettazione, oggetto di rogatorie con l'Olanda, entrassero a far parte del fascicolodel pubblico ministero e, quindi, di quello del giudice dell'udienza preliminare in unmomento successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,all'esercizio dell'azione penale, nonché all'incardinamento del rito abbreviato; il fattoche il giudice distrettuale abbia motivato in maniera contraddittoria sull’acquisizionedegli atti autorizzativi della procedura rogatoriale con l'Olanda al fascicolo del pubblicoministero e, solo in un momento successivo, al fascicolo del giudizio abbreviato.

Osservala difesa che l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata non resisterebbepertanto alla rimozione dell'intero compendio intercettivo ricompreso tra leautorizzazioni del 7 giugno 2016 e del 28 agosto 2016, in specie della conversazioneintervenuta tra il citato pin e il pin 2C25D713 asseritamente in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Sitratterebbe dell'intercettazione che, in tesi accusatoria, ha consentito una pienaidentificazione del ricorrente, rimasto fino a quel momento sconosciuto;11.4.

Carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordinealla consumazione del reato di cui al capo 7C).

La Corte territoriale ha illogicamenteritenuto provato lo scambio di sostanza stupefacente, con conseguente attribuzione diresponsabilità in capo all'imputato.

Si sostiene che la motivazione non si confronti con irilievi critici sollevati in sede di appello ove veniva evidenziato che gli stessi inquirentidavano conto della impossibilità di procedere ad una compiuta identificazione deisoggetti coinvolti, oltre che di avere una diretta conoscenza dell'avvenuta cessione; chegli operanti non hanno mai assistito allo scambio, tanto che non sono intervenuti inflagranza né, tantomeno, hanno assistito al pagamento del corrispettivo.

É soloosservato dalla pg operante;11.5.

Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen.,nonché relativo vizio di motivazione.

La Corte avrebbe motivato in modo contraddittorioassumendo a fondamento del diniego la mancata emersione di elementi utili e valutabiliai fini dell’invocato riconoscimento.

Si lamenta la mancata valorizzazione del contegnoprocessuale dell'imputato e della scelta dell’imputato di accedere al rito deflattivo delgiudizio abbreviato.12.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:12.1.

Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90.

Con riferimentoal reato associativo, la sentenza impugnata avrebbe desunto la dimostrazione del ruoloe delle condotte effettivamente tenute dal ricorrente dal suo ruolo di detentore disostanza stupefacente.

Il sodalizio non esisteva, tenuto conto dei continui dissidi tra iritenuti compartecipi.

Nella sentenza impugnata non si legge nulla con riferimento aicriteri di sussistenza di una effettiva compagine associativa, né con riferimento allaricorrenza dell'affectio societatis o di un pactum sceleris.

Il compendio probatoriopotrebbe al più condurre alla configurazione del concorso di persone.

Si sarebbeassistito, sostiene il difensore, al crollo dell’impalcatura accusatoria.

Il provvedimentoimpugnato si reggerebbe unicamente su dichiarazioni etero-accusatorie di coimputatiche, grazie ad esse, hanno ottenuto pene contenute;12.2.

Violazione dell’art. 81 cod. pen., già compiuta dal primo [OSCURATO:PERSONA] che non avevaesplicitato analiticamente i singoli passaggi della determinazione della pena,conseguendone che la pena irrogata risulterebbe mal calcolata ed eccessivamentegravosa.13.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con cui si deducono:13.1.

Violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’anzidetta aggravante, nonché carenza e/o manifesta illogicità dellamotivazione.

La Corte territoriale non quantificherebbe lo stupefacente che sarebbestato oggetto della transazione, nonostante la palese divergenza tra l'ipotesi del pubblicoministero - pari a kg.110 - e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che lo determinava in circa kg.70.

La difesa sostiene che l'ipotesi accusatoria si fonda sull’erronea interpretazione deldialogo menzionato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse evidente che lostupefacente, oggetto di sequestro, facesse parte del quantum totale, pari a circa kg.65-70.

Circostanza, questa, rilevante perché consentirebbe di ridimensionare il datoponderale lordo dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] non farebbe poi menzione della ragione inbase alla quale ha ritenuto integrato il tasso soglia dell'aggravante;13.2.

Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza e/o manifestaillogicità della motivazione, censurandosi l’erronea valutazione della personalitàdell’imputato.

Si illustrano le ragioni della asserita meritevolezza delle attenuantiinvocate: il prevenuto ha ammesso di essere l’utilizzatore dell’account Blackberry; si èlimitato a mettere in contatto fornitore ed acquirente, senza mai aver avuto ladisponibilità dello stupefacente né aver ottenuto alcun beneficio economico; non haprecedenti in materia di stupefacenti ma solo piccoli reati contro il patrimonio.

Non èstato dato rilievo al sentimento di resipiscenza che egli avrebbe dimostrato.

Lamotivazione sul punto offerta dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente.14.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con cui si deducono:14.1.

Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, contestato al capo 1B),omessa motivazione e/o motivazione apparente.

Già in sede di conclusioni del giudiziodi primo grado, la difesa aveva chiesto di escludere la ricorrenza della contestataaggravante dal momento che il quantitativo di sostanza stupefacente, tra quelleimportate all'atto del comune trasporto, e sicuramente riferibile al ricorrente, era pari asoli kg. 3,5, non potendo pertanto il medesimo essere chiamato a risponderne perl'intero.

Disattesa detta prospettazione difensiva, la difesa riproponeva la doglianza allaCorte territoriale, nei termini che vengono altresì riportati nel presente ricorso.

Larisposta offerta dalla Corte di appello non si confronterebbe con gli approdigiurisprudenziali successivi alla sentenza Biondi, i quali esigono non solo un'attentadisamina di tutte le circostanze del fatto ma che l'accertamento delle condizioni richiesteper l'imputabilità soggettiva dell'aggravante venga svolto con particolare accuratezza,accuratezza che sarebbe mancata nel caso di specie.

Le emergenze processualidepongono univocamente per la conoscenza, la consapevolezza e la volontà in capo alricorrente di concorrere nella illecita attività di trasporto e di importazione per la solaparte di sua competenza;14.2.

Illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 73, comma7, d.P.R. 309/90, già chiesta al [OSCURATO:PERSONA] di primo grado che nulla diceva sul punto.

Sievidenziava come l'odierno ricorrente, nel corso del suo interrogatorio, fosse stato ilprimo, tra gli imputati, a dare contezza e certezza in ordine all'attribuzione deinicknames utilizzati dai narcotrafficanti, nonché ad identificare, anche attraverso lacerta attribuzione del nickname Krietary, impiegato da [OSCURATO:PERSONA], non solo uno deisuoi fornitori ma, soprattutto, uno dei maggiori esponenti dell'associazione investigata.La difesa sostiene che la Corte del merito sbagli nel ritenere che il contributo dichiarativodel ricorrente non offrisse “elementi di novità” rispetto a quelli già acquisiti, atteso cheancora mancava, nell’attività di indagine, la sicura riferibilità del nickname Krietary,utilizzato nelle chat oggetto di intercettazione, alla persona del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, lacompiuta identificazione di uno dei protagonisti delle transazioni illecite oggetto dicontestazione.

D’altra parte, la motivazione sarebbe illogica, nonché contraddittoria,laddove, pur dando atto dell'utilità delle dichiarazioni collaborative rese dal prevenuto,sembra ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua, gli elementi dinovità debbano riguardare aspetti non ancora investigati e suscettibili di futuriapprofondimenti;14.3.

Carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte di un atto di appello cheindicava elementi precisi e significativi che avrebbero dovuto indurre ad una mitigazionedella pena, anche previo riconoscimento delle invocate attenuanti, la motivazione sulpunto appare di mero stile, quindi apparente e contraddittoria.

Tenuto conto, rispetto aquest’ultimo profilo, che la stessa Corte di appello, pur escludendo il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, ha dato atto delcomportamento collaborativo dell’appellante, altresì osservando che sue dichiarazioni sisono rivelate “utili ai fini del presente giudizio”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.È inammissibile, perché versata in fatto, la doglianza con cui si sostiene che lacondotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale econcorsuale alla commissione di un singolo reato, non emergendo dagli atti processualila volontà di costui di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90.

Si tratta,peraltro, di doglianza che non si confronta con la sentenza impugnata laddove questaafferma (p. 87) che gli atti acquisiti consentono di affermare con certezza, al di là diogni ragionevole dubbio, che l'imputato rivestisse un ruolo direttivo ed operativonell'ambito dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], come pacificamente acclaratodall’inequivoco tenore della chat intercettata tra l'imputato e il capo [OSCURATO:PERSONA], nonché trail primo ed altri sodali, così come dagli arresti e dai sequestri eseguiti a Roma in data09/02/2017 e a Brema in data 13/06/2017.

La Corte territoriale ha altresì desunto laprova della consapevolezza e della volontà dell'imputato di far parte dell'associazione,profondendovi costante impegno ai fini dell'attuazione del programma criminoso, da unaserie di univoche circostanze che richiama nel dettaglio (p. 88).

Le censure con cui silamenta il vizio di motivazione per aver ritenuto la partecipazione dell’imputatoall’associazione di cui al capo C), nonostante l’assoluzione dal reato-fine di cui al capo1C), e per avere ritenuto sufficiente a sostenere la gravità indiziaria in ordine al reatoassociativo il richiamo al reato-fine di cui al capo 3C) si appalesano manifestamenteinfondate.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti può configurarsi anche senza che un singolomembro abbia concretamente partecipato a un “reato fine” (cioè, allo spaccio,importazione, esportazione, et coet.) purché ne sussistano altri elementi, strutturali esoggettivi.

In altre parole, non è necessario che ogni associato abbia materialmentecommesso un reato-fine, ma è invece essenziale che vi sia adesione al programmacriminoso, apporto stabile, consapevole e volontario, al sodalizio criminale (sul punto,in termini generali sul reato associativo, cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, ScarcelloPaolo, Rv. 280703 – 02: “In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine",di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilitàdell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta dipartecipazione”).

Alla medesima stregua, in tema di associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti, costituisce pacifico principio di diritto quello per ilquale anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivodella partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente,consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondomassime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operativee della crescita criminale dell'associazione” (più di recente, ancheSez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 – 06).Il secondo motivo è meramente avversativo poiché non individua vizi dellamotivazione.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, premesso che la meraincensuratezza, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.,non costituisce ragione per ravvisarle, giova richiamare il principio per cui al giudice èsufficiente indicare che non reputa sussistenti elementi a favore (Sez. 3, n. 54179 del17/07/2018, D., Rv. 275440: “In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio,nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche nonspecifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza,l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo daparte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare laconcessione del beneficio”; analogamente, Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015,dep.2016, Piliero, Rv. 266460).

Quanto alla lamentata entità della pena, richiamata ladiscrezionalità del giudice nella determinazione della stessa, la motivazione appare deltutto congrua: la Corte territoriale afferma che la pena irrogata dal Gup risultapienamente adeguata al disvalore penale dei fatti commessi, tenuto conto delle modalitàdella condotta, del ruolo assunto nella compagine associativa dell’appellante,dell’ingente quantità della sostanza stupefacente.2.

I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la determinazione dellapena base e le attenuanti generiche, sono meritevoli di accoglimento, dovendo il ricorsoessere rigettato nel resto.Con riguardo al primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che già la sentenza di primo grado(del 30/05/2022, v. p. 107) non ha fornito alcuna motivazione sul discostamento dellapena dai minimi edittali, pari ad anni sei, né ha operato alcun riferimento alla sentenzan. 40 della Corte Costituzionale, resa in data 8 marzo 2019, che dichiarava l’illegittimitàcostituzionale del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevedeva lapena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei.

Pur afronte di specifico motivo, la Corte territoriale non solo non offre alcuna motivazione sulpunto, ma erroneamente afferma che il Gup “partiva dal minimo stabilito in via edittaledal legislatore per la fattispecie di cui all’art. 73 comma 1)…”.

Anche il secondo motivoè meritevole di accoglimento giacché la Corte territoriale (p. 91) nega l’invocatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo espresso rinvio allasentenza di primo grado («non essendo emersi elementi ulteriori, diversi da quelli giàvalutati e tenuti in considerazione dal Gup…») la quale, tuttavia, non aveva espressoalcuna motivazione sul punto.

Difetta, in sostanza, la valutazione critica ed argomentatacompiuta che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere con riguardo alla specifica ecircostanziata doglianza rappresentata nell’atto di appello.

La motivazione è, pertanto,apparente avvalendosi essa di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.G. in proc.

Vassallo,Rv. 263100).Il terzo motivo, con cui si lamenta, in relazione al capo 5B), la ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente ed esaustivamente motivato su tale censura laddove (p.91) afferma che “si trattava di un'unica comune spedizione per un quantitativo pari a6216,75 chilogrammi lordi di cocaina, a nulla rilevando la suddivisione interna ai correidella sostanza”.Il ricorrente sostiene, in particolare, che mancasse in capo all’imputato laconsapevolezza sulla quantità della sostanza importata e trasportata in Italia, avendoegli esclusivamente la proprietà di due chilogrammi della stessa, ma il dato èpacificamente smentito dalla sentenza di primo grado (p. 38 e p. 48) ove si riportano leconversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in due diverse occasioni: il13/01/2016, in cui il [OSCURATO:PERSONA] si rivolge al fornitore [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli se avesseancora a disposizione delle “cose”; il 15/ 01/2016, in cui alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] dioffrirgli ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di volerprima di fare ulteriori acquisti), dalle quali i Giudici del merito hanno congruamentetratto il convincimento della piena consapevolezza dell’imputato al riguardo.

Trova quiapplicazione l’art. 59 cod. pen. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)il cui secondo comma recita: “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate acarico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenuteinesistenti per errore determinato da colpa”.

Occorre, peraltro, ricordare chel'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevoleintenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente,giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanzaaggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egline conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa oritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, n. 13087 del05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643; più recentemente, Sez. 4 , n. 18049del 14/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283209).Quanto al quarto motivo di ricorso - premesso che l’aggravante che viene in rilievoè quella dell’art. 4 della legge 146/206, atteso che la richiamata [dalla sentenzaimpugnata e dal ricorrente] norma di cui all’art. 3 della medesima legge riguarda solola definizione di reato transnazionale -, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa inerrore materiale, poiché a p. 85 della sentenza di appello ribadisce che il Gup avevaritenuto l’aggravante di cui al predetto art. 4 solo per il reato di cui al capo 5B), mentrea p. 91 afferma la sussistenza di detta aggravante anche per il capo 1B), che era statainvece esclusa dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado.

Posto che la Corte territoriale ha confermatola pena irrogata da quest’ultimo – e, dunque, l’errore riscontrato è privo di incidenzacausale sul decisum e non determina alcuna illegittimità della pronuncia impugnata - lostesso può essere rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., senza determinarealcun annullamento.Il quinto motivo, relativo all’aumento per la continuazione, è generico e, pertanto,la risposta della Corte di appello sul punto appare adeguata.

Costituisce invero principioconsolidato quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudicedell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento diistanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifestainfondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283268; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705).3.

Quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi si trattanocongiuntamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamentealle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti aisensi dell’art. 81 cod. pen., dovendosi i ricorsi rigettare nel resto.Il primo motivo è infondato.

Sul punto, occorre richiamare il principio secondo cui,per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante, il giudicepuò attingere la relativa conoscenza da vari elementi, entro i limiti di una motivazionelogica e puntuale (Sez. 6, ord. n. 3392 del 29/09/1992, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 192311).

Più di recente, si è anche detto che, in tema di stupefacenti, può ritenersi“configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua delcomplessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dallasostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima",ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd.

"droghe pesanti", a 2.000volte e, per le cd.

"droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi,determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016” (Sez. 3,n. 33139 del 08/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286840).Nel caso di specie, con riguardo al capo di imputazione 7B), il [OSCURATO:PERSONA] primo grado(p. 52 sent.) ha affermato che in esso risultano assorbiti, per entrambi gli odierniricorrenti, il capo 8B) consumato in Lucca e Perugia e il capo 9B), consumato in Lucca eRimini, perché si trattava di un’unica importazione di un medesimo carico distupefacente che aveva più destinatari sul territorio nazionale, con due corrieri che siavvicendavano nelle consegne; e che la contestazione abbia ad oggetto l'importazionedella partita di droga di complessivi 10 chilogrammi circa nelle sue varie fasi, risultandoevidente che tutte le diverse condotte si sono riferite al medesimo carico di sostanzastupefacente e sono state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità. (cfr.Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282699: “Le diversecondotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loroe perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacentee sono indirizzate ad un unico fine, sicché, se consumate senza un'apprezzabilesoluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato”).Sullo stesso piano si colloca la sentenza di appello al riguardo, laddove valorizza lamedesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico, la provenienza diquesta dalle zone di produzione, nonché il complessivo quantitativo della stessa:elementi tutti che hanno congruamente indotto i Giudici di merito a ritenerecompiutamente configurabile l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90.

Non si ponepoi il tema dell’aggravante di cui al predetto art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento alcapo di imputazione 10B), poiché già la sentenza di primo grado, confermata da quelladi appello, aveva escluso in relazione a detto capo le contestate aggravanti di cui all’art.4 L. 146/2006 e all’art. 80 d.P.R. 309/90.Meritano invece accoglimento, come si è detto, i motivi secondo e terzo,rispettivamente afferenti alle circostanze attenuanti generiche e all’aumento di penaoperato per la continuazione.

Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza diappello appare laconica ed apodittica.

Quanto alle attenuanti generiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha adoperato una formula di mero stile laddove sostiene che non sarebbe«emerso alcun elemento utile» ai fini del loro riconoscimento; e con riguardo allecondotte collaborative affermate dalla difesa, ha sbagliato nel dire che il [OSCURATO:PERSONA] di primogrado le aveva già considerate per la pena base, atteso che la sentenza di primo gradonon motivava affatto sulle attenuanti generiche invocate dai ricorrenti, avendo soltantoaffermato che le stesse risultavano concedibili in favore di un altro coimputato, Burreli,in ragione del ruolo meramente esecutivo da questi svolto (p. 49 sent. primo grado).Quanto all’aumento per la continuazione è errato affermare, con riferimento allapena base, che è stato dato il minimo edittale stabilito per il delitto di cui all’art. 73d.P.R. 309/90, riferito alla pena di anni 8, atteso che il minimo edittale era pari ad anni6, così come stabilito a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019,minimo di cui non sembrano aver tenuto conto i Giudici di merito.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo è esplicitamente voltoad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati allacognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili inCassazione ove siano sorrette, come nel caso in esame (si veda la p. 101 della sentenzaimpugnata), da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Giova ricordare che, in temadi sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello disovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordineall'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminatotutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione diessi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni chehanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n.930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

Il motivo, inoltre, presenta ancheuno spostamento di prospettiva tale da renderlo nuovo e quindi non consentito: conl’atto di appello, infatti, si sosteneva che il corriere fosse solo uno, con conseguenteriverbero sul numero dei correi; nel ricorso, invece, si afferma che i corrieri erano due,uno dei quali era Vezuviano.

Il secondo motivo appare meramente avversativo.

Ledeterminazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, come è noto,sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro daritenersi congrua avendo la Corte territoriale ritenuto che non fossero emersi elementiutili e valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr.Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275640: “Lecircostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità diadeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazionie circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e dellacapacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazionedi elementi di segno positivo”).Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto al primo motivo, riproposto in questa sede, va premesso che non possonoessere oggetto di scrutinio in sede di legittimità le doglianze con cui il ricorrente lamentache il contenuto di alcune intercettazioni sia oscuro o che, al più, possa fondare ungiudizio di mera verosimiglianza, atteso che, in tema di intercettazioni di conversazionio comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Ciò detto, la sentenzaimpugnata osserva che la doglianza, riproposta in questa sede, risulta smentita dalleconversazioni intercettate, come ricostruite dal Gup, intrattenute dal ricorrente con ilfratello, [OSCURATO:PERSONA] e da questi con [OSCURATO:PERSONA], dalla cui lettura congiunta èemerso che il ricorrente si era impegnato a raccogliere, per conto del fratello, unasomma di denaro pari ad euro 30.000,00 da “soggetti amici”, serviti per l’acquisto dellasostanza stupefacente caduta poi in sequestro.

La Corte di appello ha anche valorizzatoil fatto che il prevenuto disponesse di apposito pin per comunicare tramite Blackberryed ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni spontanee rese sul punto dai due fratelliLesaj, nonché con riguardo al contenuto delle chat criptate.

Si tratta di motivazionecongrua e non manifestamente illogica, immune pertanto da censure in questa sede.Il secondo motivo è aspecifico, limitandosi esso a lamentare l’irrogazione di una penareputata oltremodo gravosa a fronte di una motivazione che ha ricordato come iltrattamento sanzionatorio disposto dal Gup, che aveva riconosciuto all’imputato lecircostanze generiche, risulti adeguato all’apporto da questi fornito alla realizzazionedella fattispecie concorsuale.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha già offerto la risposta corretta alla questionedella giurisdizione allorché (p. 19 sent. primo grado) ha affermato che la contestazioneed il riconoscimento del carattere transnazionale delle associazioni di cui si trattaconsente la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7, comma 5 cod. pen., inragione di quanto previsto sul punto dalla Convenzione ONU di Palermo del 15 dicembre2000.

Questa, ai paragrafi 1 e 2, dell’art. 15 menziona i “reati commessi fuori dal suoterritorio ma in vista di commettere un grave reato nel suo territorio”, circostanza cherende visibile la considerazione di un diretto interesse dello Stato Parte alla punibilità.È questa la previsione alla quale pare alludere l’art. 3 L. 146/2006, laddove (lett. d)stabilisce che si considera reato transnazionale il reato commesso in uno Stato maavente” effetti sostanziali in un altro Stato”.

Il principio per cui i reati fine costituiscano“effetti sostanziali” del reato associativo è già stato ritenuto dalla giurisprudenza dilegittimità con riguardo ad associazione per delinquere organizzata all'estero efinalizzata a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri.

LaCorte Suprema (Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263671)ha, in tal caso, stabilito che “Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cuiall'art. 416 cod. pen., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'esteroe finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari,trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato chedispiega i suoi effetti in Italia”.

In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto diassociazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n. 5, cod. pen. in forza di quantoprevisto dagli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, paragrafo 1, della citata Convenzione delleNazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n.146.

Appare, pertanto, privo di senso il rilievo difensivo per il quale la Convenzione nonha abrogato gli artt. 6 e ss. cod. pen., posto che tra tali norme rientra l’art. 7, n. 5, cod.pen. al quale correttamente si è riportato il Gup.

Occorre, infine, rilevare che la sentenzacitata nel ricorso alla p. 7, per sostenere che il riferimento per radicare la giurisdizioneè solo il luogo di consumazione del reato associativo, non è pertinente trattando quellavicenda di mandato di arresto europeo.Il secondo motivo è infondato.

Occorre perimetrare la questione posta dal ricorrenteprecisando che le questioni da questi affrontate si riferiscono soltanto alla fase didecriptazione/acquisizione del dato dinamico intercettato, non essendo in discussione,come si legge nel ricorso (p. 12), la fase della captazione dei messaggi.

Riguardo a dettafase di decriptazione/acquisizione la difesa sostiene che si rendesse “necessarial’attivazione di una rogatoria con il Canada”.

La questione della necessità della rogatoriacon il Canada risulta, tuttavia, essere stata posta per la prima volta nella presente sededi legittimità, ed è pertanto inammissibile.

Come emerge dalla sentenza di primo grado,le questioni avanzate dalle difese a riguardo dei materiali frutto di quelle intercettazioni,per quel che qui interessa, attennero alla necessità di svolgere una perizia, ventilandosila mancanza di adeguata conoscenza circa l’esatto funzionamento del sistemaBlackberry e il dubbio circa la genuinità “dei dati trasmessi dalla società già decriptatimediante apposito algoritmo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 15).

Circostanza,quest’ultima, ribadita laddove il G.u.p. ha evidenziato che la decriptazione del datoinformatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen.

“come avvenuto nel caso di specie - mediante la mera richiesta allasocietà produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo. idati informatici in contenuti intellegibili” (cfr. p. 16).

Peraltro, giova rammentare chequesta Corte ha già affermato che non vi è necessità di rogatoria internazionale perricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'esteroal fine di "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN relativi alla messaggisticascambiata mediante sistema Blackberry (cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Pg, Rv.277949 - 02).Lamenta poi il ricorrente che i Giudici di merito abbiano applicato l’art. 234-bis cod.proc. pen.

Al riguardo, egli omologa il caso di specie a quelli oggetto delle sentenzegemelle delle Sezioni Unite (la n. 23756/2024 Giorgi, e la n. 23755/2024 Gjuzi),assumendo che la giurisprudenza evocata dalla Corte di appello sarebbe da questesuperata.

Si tratta di assunto errato, perché, nel caso di specie, si versa in situazionediversa rispetto a quelle che hanno dato origine alle richiamate pronunce delle SezioniUnite.

Queste, occorre precisare, hanno affrontato, sotto molteplici profili, il temadell’acquisizione all’estero, mediante un ordine di indagine europeo (o.e.i.) emesso dalpubblico ministero italiano, di prove già in possesso dell’autorità giudiziaria dello Statodi esecuzione, che nel caso di specie consistevano nel contenuto di comunicazioniintercorrenti sul sistema SKY-ECC, ossia su una piattaforma informatica criptata checonsentiva l’utilizzo dei cosiddetti criptofonini, in uso a migliaia di utenti in diversi paesieuropei.

Le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un rilevante contrasto interpretativo, siain ordine alla individuazione dello strumento processuale “interno” da porre a parametroper l’importazione delle “chat” decrittate e richieste con gli o.e.i. che al tipo e all’ambitodel controllo giurisdizionale da svolgere nel nostro ordinamento in merito allautilizzabilità dei dati probatori raccolti all’estero - sono pervenute ad affermare ilprincipio per il quale “In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione delcontenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittatedall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, nonrientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuoridelle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa allacircolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.” (Rv. 286573; analogamente, Rv. 286589).L'art. 234-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 18 febbraio 2015,n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevedetestualmente: “È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informaticiconservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, inquest'ultimo caso, del legittimo titolare”.

Come si evince dal contenuto appena trascritto,la disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione diparticolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via"diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma dicollaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi.

Anche il sistemadell'o.e.i. regola una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri",che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie diStati diversi, tutti membri dell'Unione Europea.

Si tratta, quindi, di discipline che siriferiscono a vicende tra loro diverse già per il presupposto di applicazione: l'art. 234-bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescindeda forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato; la disciplina relativaall'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuticon la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato.

Si può aggiungere che ilrapporto di alternatività tra acquisizione di elementi istruttori operata in via direttadall'autorità giudiziaria procedente e acquisizione di elementi istruttori sulla base dirapporti di collaborazione con autorità giudiziarie di altri Stati trova una chiaraesplicitazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica,firmata a Budapest il 23 novembre 2001, nella parte in cui la stessa regola i «poteri diindagine» per l'accesso a dati informatici ubicati all'estero rispetto all'autorità giudiziariaprocedente.

In sostanza, fuori dalla modalità di acquisizione mediante o.i.e., vale ancorail principio per il quale “in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata consistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dallacaptazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante lamera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramitel'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili” (Sez. 6,n. 18907 del 20/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281819).Nel caso di specie, si è trattato di intercettazione eseguita su disposizione dell’autoritàgiudiziaria italiana e non di acquisizione mediante o.i.e. di dati acquisiti da autoritàestere, con interlocuzione diretta della prima con la società straniera Blackberry.

Èpertanto corretta l’applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., conseguendone, cosìcome affermato dai Giudici di merito, che non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilitàpatologica.Alla censura con cui poi si lamenta la mancata espletazione di una rogatoria, perascoltare soggetti che si trovavano in Olanda, aveva già offerto congrua risposta il primoGiudice (p. 18 sent. di primo grado) laddove osservava che la circostanza che leconversazioni captate fossero state eseguite all'estero è ininfluente per ritenere lanecessità di una rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione su strumentomobile, conoscere tutti gli spostamenti del soggetto titolare dell'utenza intercettata.

Lacensura sul punto, nel ricorso riproposta, si appalesa meramente reiterativa e genericaperché priva di confronto con le ragioni esplicitate dal primo [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, igiudici territoriali hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in temadi intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionaleallorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga inItalia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenzamobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi incui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazionitransitanti unicamente su territorio straniero (Sez. 3, n. 25833 del 03/03/2016, Violi,Rv. 267090 - 01).Anche il terzo motivo è infondato.

La questione posta dal ricorrente attiene inrealtà ai presupposti per una scelta consapevole del rito abbreviato.

Il tema è inverolegato alla limitazione della rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilitàpatologiche, sicché la conoscenza degli atti che permettano di comprendere se ricorral’una o l’altra specie di inutilizzabilità può influire sulla scelta del rito.

La giurisprudenzanon ha specificamente affrontato la questione, essendosi limitata, quanto alla assenzadei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizioabbreviato, ad affermare che essa non determina alcuna inutilizzabilità o nullità deirelativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, inquanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizionedelle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero almomento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013.

Inmotivazione, la Corte ha, altresì, precisato che la formazione del fascicolo d'ufficio nonè soggetta a preclusioni o decadenze, onde l'acquisizione dei predetti atti può avvenireanche successivamente all'ammissione del rito speciale, non rientrando nel poteredispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essereraccolti nell'incartamento processuale).

Già tal principi conducono all’infondatezza delmotivo, poiché l’imputato è tenuto a conoscerli e a rappresentarsi che il fascicolo puòessere integrato nei termini anzidetti.

In ogni caso, il motivo proposto è infondato ancheper non avere l’imputato dimostrato l’esistenza di una inutilizzabilità relativa - cheavrebbe utilmente eccepito invece che optare per il rito abbreviato - e,conseguentemente, di una possibile lesione del diritto di difesa.

A frontedell’affermazione del primo [OSCURATO:PERSONA] che sono stati depositati gli atti rogatoriali inerentialle intercettazioni (p. 17 sent. primo grado), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrareche in realtà non vi erano o che la tardività del deposito dei decreti autorizzativi avevapregiudicato la sua difesa.

Egli, invece, fa ricorso ad una petizione di principio, nel sensoche assume la non esistenza degli atti dal fatto dalla mera intempestività del deposito.Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza in atti di decreti di proroga del Gip cheallineino la durata delle intercettazioni dai 40 giorni autorizzati dall’AG italiana alle 4settimane indicate dall’autorità olandese; mentre altre volte si lamenta la mancanza delprovvedimento dell’autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorrente non haadeguatamente assolto all'onere di specificare l'incidenza degli elementi asseritamenteinutilizzabili (sul punto cfr. sent. n. 21180/23), non avendo indicato le comunicazioni perle quali non vi è stata la proroga, né detto se esse siano state utilizzate e se sianodecisive alla luce della prova di resistenza.

Costituisce, invero, insegnamento di questaCorte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a penadi inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova,acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287024 – 02; Sez.2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218).

Il motivo è, pertanto,inammissibile.Il quinto motivo non indica specifici vizi motivazionali ma è dichiaratamente voltoad affermare una ricostruzione alternativa, non consentita in questa sede e comunqueinfondata, tenuto conto di quanto risulta dalle sentenze di merito da reputarsi integratein quanto confluenti in un corpus unico, stante l’omogeneità dei criteri adottati el’uniformità dell’apparato logico-argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002,Lombardozzi, Rv. 221116).

Si legge nella sentenza di primo grado (p. 53) come,dall'ampio compendio probatorio - principalmente costituito dalle conversazioniintercettate, corroborate da importanti sequestri, dall'attività di identificazione e daquella di p.g. - sia emersa l'esistenza di una solida struttura, diretta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA],ove le persone fisiche che hanno ricoperto ruoli all'interno di essa non sono i coimputatidel presente procedimento ma devono essere piuttosto individuati in altri soggetti,identificati in base al PIN utilizzato quali Gimi (vertice assoluto), Lala (custode ecassiere), Mali (contabile), Eto’o, Massi ed altri (manovalanza), oltre ai fratelli MarkuGerti ed Edmondo.

In particolare, il Gup ha ritenuto esplicativa della strutturaassociativa e della sua operatività la vicenda di cui al capo 4B), illustrandonecompiutamente le ragioni.A fronte di una tale analitica e congrua motivazione, il motivo esprime una criticaastratta e infondata.Il sesto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

La sentenza diprimo grado (p. 52 ess.) spiega come l’attività di direzione e di coordinamento delsodalizio criminale da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si ricavi dalle conversazioni intercettateove i due contrattano quotidianamente le vendite di stupefacente per importantiquantità, danno precise e quotidiane direttive ai propri sottoposti per la custodia dellostupefacente e per le successive consegne agli acquirenti finali, si occupano diindividuare corrieri per eventuali consegne al di là dei confini olandesi, eseguono inecessari conteggi del denaro e, da ultimo, subiscono direttamente le conseguenzeeconomiche dei sequestri della sostanza o di denaro da parte degli inquirenti.

Peraltro,nel sostenere che le attività indicate dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano di mera sollecitazione oinvito, la difesa prospetta una valutazione alternativa, involgente profili di fatto, nonconsentita in questa sede e, dunque, inammissibile.

Inammissibilità che trascina con séanche il motivo aggiunto (terzo) sul punto.Il settimo motivo è inammissibile perché, nel richiamare pedissequamente imotivi di appello, invoca una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e deitermini fattuali della vicenda.

In relazione ai reati fine per i quali le difese avevano postoil tema della giurisdizione, asserendo l’assenza di quella italiana, correttamente il Gup(p. 19 sent. primo grado) ha rammentato il principio secondo cui l'art. 6, comma 2, cod.pen., considera rilevante, ai fini della perseguibilità e dell'estensione della giurisdizione,qualsiasi momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi, integriun'ipotesi di delitto tentato o di reato consumato, correttamente applicando ilconsolidato insegnamento di legittimità a mente del quale, ai fini dell'affermazione dellagiurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente chenel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesain senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiestiper il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condottarealizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero(Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281853;Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269062;Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268432).Tanto premesso, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo 3B) – contestato aMarku [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Lala (rimasto non identificato) - la sentenza di appello(p. 15) richiama quella di primo grado (p. 34 e ss.), la quale ha affermato che, sebbenenon vi sia stato sequestro di stupefacente, dal tenore delle loro complessiveconversazioni sia emerso che l'accordo sia risultato perfettamente concluso, esclusa daparte del Gup l'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/ 90 (non potendosi accertarel’entità del principio attivo). [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le conversazioni attestanti laricostruzione del fatto, ben circoscritte in un certo lasso temporale ed esplicative di tuttele fasi svolte - dall'offerta e l'accordo sulla qualità Gold4 all'accordo sulle modalità diconsegna da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e di trasporto a mezzo del corriere, sino alla confermadell'avvenuta consegna al [OSCURATO:PERSONA] del corretto peso di due chilogrammi di cocaina eall'accordo per le modalità di pagamento - sono rispettivamente quelle del 23, 26 e 27gennaio 2016 intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali evidenziano, quanto alcontributo essenziale di quest'ultimo, come la condotta di cessione da lui posta in esserequale fornitore rientrasse perfettamente nella fattispecie tipica.

Alle p.p. 93-94,affrontando congiuntamente le censure relative ai capi 3B) e 5B), la Corte territoriale,in risposta ad una censura riproposta con il presente ricorso, correttamente sostieneche la circostanza per la quale la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurita materialmentein territorio olandese «non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizioneitaliana né tantomeno ai fini dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che il suocontributo assumeva un rilievo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso dellasostanza in territorio italiano, anche se la successiva consegna al cliente finale, di cui sidiscuteva nelle intercettazioni, veniva materialmente gestita e seguita dal [OSCURATO:PERSONA] (per ilcapo 3B) e dal [OSCURATO:PERSONA] (per il capo 5B)».Le considerazioni appena espresse valgono anche con riguardo all’ottavo motivo, cheinveste i fatti solo per dimostrare l’invocata assenza di giurisdizione.Il nono motivo è inammissibile, perché il profilo comparatistico, evidenziato conil presente ricorso, non era stato oggetto di specifica devoluzione con l’atto di appello,che si è limitato ad uno scarno passaggio argomentativo, conseguendone che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad un onere di motivazione sul punto.Il motivo nuovo (terzo) laddove si fa cenno alla modifica dell’imputazione già da partedel primo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non essendo stata la doglianza sollevata nell’atto diappello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886: “La violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedioche, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazionedella sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può esserededotta per la prima volta in sede di legittimità”.)I restanti motivi nuovi devono ritenersi assorbiti.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo, per escludere laresponsabilità dell’imputato, invoca una valutazione in punto di fatto.

Sostiene, infatti,esserci incertezza sulla identificazione, senza considerare che la Corte di appello offreadeguata motivazione (p. 95 sent. app.) sia in ordine all’identificazione (certa)dell’imputato, sia in ordine alla sussistenza della partecipazione ad esso del prevenuto,incaricato dal correo [OSCURATO:PERSONA], di accompagnare i due corrieri presso il luogo dellaconsegna che i predetti ignoravano.

Da ciò ha congruamente tratto (terzo motivo diricorso) la conseguenza di escludere la configurabilità dell’invocata attenuante di cuiall’art. 114 cod. pen., ritenendo, con motivazione in fatto non sindacabile, che il fattonon potesse dirsi marginale (sulla necessità della marginalità del contributo, cfr., exmultis, Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.G. e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035: “Lacircostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quandol'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispettoalla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamenteminima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultaretrascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso).

Il terzo motivo appare, inoltre,versato in fatto; parimenti si dica con riguardo al quarto motivo.

Il secondo motivo èmanifestamente infondato (si rimanda a quanto si è già detto sulla sussistenzadell’aggravante della transnazionalità).

La Corte di appello peraltro risponde sul puntorichiamando le argomentazioni dalla stessa già sviluppate (pp. 80-81).8.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso cheinveste le statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, dovendo ilricorso essere rigettato nel resto.Il primo motivo è infondato.

La difesa sostiene che le sentenze di merito relative alpresente procedimento si porrebbero in conflitto con la decisione con cui il Gup delTribunale di Firenze mandava assolti i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascrittoal capo 4C), reputandolo assorbito nei delitti di cui ai capi 2C) e 3C) ed afferma che lagli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscono alla medesimasostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte inItalia.

La sentenza impugnata, nel premettere che il tema della inconciliabilità –potenzialmente idonea a legittimare un giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 cod.proc. pen. - tra il contenuto di due sentenze va valutata in termini di una oggettivaincompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse pronunce, ha correttamenteosservato come il contrasto censurato dalla difesa non attenga alla sussistenza, sotto ilprofilo materiale, del fatto contestato, atteso che la materialità e la storicità del fattonon erano state escluse dalla pronuncia assolutoria dei coimputati, bensì alla suaqualificazione giuridica in termini di mero antefatto (ex multis,Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017 Marinacci, Rv. 26967: “Il contrasto di giudicatirilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi incui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversigiudici”).

Giova anche rammentare il principio relativo all’onere motivazionale, purerichiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudice che emette o confermasentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ha l’obbligo di“analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alladecisione liberatoria”, e di evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in baseai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Dori DavideCiro, Rv. 283117: “L'assoluzione di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza delfatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, obbligatuttavia il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di unulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzatinell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni egli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali giunge a opposta soluzione; analogamente,Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422).

E l’anzidetto oneremotivazionale è stato pienamente adempiuto dai Giudici di merito: invero, già il Gup(sent. n. 1075/2023, pp. 72-73), richiamato sul punto dalla Corte di appello, hacongruamente affermato che il capo di imputazione C4) non può ritenersi assorbito inquelli sub C2) e C3) perché – anche se riferito alla medesima vicenda di illecitaimportazione di cocaina - non può reputarsi essere un loro mero antefatto, bensì unfatto illecito dotato di una propria autonomia penalmente rilevante, osservando che «purin presenza della omogeneità del bene giuridico tutelato, si ritiene qui che la diversitàdel quantitativo contestato e risultante degli atti processuali, peraltro ben maggiore diquelli sub C2) e sub C3), impedisca di ritenerlo un antefatto non punibile, come taleassorbito per consunzione o sussidiarietà negli altri due fatti-reato».Il secondo motivo è fondato perché in sede di appello l’imputato aveva chiestol’assoluzione per il capo 3C) (p. 78 sent. app.), mentre la Corte di appello fa riferimentoal capo 2C).

Vi è dunque carenza di motivazione in ordine allo specifico motivo devolutoalla Corte territoriale.

Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello sulpunto.Quanto al motivo nuovo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appelloper omessa traduzione nella lingua albanese, il [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che sitratta di nullità a regime intermedio (cfr. Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, NdiayeMohamed, Rv. 288798: “L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputatoalloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepitacon l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.,comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primogiudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione”); e, in secondo luogo,che essa non è stata tempestivamente dedotta con il ricorso originario e neppurerappresenta uno sviluppo delle doglianze in esso contenute (cfr.Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343: “I motivi nuovi di impugnazionedevono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investitidall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di unaconnessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari”).9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è inammissibile.

Dall’esame degli atti risulta che il decreto dicitazione a giudizio per il 20/10/2023 è stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4,cod. proc. pen., a mezzo di posta elettronica; che vi è stato differimento dell’udienza algiorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui la difesa eccepiva che l’imputato aveva eletto domicilio(in data 04/01/2023) a Modena.

In detta udienza, la Corte di appello rigettava larichiesta di rinnovazione della notifica della citazione a giudizio presso l’anzidettodomicilio eletto osservando che, dal sito delle Poste di cui aveva preso visione, risultavache la notifica era stata effettuata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritirodell’atto presso il domicilio eletto; e rigettava anche l’istanza che riguardava l’avviso didifferimento, sul rilievo che esso era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4,cod. proc. pen.

A fronte di tale motivazione, l’eccezione proposta con il ricorso è deltutto aspecifica: essa invero è priva di alcuna correlazione con le statuizioni della [OSCURATO:PERSONA] perché non contesta la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., né contesta il giudizio circa la comunicazioneall’imputato del differimento dell’udienza.

La doglianza si limita a menzionare unanecessità di verifica della regolarità del procedimento esitato nella compiuta giacenza,senza individuare l’atto al quale intende riferirsi e come il tema si ponga in rapporto aquanto più sopra richiamato.

Sul punto, giova ricordare l’insegnamento delle SezioniUnite secondo cui la ”mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatarionel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al serviziopostale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulterioriadempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen.,salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizionedi comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso,applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.”(Sez.

U,n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848).Per i motivi secondo e terzo vale quanto già detto in relazione ai medesimirispettivi motivi di [OSCURATO:PERSONA].Il quarto motivo invoca una rivalutazione in fatto a fronte di una motivazione (p.104 sent. app.) che rimanda alla sentenza di primo grado.

Tenuto presente il giàrichiamato principio di integrazione tra le sentenze di merito, può ritenersi del tuttoadeguata la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA] che illustra dettagliatamente (pp. 74-75) ildato intercettativo corroborato dall’osservazione diretta da parte degli operanti.Occorre, peraltro, evocare il principio, in tema di prove, a mente del quale il contenutodi intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa neiconfronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza,senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvol'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondocriteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 286150 – 04).Il quinto motivo è infondato.

Premesso che il trattamento sanzionatorio ènaturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire inrilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, nel casodi specie il diniego delle invocate attenuanti generiche da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello èstato congruamente illustrato (pp.104-105 sent. app.) con riguardo alla mancataemersione di elementi utili e valutabili in tal senso, al numero di cessioni in cui l'imputatoera coinvolto e alla quantità di sostanza importata o ceduta.10.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, èmanifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ricordato come l’ampio compendioprobatorio, di cui la stessa ha congruamente dato conto, abbia consentito «di superarequalsiasi ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere,di carattere transnazionale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dalcapo indiscusso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» (si vedano le pp. 41, 41 e 43, con specifico riferimentoal ruolo dell’imputato nell’associazione di cui al capo C); ha parimenti osservato comerisulti specificamente acclarato il ruolo assunto nella compagine associativa dall’odiernoricorrente, il quale, stanziato in Olanda, svolgeva le mansioni tipiche di custode perconto dell'associazione diretta dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale manteneva rapporti costanti,preparando e confezionando la sostanza stupefacente e curandone la consegnamateriale ai corrieri incaricati di trasportare il carico dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia.

Ha ritenutoesemplificativo della decisività dell'apporto fornito al sodalizio da [OSCURATO:PERSONA] l’episodioriguardante la cessione di cui al capo 2C), ove il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA],seguendo le direttive del [OSCURATO:PERSONA], affidava un ingente quantitativo di sostanzastupefacente al corriere [OSCURATO:PERSONA] affinché la trasportasse a Torino per consegnarlaa diversi destinatari (pp. 97-98 sent. app.);Il secondo motivo, espresso peraltro in termini generici, è infondato.

Al riguardo,occorre richiamare, in tema di reato continuato, il principio per il quale il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamenteun cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 282269; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284005).

Tantopremesso, rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 81 cod. pen., che consente diaumentare fino al triplo la pena prevista per la violazione più grave, l’aumento per l’unicoreato fine, operato sulla pena del reato associativo, è stato limitato, nel caso di specie,ad un anno e sei mesi per la reclusione e ad euro 4.000 per la multa.11.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto al primo motivo, laddove il ricorrente contesta l‘interpretazione data daiGiudici di merito al dialogo menzionato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] rileva che ledoglianze con cui il ricorrente contesta l’interpretazione data dai Giudici di merito alleconversazioni captate introducono censure che non possono trovare ingresso nelgiudizio di legittimità.

Sul punto, valgono i principi giurisprudenziali già richiamati conriguardo al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], ai quali si fa dunque rinvio.

Nel caso di specie,peraltro, la sentenza impugnata offre congrua motivazione (pp. 96-97) sulla pienasussistenza dell’aggravante.

Essa, peraltro, ricorda (pp. 38-39) come da chatintercettate tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], il primo si fosse pienamente assunto laresponsabilità di essere il fornitore di [OSCURATO:PERSONA] e di avergli ceduto un quantitativodi circa 110 kg di marijuana, per il quale non sarebbe ancora stato pagato a causadell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in flagranza per la detenzione di circa 45 kg dimarijuana, ritenuta parte del maggior quantitativo di cui si è detto.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale spiega che glielementi indicati dalla difesa sono stati già posti a base della determinazione della penabase, inferiore a quella irrogata ad altri imputati.12.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], unicamente il terzo motivo, afferente allenel resto.Relativamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, infatti, il Collegiorileva carenza di motivazione, nonostante la devoluzione in termini specifici dellacensura in appello.Sul primo motivo, la sentenza di appello ha affermato (p. 92), con motivazione in fattonon manifestamente infondata, che si trattava di un’unica spedizione, a nulla rilevandola suddivisione interna della sostanza tra i correi. [OSCURATO:PERSONA] rilevava, peraltro, che, dallalettura delle chat intercorse dal prevenuto con il fratello Giergj, fosse emerso che questi,su indicazione del fratello, si era dedicato a raccogliere una somma di denaro occorrenteall’odierno ricorrente per acquistare l’intera partita di stupefacente (p. 30 sent. primogrado).

Quanto al secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la doglianza, con cui sisostiene che in realtà il ricorrente avrebbe fornito informazioni nuove rendendo possibilel’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], comporta non consentite valutazioni in punto di fatto.

Ilricorrente, peraltro, non ha allegato atti dai quali emergesse, in modo incontestabile, lacircostanza.

É poi infondata la contestazione effettuata dal ricorrente rispetto allanecessità di un novum per riconoscere l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R.309/90.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, invero, questa Corte dilegittimità si è già espressa nel senso che “ai fini della applicazione dell'attenuante delravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, ènecessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte leconoscenze a disposizione del dichiarante” (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben,Rv. 266998 ; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra,Rv. 273563).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, invero, in applicazione delpredetto principio, ha osservato (p. 92) che le dichiarazioni dell’imputato «nonriguardavano elementi nuovi, trattandosi di affermazioni il cui contenuto concernevacircostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione di monitoraggiodei rapporti tra i vari soggetti coinvolti».13.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diColaj Lek limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base ele attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze.

Deve essere rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Vaannullata la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazionedegli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Firenze.

I ricorsi vanno rigettati nel resto.

La medesimasentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allestatuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Il ricorso deve essererigettato nel resto.

La medesima sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Il ricorso deve essererigettato nel resto.

Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarkuGerti che sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Vanno dichiaratiinammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAbazaj [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allestatuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla la medesima sentenza nei confronti diIbrahimi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni concernenti lerinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Rigetta i ricorsi nel resto.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica e rinviaper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Rigetta ilricorso nel resto.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Rigetta il ricorso nelresto.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predettiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 ottobre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1983Colaj Lek nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Shqau [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ibrahimi [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bequiri [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Imeraj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Memetaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Jaupaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gllava [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ilazaj [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Abazaj [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACOSTANTINI che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Firenze, esitato nella sentenzain epigrafe indicata, ha avuto ad oggetto le sentenze emesse nell’ambito del proc. pen.r.g. app. 2034/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 20 e del proc. pen. r.g. app. 616/2024a carico di [OSCURATO:PERSONA], definiti in sede di giudizio abbreviato. I sopracitati procedimentisono stati riuniti con apposita ordinanza dalla Corte di appello di Firenze, sussistendo ipresupposti di cui all’art. 17 cod. proc. pen. Le vicende di entrambi i procedimentiimportazioni di sostanza stupefacente, incentrate sul ruolo assunto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA],per l'associazione di cui al capo B), e da [OSCURATO:PERSONA], per il sodalizio di cui al capo2. Avverso la sentenza di appello, che ha confermato rispetto a tutti gli odierniricorrenti le sentenze di primo grado, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchéagli artt. 43 e 110 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ed illogicamente ritenutala partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), pur dopo averlo assoltodal reato fine di cui al capo 1C); inosservanza delle norme processuali stabilite a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza; travisamento della prova. Ladifesa lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazionele deduzioni difensive, offrendo una motivazione apparente. La condotta dell’imputatoavrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissionedi un singolo reato. Dagli atti processuali non emergerebbe mai la volontà dell’imputatodi fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, condividendone il programmacriminoso, né tale consapevolezza nei suoi riguardi sarebbe emersa dai correi. La difesasi duole che la Corte territoriale abbia ritenuto bastevole per sostenere la gravitàindiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato fine di cui al capo 3C). Nél’imputato può essere ritenuto un concorrente esterno nel reato associativo. La sentenzaimpugnata si sarebbe limitata ad affermare la sufficienza del dolo eventuale in capoall'imputato, indipendentemente dalla sua consapevolezza e dalla sua volontà diperseguire il programma del sodalizio. Mancherebbe la prova che il prevenuto fosse aconoscenza dei fini illeciti dell’associazione, rispetto alla quale dagli atti del processonon emergerebbe alcunché di certo circa un ruolo cosciente e concreto dell’[OSCURATO:PERSONA];3.2. Violazione degli artt. 132, 133 e 69 cod. pen., per essere la pena irrogatasproporzionata rispetto al disvalore dei fatti contestati, nonché in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con giudizio diprevalenza.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi: con cui si deducono:4.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla doglianza relativaall’eccessività della pena base irrogata. La difesa ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva determinato la pena base in anni 8 di reclusione ed euro 33.000,00 di multa,senza motivare su una pena base così elevata e senza tener conto della sentenza n.40/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale dellareclusione nella misura di anni 8, anziché di anni 6;4.2. Illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanzelamentandosi che il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado abbia sul punto omesso di motivare;4.3. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Diversamente da quanto assume la [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto irrilevante la suddivisione interna ai correi della sostanza, ladifesa insiste nell’affermare che erano soltanto due i chilogrammi nella disponibilitàdell’imputato;4.4. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti dicui agli artt. 3 e 4 L. 146/2006. La sentenza di primo grado a p. 48, in relazione al capo5B), escludeva l’aggravante di cui all’art. 3 L. 146/2006 e riteneva sussistentel’aggravante di cui all’art. 4 della medesima legge, mentre a p. 59, affermava che “nonpare sussistere l’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006”; ancora, a p. 31, in relazioneal capo 1B), aveva ritenuto non sussistente l’aggravante dell’anzidetto art. 4;4.5. Mancanza della motivazione in ordine alla doglianza con cui si lamentaval'eccessività dell'aumento operato ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. in relazione al capodi imputazione 5 B).5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevano tre motivi di ricorso pressoché identici,con alcune precisazioni e diversità di cui si darà conto, con cui deducono:5.1. In relazione al reato contestato al capo 7B), violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze difensive,reputate decisive, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dicui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La difesa, nel richiamare le doglianze sollevatesul punto nel giudizio di appello, ricorda che solo 2 chilogrammi di cocaina erano statisottoposti a sequestro e alla successiva perizia tossicologica, mentre l'interoquantitativo, determinato in 7 chilogrammi lordi, non era mai stato sottoposto asequestro e, di conseguenza, a perizia, per cui la stima del relativo principio attivo èstata effettuata in modo del tutto ipotetico e congetturale. A rafforzare questeconsiderazioni la difesa richiama anche le risultanze della messaggistica intercettata dacui si ricava che mentre il quantitativo di 2 chili, sequestrato a Rimini era di buonaqualità, quello di 7 chili lordi inviati da [OSCURATO:PERSONA] a Perugia era di scarsa qualità,così dimostrando che il principio attivo presente nella minor quantità di sostanzastupefacente - che sarebbe poi stata sequestrata e periziata - era di molto maggiorerispetto al principio attivo presente nella maggior quantità di stupefacente destinata aPerugia, mai sequestrata e mai periziata. La difesa fa inoltre presente che, conriferimento al reato contestato al capo 10B) dell’imputazione, il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.309/90. Al riguardo, la sentenza impugnata nulla dice. La difesa contesta altresìl’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui “la determinazioneperitale della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata nonrisulta essenziale laddove altre fonti probatorie consentono al giudice di ricavare risultatiutili a tal fine”, poiché la sussistenza dell'ingente quantità può essere affermata soltantoquando si riscontrino elementi certi che consentono di pervenire per via indiretta al datoquantitativo: nel caso di specie non soltanto difetterebbero elementi indiziariunivocamente indicativi di un alto grado di purezza del quantitativo di sostanzastupefacente non sequestrato ma vi sarebbero elementi univocamente indicativi dellasua scarsa qualità. La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunquecontraddittoria e manifestamente illogica se rapportata al contenuto della messaggisticache il Gup ha riportato nella sentenza di primo grado e che la Corte di appello ha inveceignorato, così non dando risposta alle relative doglianze difensive. Con riguardo al soloIbrahimi [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva che, non essendo mai stato sequestrato e sottopostoa perizia il quantitativo dei 7 chili, finiti a Perugia e riferibili all’odierno ricorrente, nonpossa parlarsi, come invece ha fatto la Corte di merito, della “medesimezza dellasostanza importata in Italia in un unico carico”;5.2. Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, anche sub specie dimotivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanzedichiarazioni ammissive degli imputati e del leale comportamento processuale, si siaadagiata su una mera formula di stile che rivelerebbe la mancata valutazione dellearticolate considerazioni poste con l’atto di appello. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], nel motivodi ricorso riguardante le attenuanti generiche, la difesa, dopo aver ricordato la vicendagiudiziaria dell’’imputato inizialmente dichiarato latitante, successivamente tratto inarresto in Belgio in esecuzione di MAE, ha evidenziato come, all’udienza del 25 marzo2022, il difensore avesse depositato una dichiarazione proveniente dall'imputato con cuiquesti dichiarava di rinunciare a partecipare al processo, di rinunciare ad ogni eccezionerelativa alla propria assenza e di rinunciare a far valere il profilo dell’impedimento acomparire, nonché di accettare la giurisdizione del giudice procedente, dichiarazione checonsentiva di superare ogni profilo di improcedibilità legato alla detenzione all'esterodell'imputato, di tal che la sua posizione virtualmente stralciata veniva riunita alleposizioni degli altri imputati per essere giudicata unitamente a queste. Si tratta didichiarazione nella quale l'imputato affermava la propria colpevolezza in relazione alledue importazioni di cocaina che gli erano contestate. La difesa sottolinea il lealecomportamento processuale che rendeva possibile il superamento delle problematicheconnesse alla consegna dell'imputato dal Belgio all'Italia. Ciò detto, la difesa lamenta ildiniego delle invocate attenuanti generiche pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaffermato che le dichiarazioni spontanee ammissive dell’imputato avevano contribuito aricostruire i fatti-reato. Rilievo quest’ultimo richiamato anche per [OSCURATO:PERSONA];5.3. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della penain ordine alla ravvisata continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. L'aumento per lacontinuazione è stato determinato in anni 2 di reclusione senza che di talequantificazione sia stata in alcun modo esplicitata nella sentenza di primo grado laragione. La motivazione della Corte di appello sul punto non adempierebbe all'oneremotivazionale, posto che oltre al criterio della gravità dei fatti e del loro disvalore rilevaanche il criterio della valutazione della capacità a delinquere del reo al cui fine sarebberodovute valere tutte le considerazioni spese nell'atto di appello a sostegno della richiestadi riconoscimento delle attenuanti generiche.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:6.1. Carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riguardo al capodi imputazione 7 C), dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. La motivazione sulpunto si riporterebbe acriticamente alla sentenza di primo grado e sarebbe di mero stile,perché priva di confronto adeguato con le risultanze del caso concreto che erano invecestate oggetto di puntuali rilievi critici in sede di impugnazione che la difesa riproponenel presente ricorso;6.2. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'art. 133 cod pen e il relativovizio di motivazione. Già il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe omesso totalmente diconfrontarsi con una serie di elementi positivi che avrebbero sicuramente consentito ilriconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi con cui si deducono:7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova certasuffragante la ritenuta colpevolezza dell’imputato. Questa si sarebbe basata solo supresunzioni e congetture. La sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire congruarilevanza a due circostanze illuminanti per la manifesta estraneità del prevenuto al reatoche gli viene contestato: l'insussistenza di alcun coinvolgimento, anche indiretto,dell'odierno ricorrente nella fase della preparazione, pianificazione ovvero ricezione dellostupefacente, stante la carenza di operatività e reperibilità del medesimo nei frangentiin cui si consumava il reato; la presunta attività posta in essere dal prevenuto sarebbestata evidenziata in tre sole intercettazioni telefoniche, due delle quali avvenute tra terzie solo una intercorsa con il fratello sicché l’interpretazione colpevolista dell'espressione“ti mando almeno 30…“ non risulta conferente con alcune ipotesi di cessione distupefacente; non risulta agli atti alcuna conversazione ambientale ovvero telefonica incui si dimostri la raccolta della somma di denaro al fine di acquistare la sostanzastupefacente. Si tratterebbe di circostanze che assumono una significativa valenza inordine reale motivo per il quale l'imputato si trovava ad avere contatti con il fratello. Ladescrizione oggetto dell'annotazione di polizia giudiziaria non può ritenersi l'elemento diprova sufficiente a qualificare il ruolo partecipativo del prevenuto ex art. 73 d.P.R.309/90. Non è possibile attribuire significato a talune intercettazioni la cui realeinterpretazione è rimasta oscura o non ha permesso un giudizio diverso da quello dimera verosimiglianza;7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamentosanzionatorio, ritenuto oltremodo gravoso. Si lamenta altresì il denegato riconoscimentodella massima estensione delle attenuanti generiche già riconosciute dal primo [OSCURATO:PERSONA].8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) si fonda su novemotivi, con cui si deducono:8.1. Violazione degli artt. 6 e seg. cod. pen. con riferimento al capo B), nonchémancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appellorisposto con argomentazioni apparenti ed apodittiche al motivo inerente il difetto digiurisdizione, ampiamente devoluto dalla difesa nel suo atto d'appello, e per averefornito una motivazione priva della necessaria completezza e congruità, citando unprecedente giurisprudenziale del tutto inconferente ed omettendo di dare rispostaadeguata alle specifiche deduzioni difensive sul punto. Queste evidenziavano la naturaintegralmente olandese del sodalizio illecito di cui al capo di imputazione B),l'impossibilità di far discendere dall'eventuale riconoscimento del requisito dellatransnazionalità del reato una modifica di quanto disposto dagli artt. 6 e seg. cod. pen.e, quindi, l'erronea applicazione dei criteri di attribuzione della giurisdizione. La Corte diappello, con motivazione assai stringata, ha affermato la sussistenza della giurisdizionedello Stato italiano in forza del dedotto carattere transnazionale del reato, come definitodall'art. 3, lett. d), L. 146/2006. Si tratta di lettura superficiale e distorta non solo dellerisultanze probatorie ma delle norme in concreto applicabili alla fattispecie in esame.Già la sentenza del Gup di Firenze aveva ritenuto di poter risolvere la questione delladevoluta mancanza di giurisdizione asserendo che “la contestazione e il riconoscimentodel solo carattere transnazionale delle associazioni in esame, ai sensi dell'art. 3 L.146/2006…, consenta la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7 comma 5c.p. in ragione di quanto previsto sul punto nella Convenzione di Palermo del 2006,determinando così la rilevanza giuridica anche della rinuncia alla giurisdizione su talifatti da parte dell'Olanda” (sent. Gup p. 19). A fronte di tale motivazione il difensore,con l’atto di appello, aveva sottolineato che la condotta associativa contestata al capoB) si era svolta interamente in Olanda, come peraltro emerge dalle stesse conclusionidella sentenza di primo grado. Ancora nell’atto di appello si sottolineava come anche lostesso pubblico ministero avesse riconosciuto l’inesistenza in atti della prova di dettocollegamento. Era stato infatti lo stesso Gup ad escludere come sodali tutti quei soggettiche l'accusa aveva inserito al fine di dimostrare quel contatto diretto con il territorioitaliano che solo poteva giustificarne la giurisdizione, avendo tuttavia lo stesso Gupoperato in maniera contraddittoria vanificando le suddette conclusioni in punto diriconoscimento della giurisdizione. La difesa ricorda come l’art. 6 cod. pen. non sia statomodificato né dalla L. 146/2006, di tal che il luogo di commissione del reato, nazionaleo transnazionale non è quello ove si sono prodotti effetti sostanziali, né dallaConvenzione di Palermo. La rinuncia alla giurisdizione, operata dall’Olanda, non8.2. Violazione degli artt. 268, 270 e 729 cod. proc. pen., con riferimento alla mancatadeclaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in assenza di rogatoriainternazionale al Canada, ivi essendo ubicati i server dei dispositivi [OSCURATO:SOCIETA] sui qualiè stata operata l'intercettazione dei relativi flussi telematici; nonché mancanza edillogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di confrontarsicon le doglianze difensive relative al menzionato profilo di inutilizzabilità. Nell'atto diappello il difensore aveva evidenziato che i soggetti utilizzatori dei pin intercettatirisultavano dimoranti in Olanda, ragion per cui, affinché si potesse procedere a legittimeoperazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessarial'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da partedell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico. La difesaribadiva che l'intercettazione, disposta con autorizzazione del giudice italiano, edeseguita per il tramite di rogatoria con l'autorità olandese, non era avvenuta per mezzodegli impianti installati nella Procura della Repubblica di Firenze, bensì tramite serverdella [OSCURATO:SOCIETA] in Canada, vale a dire che il dato è stato intercettato all'estero esolo dopo essere stato captato/registrato e decodificato è stato girato ai server dellaProcura della Repubblica di Firenze da dove veniva “remotizzato”, per la sola lettura,presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze. Richiamata la distinzione tra leoperazioni di captazione e registrazione del flusso telematico e quelle di decriptazionedel contenuto del dato, nonché l’approdo ermeneutico cui sono pervenute le SezioniUnite di questa Corte relativamente all’acquisizione all'estero dei risultati diintercettazioni disposte da autorità giudiziaria straniera su piattaforma informaticacriptata e criptofonini, la difesa sostiene che il caso di specie, equiparabile a quellotrattato dalle Sezioni Unite, non abbia incontrato alcun vaglio da parte della Corte diappello fiorentina. Ricorda come, nella presente vicenda, i dati comunicativi, oggetto diintercettazione a norma dell'art. 266 -bis cod. proc. pen. e di autorizzazione da partedell'autorità giudiziaria olandese, siano acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen.mediante semplice richiesta di trasmissione di dati documentali inoltrata alla societàcanadese. La Corte di appello ha ritenuto che tale segmento istruttorio di acquisizionedei dati intercettati andasse ricondotto alla disciplina di cui all'art. 234-bis cod. proc.pen., all’uopo richiamando giurisprudenza che deve considerarsi ormai superatadall’interpretazione data delle Sezioni Unite. Sostiene invero la difesa che, nel caso dispecie, si sia in presenza di captazione di dato “dinamico” (non “statico”) e, come tale,astrattamente inquadrabile nella disciplina in materia di intercettazioni ex art. 266-bisss. cod. proc. pen., disciplina che non è stata rispettata con riguardo alla fase delladecriptazione /acquisizione del dato dinamico intercettato. Sarebbe infatti statanecessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada, mai intervenuta, affinchél’attività di acquisizione del dato informatico da parte dell’autorità giudiziaria italianapotesse considerarsi validamente esperita. Ne conseguirebbe l’inutilizzabilità delcompendio delle intercettazioni in quanto acquisito in violazione della disciplina previstadagli artt. 268 e 270 cod. proc. pen.;8.3. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazionitelematiche disposte con rogatoria in favore dell'Olanda nei confronti dei pin riferitiall’imputato, inerenti alle conversazioni effettuate tramite sistemi di messaggisticaBlackBerry, stante l'assenza nel fascicolo del pubblico ministero dei necessariprovvedimenti autorizzativi dell'autorità estera olandese al momento della scelta del ritoabbreviato; nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte di appellodel tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative all’anzidetto profilodi inutilizzabilità. Le diverse difese avevano eccepito l'assenza in atti dei provvedimentiautorizzativi dell'autorità olandese nonché la tardiva produzione da parte del pubblicoministero che avrebbe sensibilmente inciso sul diritto di difesa. Né all'atto della notificadell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen. né al momento dell'ammissione al ritoabbreviato nel fascicolo del PM era depositata alcuna richiesta di rogatoria od eventualiautorizzazioni concesse dallo Stato estero, venendosi così a determinare unainutilizzabilità patologica dell'atto non depositato. La Corte territoriale, tuttavia, non siè confrontata con le puntuali doglianze difensive, riproponendo asetticamente lo stessoargomentare del Gup secondo cui “risultano compiutamente acquisiti al fascicolo tantoi decreti autorizzativi quanto gli atti conseguenti”, dal momento che gli stessi “benpossono essere acquisiti anche in seguito all'ammissione al rito speciale senza che ciòincida in alcun modo sul diritto di difesa degli imputati, non avendo gli stessi alcun rilievodi tipo probatorio o investigativo” e tenuto altresì conto che ”si tratta di atti la cuiacquisizione risulta ex lege doverosa” e che l'assenza di decreti autorizzativi delleintercettazioni nel fascicolo “non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativirisultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità in quanto ilmezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delleconversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero almomento della richiesta del rito”. La difesa sottolinea come l'esistenza e la validità deglicorrelati provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese, oggetto di produzionedocumentale del PM in data 23 Febbraio 2022, non abbiano in realtà mai trovatoingresso nel fascicolo del pubblico ministero, neppure al momento in cui si verificava ladiscovery in favore delle difese con la notifica dell'avviso di conclusione delle indaginipreliminari. La difesa contesta esattamente l'esistenza dei provvedimenti autorizzatividell'autorità olandese e, conseguentemente, la validità delle operazioni captativecompiute. Nel procedimento di cui si tratta, i soggetti utilizzatori dei pin sottoposti adintercettazione risultavano essere tutti dimoranti in territorio olandese, ragione per laquale, affinché si potesse procedere alle legittime operazioni di captazione sulle utenzestraniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoriadiretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandeseall'intercettazione del flusso telematico. La difesa elenca le intercettazioni che sarebberoaffette da inutilizzabilità. In assolvimento dell'onere relativo alla “prova di resistenza”,la difesa evidenzia che l'impianto motivazionale proposto nella pronuncia appellata nonresisterebbe alla rimozione dell'intero compendio intercettativo ricompreso tra leautorizzazioni del giorno 11 gennaio 2016 al 1° agosto 2016. Per tali ragioni, chiede didichiararsi la piena inutilizzabilità del complesso captativo successivo alla data del giorno11 gennaio 2016;8.4. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioniprive della necessaria autorizzazione dell'autorità olandese e di tutte le intercettazioninon ricomprese nell'intervallo temporale autorizzato dall'autorità olandese (4settimane), distinto da quello richiesto con rogatoria dal p.m. italiano (40 giorni) ecorrelative mancanza ed illogicità della motivazione; mancanza ed illogicità dellamotivazione avendo la Corte di appello omesso di rispondere alle ulteriori specifichededuzioni difensive relative al profilo di inutilizzabilità di cui sopra, relativo allamancanza dei decreti autorizzativi del public prosecutor olandese (pure all'esito deldeposito tardivo da parte del p.m. in udienza), del cui mancato pervenimento nelfascicolo del Gup ha dato puntualmente atto il difensore nel relativo paragrafo dell'attodi impugnazione; intercettazioni, tutte quelle indicate come inutilizzabili, checostituiscono prova decisiva per la sussistenza dei reati di cui ai capi B), 3B) e 5B). Ildifensore elenca i pin ritenuti di interesse;8.5. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimentoall’imputazione di cui al capo B). La motivazione delle sentenze di merito risulterebbenon avere offerto risposta alle specifiche doglianze difensive. La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al capo in esame si risolverebbe in un mero richiamo per relationemalla sentenza di primo grado che costituirebbe un tautologico richiamo formale alle fontidi prova documentale. L’indicazione delle presunte fonti di prova relative alla sussistenzadell'associazione risulterebbe infatti contraddittoria rispetto alle argomentazionisuccessive in base alle quali il primo [OSCURATO:PERSONA] finisce con l'escludere la partecipazione alsodalizio dei diversi presunti sodali ai quali erano state attribuite le funzioni di corrieri odi collettori di finanziamenti, con una conseguente destrutturazione e disarticolazionedell'originaria ipotesi organizzativa. Il che rende ancor più plausibile una ricostruzionealternativa dei fatti, quella secondo cui l’imputato era dedito ad attività di compravenditadi stupefacente poste al di fuori di una specifica e stabile organizzazione illecita. Taleipotesi alternativa sarebbe confermata anche dal contesto all'interno del quale leindagini si sono sviluppate, ove si sono ipotizzate ben quattro differenti ed autonomestrutture associative. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla maggior parte delle imputazioniascrittegli, residuando a suo carico solo due singoli episodi (capi 3B e 5B), entrambiasseritamente verificatisi nel gennaio 2016, in un arco di tempo talmente esiguo daprivare tale eventuale contributo di ogni valore sintomatico. Operando un genericorichiamo per relationem alla motivazione di primo grado, la Corte territoriale è statacostretta ad ammettere l'esistenza di una grave frattura che attraversa l'accertamentorelativo alla sussistenza del sodalizio, ammettendo che questo “risultava caratterizzatoda una composizione che, sul piano soggettivo, non risultava del tutto sovrapponibilerispetto a quella contestata, tanto da addivenire all’assoluzione di tutti gli altri soggetticoinvolti in qualità di partecipi nel procedimento”. Si tratta, sostiene la difesa, di unacircostanza che, intaccando il quadro soggettivo del reato associativo e dellacomposizione stessa del sodalizio, attiene alla tenuta complessiva della contestazione,poiché nella necessaria ricostruzione del pactum sceleris non può prescindersi dallaindividuazione dei soggetti che alla formazione dell'accordo hanno contribuito e al cuisviluppo hanno preso parte, restando problematico il profilo dell'effettiva qualità del lorocontributo e della effettiva sussistenza di una stabile organizzazione. Resta comunqueda valutare in che misura la motivazione della sentenza impugnata abbia fornitoun'adeguata giustificazione in ordine all'appartenenza del prevenuto al dedottosodalizio, ben potendo i suoi contatti avere natura di occasionali compravendite. Inficiaaltresì la congruità della motivazione la pretesa di desumere dalle modalità dicommissione di un singolo reato-fine la sussistenza del sodalizio criminale. A confermadella ambiguità del contesto probatorio, la difesa ricorda come, da un lato, si affermicon certezza le costanti direzione e coordinazione del sodalizio ad opera del prevenutoe del fratello e, dall'altro, si rappresenti contraddittoriamente che gli stessi sarebberostati subordinati a tale Gimi, in un'altra parte della sentenza qualificato come capoindiscusso del medesimo sodalizio; e come, già nella valutazione del primo [OSCURATO:PERSONA], siavenuta meno ogni certezza circa il presunto organigramma che avrebbe dovutocostituire l'organizzazione associativa;8.6. Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica dicapo, promotore ed organizzatore attribuito all'imputato. Dall’affermazione contenutanella sentenza di primo grado - laddove afferma che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], reputati pari-ordinati, hanno entrambi assunto la medesima qualifica di organizzatori - la difesadesume che il [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente escluso tanto il ruolo di capo (esplicitamentesolo quello di organizzatore, rispetto al quale la sentenza impugnata non offremotivazione. Le attività svolte dal ricorrente, infatti, non si distinguono dalle consuete8.7.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3B), per violazionedelle norme sostanziali di cui agli artt. 6 e ss. cod. pen., relative alla determinazionedella giurisdizione italiana, nonché per vizio di motivazione, avendo la Corte di appellodel tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il difetto digiurisdizione per mancanza di prova della cessione dello stupefacente in Italia, contravisamento per soppressione del contenuto delle intercettazioni pure indicate dal Gup,richiamate dal difensore nell'atto di impugnazione e costituenti prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA] cognizione ha riportato in sentenza (primo grado?) il contenuto di quelle stesseconversazioni dalle quale risultava evidente la carenza di giurisdizione, incorrendopertanto la decisione impugnata in contraddittorietà ed illogicità per avere radicalmentetradito il significato delle conversazioni. La mancata lettura del chiaro contenuto dellecomunicazioni si risolveva di fatto in un travisamento della prova “per soppressione”. Ladifesa richiama l’analisi svolta nell’atto di appello delle conversazioni riportate nellasentenza del Gup, dalla quale, a suo dire, emergerebbe inequivocabilmente l'assenza dielementi probatori da cui poter inferire non solo la riferibilità all'Italia di quel “viaggioper giù” ma anche, e soprattutto, che quel viaggio sia effettivamente mai partitodall'Olanda dal momento che l'ultima conversazione intercettata del 27 gennaio 2016,riportata in sentenza, è coeva al momento in cui poco prima il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto lasostanza a tale Kuito in Amsterdam. Sarebbe lo stesso Gup, peraltro, a non faremenzione alcuna dell’avvenuta consegna in Italia dello stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato dall’imputato. [OSCURATO:PERSONA] di appello non si confrontava con le anzidettedoglianze, limitandosi ad affermare che “La circostanza per la quale la condotta delMARKU si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese non è dirimente né aifini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento diresponsabilità”, ritenendo altresì, in maniera apodittica, che ”il suo contributo assumevaun ruolo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorioitaliano”, con evidente mancanza della motivazione, dal momento che, con l'atto diappello, si era evidenziata proprio l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovareil necessario ingresso dello stupefacente in Italia;8.8. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al capo 5B), avendo laCorte di appello fornito una stringata risposta solo relativamente al dedotto vizio digiurisdizione, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il contenutodelle intercettazioni, e tali da costituire prova decisiva. Nell’atto di appello, la difesadenunziava la mancata ed erronea valutazione dei contenuti delle chat intercorse tral'imputato ed altro soggetto (tale Louis), rilevando non solo la carenza rappresentativain ordine ad una partecipazione al reato ma la loro utilizzabilità, proprio al fine diescludere che il prevenuto avesse mai fornito alcun contributo né morale né materialealla suddetta attività illecita, risultando lo stesso ignaro della stessa attività diimportazione di quella partita di stupefacente. Al riguardo, il difensore richiama stralcidel proprio atto di appello;8.9. Violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione,con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione tra ilreato associativo di cui al capo B) e i reati fine di cui ai capi 3B), e 5B), in violazione delprincipio di proporzionalità e delle stesse finalità rieducative della pena. Si lamenta cheil Gup, ritenuto più grave il reato associativo, abbia determinato, per i reati fine, unostesso aumento di pena, pari ad anni 1 e mesi 6, pur avendo riconosciuto l’aggravantedell’ingente quantitativo per il solo reato di cui al capo 5B), ed avendola invece esclusaper il reato di cui al capo 3B), atteso che la droga ivi contestata non è mai statarinvenuta. La Corte territoriale cade in un evidente travisamento non solo del motivo diappello ma anche delle stesse conclusioni del Gup, sostenendo che non appare eccessivol’aumento disposto con la continuazione “considerato l'ingente quantitativo distupefacenti importato con le singole condotte contestate”;Quanto alla pena base e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, la difesa riporta le argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole del fatto che la Corte diappello non ne abbia tenuto conto, offrendo una motivazione meramente apparente sulpunto;8.10. Sono pervenuti motivi nuovi (a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],) nell’interesse diMarku [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’esistenza dell’associazione di cui al capo B) (primo motivo); violazione di legge e viziodi motivazione con riguardo alla partecipazione del ricorrente all’anzidetta associazione(secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicaledell’imputato, sostenendo come l’originaria contestazione, che gli attribuiva il ruolo dicapo, promotore ed organizzatore, sia stata già modificata in primo grado ascrivendo aMarku [OSCURATO:PERSONA] solo la qualifica di organizzatore, ruolo su cui la difesa si sofferma perescluderlo (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo 3B)in relazione alla giurisdizione italiana (quarto motivo); omessa motivazione rispetto aquanto devoluto e plurimi travisamenti con riguardo ai capi 3B) e 5B) (quinto motivo);erronea qualificazione dei fatti di cui ai capi 3B) e 5B), nonché violazione di legge e viziodi motivazione anche in ordine all’aumento per la continuazione, al diniego delle invocate9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con cui si deducono:9.1. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. LaCorte di appello avrebbe ripercorso le motivazioni addotte del primo [OSCURATO:PERSONA] senzavalutare le argomentazioni sviluppate dalla difesa nel proprio atto di appello circal'incertezza dell'identificazione della persona dell'imputato sul luogo degli accadimentidel 9 febbraio 2017 narrati al capo 3C) della rubrica. Nell’atto di appello ci si doleva delfatto che se, a detta dei verbalizzanti, era proprio l’odierno ricorrente a fare cenni alconducente della vettura nella quale veniva trasportato lo stupefacente, gli stessioperanti comunque non avevano provveduto ad identificarlo, come invece era accadutoper i due soggetti che, a bordo dell’anzidetta vettura, venivano immediatamente fermatie tratti in arresto, né a corroborare il loro operato mediante fotogrammi o video riprese.La Corte di appello, inoltre, nulla avrebbe argomentato circa la valenza probatoria delledichiarazioni rese in primo grado dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non eral'odierno ricorrente a trovarsi a Roma il 9 febbraio 2017, con ciò negandocategoricamente il coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato. In ogni caso anchea voler ritenere certa l'identificazione dell’imputato sul luogo del fatto incriminato, laCorte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine al suo effettivo ruolononché alla sua consapevolezza di agevolare il transito della partita di stupefacente dicui all’imputazione. Le circostanze menzionate dalla Corte di appello non solo non eranomai emerse durante le indagini ma non erano mai state neppure contestate dallapubblica accusa che attribuiva all'imputato la sola colpa di aver atteso la vettura e diavere forse fatto cenno al suo conducente di proseguire verso quella direzione. Ilricorrente chiede pertanto l’assoluzione dal contestato reato;9.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e,comunque, violazione di legge in relazione alla citata normativa. I Giudici di meritoavrebbero ignorato che l'odierno ricorrente era stato scagionato sin da subito dall'averpartecipato al reato associativo di cui al capo C). La difesa si chiede, pertanto, comepossa contestarsi all'imputato l'anzidetta circostanza aggravante senza che costuifacesse parte di un'associazione e di conseguenza senza che fosse a conoscenza dellaprovenienza dei singoli passaggi dello stupefacente. A tale quesito non avrebbe rispostola Corte di appello di Firenze. Viene attribuita l’aggravante della transnazionalitàall’imputato, pure assolto dal reato associativo, facendo riferimento al fatto che ilsodalizio operante in Italia faceva consapevolmente leva sul contributo offerto dall’altrosodalizio ecuadoriano;9.3. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanzasequestrata fosse giunta in Italia e fosse finita nelle mani dei due soggetti poi arrestatisenza alcuna intermediazione dell'odierno ricorrente;9.4. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, con giudizio diprevalenza, delle circostanze attenuanti generiche di cui si assume che l’imputato fossemeritevole anche in ragione del contributo minimo dallo stesso offerto alla realizzazionedel reato contestatogli al capo 3C).10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:10.1. Carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimentodell'assorbimento del fatto di cui al capo 4C) nei fatti di cui ai capi 2C) e 3C), nonchémotivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria. La difesa osserva come laquestione del reato contestato al capo 4C) fosse già stata affrontata nella decisione del30 maggio 2022 del Gup del Tribunale di Firenze [procedimento separato a carico delRexhepi + altri] laddove questi aveva sostenuto che il capo 4C) “non descrive unautonomo fatto criminoso ma piuttosto costituisce l'antefatto preparatorio delle condottetipiche contestate ai capi 2C) e 3C), trattandosi secondo lo stesso assunto accusatorio,della fase avvenuta in territorio straniero… sicuramente volta alla costituzione delcarico… poi distribuito sul territorio italiano senza soluzione di continuità in occasionedei due precedenti capi di imputazione...”. Sempre in relazione al predetto capo 4C), ildifensore ricorda che non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministeroprocedente così che, nei confronti dei concorrenti dell'odierno ricorrente nel reato di cuisi tratta, la sentenza assolutoria in parte qua era divenuta irrevocabile. Le sentenze dimerito relative al presente ricorso si porrebbero quindi in evidente conflitto con lasopraindicata decisione, atteso che i giudici di merito ritengono che il capo 4C) nonpossa considerarsi assorbito nelle condotte individuate ai capi 2C) e 3C). La difesaafferma le stesse risultanze investigative confermerebbero che gli episodi descritti aicapi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscano alla medesima sostanza stupefacente,oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte, in Italia. Ricorda altresì comel'art. 73 d.P.R. 309/90 sia norma a fattispecie alternative e come, pertanto, debbaritenersi escluso il concorso di reati laddove un unico fatto integri contestualmente piùazioni tipiche, alternative, tutte contemplate dalla norma. Deve quindi trovareapplicazione il medesimo principio di assorbimento correttamente applicato dal Gup delTribunale di Firenze che ha assolto i correi dell'odierno ricorrente dal reato di cui al capo4C). La sentenza assolutoria pronunciata in relazione alle posizioni dei correi richiedevapoi un onere motivazionale particolarmente rigoroso da parte del [OSCURATO:PERSONA] chiamato avalutare, per i medesimi fatti, il concorrente [OSCURATO:PERSONA];10.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato dalreato di cui al capo 3C). Rileva la difesa come la Corte territoriale abbia operatoconfusione tra i fatti descritti al capo 2C) dell’imputazione - afferenti ad una condotta diimportazione di sostanza stupefacente, accertata e consumata in Torino il 23 novembre2016, in ordine alla quale mai la difesa ha contestato la riferibilità al ricorrente - e quellideclinati al capo 3C), relativi ad analoga condotta delittuosa accertata in Roma il 9febbraio 2017. Diversamente da quanto intende la sentenza impugnata, era proprio conriferimento a quest'ultimo episodio – non rispetto all’episodio di cui al capo 2C) - che ladifesa lamentava l'assenza, nei confronti dell’odierno ricorrente, di riscontri probatoriunivocamente conducenti e tali da giustificare un'affermazione di responsabilità oltreogni ragionevole dubbio. Nell'atto di appello, si era sostenuto che il primo [OSCURATO:PERSONA] nonaveva effettuato un vaglio attento e rigoroso del materiale versato in atti ed inparticolare dell'annotazione riepilogativa di indagine redatta dalla Questura di Firenze indata 28 febbraio 2018 ove era possibile rinvenire una precisa ricostruzione della vicendadelittuosa contestata al capo 3C) nella quale era assente la persona dell’[OSCURATO:PERSONA]. La difesaaveva osservato che non poteva condividersi la generica osservazione espressa sulpunto dal Gup del Tribunale di Firenze ovvero che, avendo l'imputato agito in strettocontatto con [OSCURATO:PERSONA], capo-organizzatore del consesso criminoso, ed avendosvolto, in seno al sodalizio, in quel periodo, il ruolo di custode in Olanda della sostanzastupefacente commerciata dal gruppo, per ciò solo non poteva ritenersi estraneo aall'importazione.10.3. É pervenuto motivo nuovo, nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si eccepisce la nullità della sentenza diappello per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta dal predetto.11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su cinque motivi con cui si deducono:11.1. Violazione di legge per omessa citazione del ricorrente a comparire avanti la Cortedi appello di Firenze e conseguente nullità della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica del decreto dicitazione all'imputato per il giudizio di appello, in assenza di riscontro in ordine al ritornodel plico notificato attestante la notifica alla data di pronuncia dell'ordinanza cherigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione presso il domicilioeletto (pronunciata in data 11 gennaio 2024). Il mancato perfezionamento della notifica,sia pure avvenuta per compiuta giacenza, ha prodotto evidenti ricadute anche in puntodi sussistenza della prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dellacelebrazione del processo di appello;11.2. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delleintercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggisticaBlackBerry, disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7giugno 2016. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente motivato circa l'utilizzabilitàdel compendio delle anzidette intercettazioni telematiche sull’erroneo presupposto chela circostanza della mancanza di una procedura di rogatoria con il Canada non fosserichiesta ai fini di una legittima acquisizione del dato intercettato da parte dell'autoritàgiudiziaria italiana. La difesa evidenzia la ricaduta del novum interpretativorappresentato dalle sentenze delle sezioni unite in materia e qualificazione del mezzo diprova da utilizzare per l'acquisizione del dato intercettato;11.3. Violazione di legge (inosservanza artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazionitelematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica [OSCURATO:SOCIETA] disposte neiconfronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016. Si lamentala violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in tema diformazione del fascicolo del Gup; il fatto che gli atti autorizzativi delle operazioni diintercettazione, oggetto di rogatorie con l'Olanda, entrassero a far parte del fascicolodel pubblico ministero e, quindi, di quello del giudice dell'udienza preliminare in unmomento successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,all'esercizio dell'azione penale, nonché all'incardinamento del rito abbreviato; il fattoche il giudice distrettuale abbia motivato in maniera contraddittoria sull’acquisizionedegli atti autorizzativi della procedura rogatoriale con l'Olanda al fascicolo del pubblicoministero e, solo in un momento successivo, al fascicolo del giudizio abbreviato. Osservala difesa che l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata non resisterebbepertanto alla rimozione dell'intero compendio intercettivo ricompreso tra leautorizzazioni del 7 giugno 2016 e del 28 agosto 2016, in specie della conversazioneintervenuta tra il citato pin e il pin 2C25D713 asseritamente in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Sitratterebbe dell'intercettazione che, in tesi accusatoria, ha consentito una pienaidentificazione del ricorrente, rimasto fino a quel momento sconosciuto;11.4. Carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordinealla consumazione del reato di cui al capo 7C). La Corte territoriale ha illogicamenteritenuto provato lo scambio di sostanza stupefacente, con conseguente attribuzione diresponsabilità in capo all'imputato. Si sostiene che la motivazione non si confronti con irilievi critici sollevati in sede di appello ove veniva evidenziato che gli stessi inquirentidavano conto della impossibilità di procedere ad una compiuta identificazione deisoggetti coinvolti, oltre che di avere una diretta conoscenza dell'avvenuta cessione; chegli operanti non hanno mai assistito allo scambio, tanto che non sono intervenuti inflagranza né, tantomeno, hanno assistito al pagamento del corrispettivo. É soloosservato dalla pg operante;11.5. Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen.,nonché relativo vizio di motivazione. La Corte avrebbe motivato in modo contraddittorioassumendo a fondamento del diniego la mancata emersione di elementi utili e valutabiliai fini dell’invocato riconoscimento. Si lamenta la mancata valorizzazione del contegnoprocessuale dell'imputato e della scelta dell’imputato di accedere al rito deflattivo delgiudizio abbreviato.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi con cui si deducono:12.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Con riferimentoal reato associativo, la sentenza impugnata avrebbe desunto la dimostrazione del ruoloe delle condotte effettivamente tenute dal ricorrente dal suo ruolo di detentore disostanza stupefacente. Il sodalizio non esisteva, tenuto conto dei continui dissidi tra iritenuti compartecipi. Nella sentenza impugnata non si legge nulla con riferimento aicriteri di sussistenza di una effettiva compagine associativa, né con riferimento allaricorrenza dell'affectio societatis o di un pactum sceleris. Il compendio probatoriopotrebbe al più condurre alla configurazione del concorso di persone. Si sarebbeassistito, sostiene il difensore, al crollo dell’impalcatura accusatoria. Il provvedimentoimpugnato si reggerebbe unicamente su dichiarazioni etero-accusatorie di coimputatiche, grazie ad esse, hanno ottenuto pene contenute;12.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen., già compiuta dal primo [OSCURATO:PERSONA] che non avevaesplicitato analiticamente i singoli passaggi della determinazione della pena,conseguendone che la pena irrogata risulterebbe mal calcolata ed eccessivamentegravosa.13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con cui si deducono:13.1. Violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per avere la Corte territorialeritenuto sussistente l’anzidetta aggravante, nonché carenza e/o manifesta illogicità dellamotivazione. La Corte territoriale non quantificherebbe lo stupefacente che sarebbestato oggetto della transazione, nonostante la palese divergenza tra l'ipotesi del pubblicoministero - pari a kg.110 - e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che lo determinava in circa kg.70. La difesa sostiene che l'ipotesi accusatoria si fonda sull’erronea interpretazione deldialogo menzionato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse evidente che lostupefacente, oggetto di sequestro, facesse parte del quantum totale, pari a circa kg.65-70. Circostanza, questa, rilevante perché consentirebbe di ridimensionare il datoponderale lordo dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] non farebbe poi menzione della ragione inbase alla quale ha ritenuto integrato il tasso soglia dell'aggravante;13.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza e/o manifestaillogicità della motivazione, censurandosi l’erronea valutazione della personalitàdell’imputato. Si illustrano le ragioni della asserita meritevolezza delle attenuantiinvocate: il prevenuto ha ammesso di essere l’utilizzatore dell’account Blackberry; si èlimitato a mettere in contatto fornitore ed acquirente, senza mai aver avuto ladisponibilità dello stupefacente né aver ottenuto alcun beneficio economico; non haprecedenti in materia di stupefacenti ma solo piccoli reati contro il patrimonio. Non èstato dato rilievo al sentimento di resipiscenza che egli avrebbe dimostrato. Lamotivazione sul punto offerta dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente.14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con cui si deducono:14.1. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, contestato al capo 1B),omessa motivazione e/o motivazione apparente. Già in sede di conclusioni del giudiziodi primo grado, la difesa aveva chiesto di escludere la ricorrenza della contestataaggravante dal momento che il quantitativo di sostanza stupefacente, tra quelleimportate all'atto del comune trasporto, e sicuramente riferibile al ricorrente, era pari asoli kg. 3,5, non potendo pertanto il medesimo essere chiamato a risponderne perl'intero. Disattesa detta prospettazione difensiva, la difesa riproponeva la doglianza allaCorte territoriale, nei termini che vengono altresì riportati nel presente ricorso. Larisposta offerta dalla Corte di appello non si confronterebbe con gli approdigiurisprudenziali successivi alla sentenza Biondi, i quali esigono non solo un'attentadisamina di tutte le circostanze del fatto ma che l'accertamento delle condizioni richiesteper l'imputabilità soggettiva dell'aggravante venga svolto con particolare accuratezza,accuratezza che sarebbe mancata nel caso di specie. Le emergenze processualidepongono univocamente per la conoscenza, la consapevolezza e la volontà in capo alricorrente di concorrere nella illecita attività di trasporto e di importazione per la solaparte di sua competenza;14.2. Illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 73, comma7, d.P.R. 309/90, già chiesta al [OSCURATO:PERSONA] di primo grado che nulla diceva sul punto. Sievidenziava come l'odierno ricorrente, nel corso del suo interrogatorio, fosse stato ilprimo, tra gli imputati, a dare contezza e certezza in ordine all'attribuzione deinicknames utilizzati dai narcotrafficanti, nonché ad identificare, anche attraverso lacerta attribuzione del nickname Krietary, impiegato da [OSCURATO:PERSONA], non solo uno deisuoi fornitori ma, soprattutto, uno dei maggiori esponenti dell'associazione investigata.La difesa sostiene che la Corte del merito sbagli nel ritenere che il contributo dichiarativodel ricorrente non offrisse “elementi di novità” rispetto a quelli già acquisiti, atteso cheancora mancava, nell’attività di indagine, la sicura riferibilità del nickname Krietary,utilizzato nelle chat oggetto di intercettazione, alla persona del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, lacompiuta identificazione di uno dei protagonisti delle transazioni illecite oggetto dicontestazione. D’altra parte, la motivazione sarebbe illogica, nonché contraddittoria,laddove, pur dando atto dell'utilità delle dichiarazioni collaborative rese dal prevenuto,sembra ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua, gli elementi dinovità debbano riguardare aspetti non ancora investigati e suscettibili di futuriapprofondimenti;14.3. Carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di un atto di appello cheindicava elementi precisi e significativi che avrebbero dovuto indurre ad una mitigazionedella pena, anche previo riconoscimento delle invocate attenuanti, la motivazione sulpunto appare di mero stile, quindi apparente e contraddittoria. Tenuto conto, rispetto aquest’ultimo profilo, che la stessa Corte di appello, pur escludendo il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, ha dato atto delcomportamento collaborativo dell’appellante, altresì osservando che sue dichiarazioni sisono rivelate “utili ai fini del presente giudizio”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.È inammissibile, perché versata in fatto, la doglianza con cui si sostiene che lacondotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale econcorsuale alla commissione di un singolo reato, non emergendo dagli atti processualila volontà di costui di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Si tratta,peraltro, di doglianza che non si confronta con la sentenza impugnata laddove questaafferma (p. 87) che gli atti acquisiti consentono di affermare con certezza, al di là diogni ragionevole dubbio, che l'imputato rivestisse un ruolo direttivo ed operativonell'ambito dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], come pacificamente acclaratodall’inequivoco tenore della chat intercettata tra l'imputato e il capo [OSCURATO:PERSONA], nonché trail primo ed altri sodali, così come dagli arresti e dai sequestri eseguiti a Roma in data09/02/2017 e a Brema in data 13/06/2017. La Corte territoriale ha altresì desunto laprova della consapevolezza e della volontà dell'imputato di far parte dell'associazione,profondendovi costante impegno ai fini dell'attuazione del programma criminoso, da unaserie di univoche circostanze che richiama nel dettaglio (p. 88). Le censure con cui silamenta il vizio di motivazione per aver ritenuto la partecipazione dell’imputatoall’associazione di cui al capo C), nonostante l’assoluzione dal reato-fine di cui al capo1C), e per avere ritenuto sufficiente a sostenere la gravità indiziaria in ordine al reatoassociativo il richiamo al reato-fine di cui al capo 3C) si appalesano manifestamenteinfondate. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti può configurarsi anche senza che un singolomembro abbia concretamente partecipato a un “reato fine” (cioè, allo spaccio,importazione, esportazione, et coet.) purché ne sussistano altri elementi, strutturali esoggettivi. In altre parole, non è necessario che ogni associato abbia materialmentecommesso un reato-fine, ma è invece essenziale che vi sia adesione al programmacriminoso, apporto stabile, consapevole e volontario, al sodalizio criminale (sul punto,in termini generali sul reato associativo, cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, ScarcelloPaolo, Rv. 280703 – 02: “In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine",di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilitàdell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta dipartecipazione”). Alla medesima stregua, in tema di associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti, costituisce pacifico principio di diritto quello per ilquale anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivodella partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente,consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondomassime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operativee della crescita criminale dell'associazione” (più di recente, ancheSez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 – 06).Il secondo motivo è meramente avversativo poiché non individua vizi dellamotivazione. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, premesso che la meraincensuratezza, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.,non costituisce ragione per ravvisarle, giova richiamare il principio per cui al giudice èsufficiente indicare che non reputa sussistenti elementi a favore (Sez. 3, n. 54179 del17/07/2018, D., Rv. 275440: “In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio,nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche nonspecifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza,l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo daparte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare laconcessione del beneficio”; analogamente, Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015,dep.2016, Piliero, Rv. 266460). Quanto alla lamentata entità della pena, richiamata ladiscrezionalità del giudice nella determinazione della stessa, la motivazione appare deltutto congrua: la Corte territoriale afferma che la pena irrogata dal Gup risultapienamente adeguata al disvalore penale dei fatti commessi, tenuto conto delle modalitàdella condotta, del ruolo assunto nella compagine associativa dell’appellante,dell’ingente quantità della sostanza stupefacente.2. I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la determinazione dellapena base e le attenuanti generiche, sono meritevoli di accoglimento, dovendo il ricorsoessere rigettato nel resto.Con riguardo al primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che già la sentenza di primo grado(del 30/05/2022, v. p. 107) non ha fornito alcuna motivazione sul discostamento dellapena dai minimi edittali, pari ad anni sei, né ha operato alcun riferimento alla sentenzan. 40 della Corte Costituzionale, resa in data 8 marzo 2019, che dichiarava l’illegittimitàcostituzionale del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevedeva lapena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. Pur afronte di specifico motivo, la Corte territoriale non solo non offre alcuna motivazione sulpunto, ma erroneamente afferma che il Gup “partiva dal minimo stabilito in via edittaledal legislatore per la fattispecie di cui all’art. 73 comma 1)…”. Anche il secondo motivoè meritevole di accoglimento giacché la Corte territoriale (p. 91) nega l’invocatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo espresso rinvio allasentenza di primo grado («non essendo emersi elementi ulteriori, diversi da quelli giàvalutati e tenuti in considerazione dal Gup…») la quale, tuttavia, non aveva espressoalcuna motivazione sul punto. Difetta, in sostanza, la valutazione critica ed argomentatacompiuta che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere con riguardo alla specifica ecircostanziata doglianza rappresentata nell’atto di appello. La motivazione è, pertanto,apparente avvalendosi essa di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.G. in proc. Vassallo,Rv. 263100).Il terzo motivo, con cui si lamenta, in relazione al capo 5B), la ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente ed esaustivamente motivato su tale censura laddove (p.91) afferma che “si trattava di un'unica comune spedizione per un quantitativo pari a6216,75 chilogrammi lordi di cocaina, a nulla rilevando la suddivisione interna ai correidella sostanza”.Il ricorrente sostiene, in particolare, che mancasse in capo all’imputato laconsapevolezza sulla quantità della sostanza importata e trasportata in Italia, avendoegli esclusivamente la proprietà di due chilogrammi della stessa, ma il dato èpacificamente smentito dalla sentenza di primo grado (p. 38 e p. 48) ove si riportano leconversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in due diverse occasioni: il13/01/2016, in cui il [OSCURATO:PERSONA] si rivolge al fornitore [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli se avesseancora a disposizione delle “cose”; il 15/ 01/2016, in cui alla proposta di [OSCURATO:PERSONA] dioffrirgli ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di volerprima di fare ulteriori acquisti), dalle quali i Giudici del merito hanno congruamentetratto il convincimento della piena consapevolezza dell’imputato al riguardo. Trova quiapplicazione l’art. 59 cod. pen. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)il cui secondo comma recita: “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate acarico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenuteinesistenti per errore determinato da colpa”. Occorre, peraltro, ricordare chel'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevoleintenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente,giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanzaaggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egline conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa oritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, n. 13087 del05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643; più recentemente, Sez. 4 , n. 18049del 14/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283209).Quanto al quarto motivo di ricorso - premesso che l’aggravante che viene in rilievoè quella dell’art. 4 della legge 146/206, atteso che la richiamata [dalla sentenzaimpugnata e dal ricorrente] norma di cui all’art. 3 della medesima legge riguarda solola definizione di reato transnazionale -, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa inerrore materiale, poiché a p. 85 della sentenza di appello ribadisce che il Gup avevaritenuto l’aggravante di cui al predetto art. 4 solo per il reato di cui al capo 5B), mentrea p. 91 afferma la sussistenza di detta aggravante anche per il capo 1B), che era statainvece esclusa dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado. Posto che la Corte territoriale ha confermatola pena irrogata da quest’ultimo – e, dunque, l’errore riscontrato è privo di incidenzacausale sul decisum e non determina alcuna illegittimità della pronuncia impugnata - lostesso può essere rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., senza determinarealcun annullamento.Il quinto motivo, relativo all’aumento per la continuazione, è generico e, pertanto,la risposta della Corte di appello sul punto appare adeguata. Costituisce invero principioconsolidato quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudicedell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento diistanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifestainfondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283268; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705).3. Quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi si trattanocongiuntamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamentealle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti aisensi dell’art. 81 cod. pen., dovendosi i ricorsi rigettare nel resto.Il primo motivo è infondato. Sul punto, occorre richiamare il principio secondo cui,per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante, il giudicepuò attingere la relativa conoscenza da vari elementi, entro i limiti di una motivazionelogica e puntuale (Sez. 6, ord. n. 3392 del 29/09/1992, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 192311). Più di recente, si è anche detto che, in tema di stupefacenti, può ritenersi“configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua delcomplessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dallasostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima",ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi,determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016” (Sez. 3,n. 33139 del 08/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286840).Nel caso di specie, con riguardo al capo di imputazione 7B), il [OSCURATO:PERSONA] primo grado(p. 52 sent.) ha affermato che in esso risultano assorbiti, per entrambi gli odierniricorrenti, il capo 8B) consumato in Lucca e Perugia e il capo 9B), consumato in Lucca eRimini, perché si trattava di un’unica importazione di un medesimo carico distupefacente che aveva più destinatari sul territorio nazionale, con due corrieri che siavvicendavano nelle consegne; e che la contestazione abbia ad oggetto l'importazionedella partita di droga di complessivi 10 chilogrammi circa nelle sue varie fasi, risultandoevidente che tutte le diverse condotte si sono riferite al medesimo carico di sostanzastupefacente e sono state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità. (cfr.Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282699: “Le diversecondotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loroe perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacentee sono indirizzate ad un unico fine, sicché, se consumate senza un'apprezzabilesoluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato”).Sullo stesso piano si colloca la sentenza di appello al riguardo, laddove valorizza lamedesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico, la provenienza diquesta dalle zone di produzione, nonché il complessivo quantitativo della stessa:elementi tutti che hanno congruamente indotto i Giudici di merito a ritenerecompiutamente configurabile l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90. Non si ponepoi il tema dell’aggravante di cui al predetto art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento alcapo di imputazione 10B), poiché già la sentenza di primo grado, confermata da quelladi appello, aveva escluso in relazione a detto capo le contestate aggravanti di cui all’art.4 L. 146/2006 e all’art. 80 d.P.R. 309/90.Meritano invece accoglimento, come si è detto, i motivi secondo e terzo,rispettivamente afferenti alle circostanze attenuanti generiche e all’aumento di penaoperato per la continuazione. Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza diappello appare laconica ed apodittica. Quanto alle attenuanti generiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha adoperato una formula di mero stile laddove sostiene che non sarebbe«emerso alcun elemento utile» ai fini del loro riconoscimento; e con riguardo allecondotte collaborative affermate dalla difesa, ha sbagliato nel dire che il [OSCURATO:PERSONA] di primogrado le aveva già considerate per la pena base, atteso che la sentenza di primo gradonon motivava affatto sulle attenuanti generiche invocate dai ricorrenti, avendo soltantoaffermato che le stesse risultavano concedibili in favore di un altro coimputato, Burreli,in ragione del ruolo meramente esecutivo da questi svolto (p. 49 sent. primo grado).Quanto all’aumento per la continuazione è errato affermare, con riferimento allapena base, che è stato dato il minimo edittale stabilito per il delitto di cui all’art. 73d.P.R. 309/90, riferito alla pena di anni 8, atteso che il minimo edittale era pari ad anni6, così come stabilito a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019,minimo di cui non sembrano aver tenuto conto i Giudici di merito.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo è esplicitamente voltoad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati allacognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili inCassazione ove siano sorrette, come nel caso in esame (si veda la p. 101 della sentenzaimpugnata), da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in temadi sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello disovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordineall'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminatotutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione diessi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni chehanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n.930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Il motivo, inoltre, presenta ancheuno spostamento di prospettiva tale da renderlo nuovo e quindi non consentito: conl’atto di appello, infatti, si sosteneva che il corriere fosse solo uno, con conseguenteriverbero sul numero dei correi; nel ricorso, invece, si afferma che i corrieri erano due,uno dei quali era Vezuviano. Il secondo motivo appare meramente avversativo. Ledeterminazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, come è noto,sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro daritenersi congrua avendo la Corte territoriale ritenuto che non fossero emersi elementiutili e valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr.Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275640: “Lecircostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità diadeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazionie circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e dellacapacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazionedi elementi di segno positivo”).Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto al primo motivo, riproposto in questa sede, va premesso che non possonoessere oggetto di scrutinio in sede di legittimità le doglianze con cui il ricorrente lamentache il contenuto di alcune intercettazioni sia oscuro o che, al più, possa fondare ungiudizio di mera verosimiglianza, atteso che, in tema di intercettazioni di conversazionio comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò detto, la sentenzaimpugnata osserva che la doglianza, riproposta in questa sede, risulta smentita dalleconversazioni intercettate, come ricostruite dal Gup, intrattenute dal ricorrente con ilfratello, [OSCURATO:PERSONA] e da questi con [OSCURATO:PERSONA], dalla cui lettura congiunta èemerso che il ricorrente si era impegnato a raccogliere, per conto del fratello, unasomma di denaro pari ad euro 30.000,00 da “soggetti amici”, serviti per l’acquisto dellasostanza stupefacente caduta poi in sequestro. La Corte di appello ha anche valorizzatoil fatto che il prevenuto disponesse di apposito pin per comunicare tramite Blackberryed ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni spontanee rese sul punto dai due fratelliLesaj, nonché con riguardo al contenuto delle chat criptate. Si tratta di motivazionecongrua e non manifestamente illogica, immune pertanto da censure in questa sede.Il secondo motivo è aspecifico, limitandosi esso a lamentare l’irrogazione di una penareputata oltremodo gravosa a fronte di una motivazione che ha ricordato come iltrattamento sanzionatorio disposto dal Gup, che aveva riconosciuto all’imputato lecircostanze generiche, risulti adeguato all’apporto da questi fornito alla realizzazionedella fattispecie concorsuale.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha già offerto la risposta corretta alla questionedella giurisdizione allorché (p. 19 sent. primo grado) ha affermato che la contestazioneed il riconoscimento del carattere transnazionale delle associazioni di cui si trattaconsente la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7, comma 5 cod. pen., inragione di quanto previsto sul punto dalla Convenzione ONU di Palermo del 15 dicembre2000. Questa, ai paragrafi 1 e 2, dell’art. 15 menziona i “reati commessi fuori dal suoterritorio ma in vista di commettere un grave reato nel suo territorio”, circostanza cherende visibile la considerazione di un diretto interesse dello Stato Parte alla punibilità.È questa la previsione alla quale pare alludere l’art. 3 L. 146/2006, laddove (lett. d)stabilisce che si considera reato transnazionale il reato commesso in uno Stato maavente” effetti sostanziali in un altro Stato”. Il principio per cui i reati fine costituiscano“effetti sostanziali” del reato associativo è già stato ritenuto dalla giurisprudenza dilegittimità con riguardo ad associazione per delinquere organizzata all'estero efinalizzata a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri. LaCorte Suprema (Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263671)ha, in tal caso, stabilito che “Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cuiall'art. 416 cod. pen., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'esteroe finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari,trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato chedispiega i suoi effetti in Italia”. In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto diassociazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n. 5, cod. pen. in forza di quantoprevisto dagli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, paragrafo 1, della citata Convenzione delleNazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n.146. Appare, pertanto, privo di senso il rilievo difensivo per il quale la Convenzione nonha abrogato gli artt. 6 e ss. cod. pen., posto che tra tali norme rientra l’art. 7, n. 5, cod.pen. al quale correttamente si è riportato il Gup. Occorre, infine, rilevare che la sentenzacitata nel ricorso alla p. 7, per sostenere che il riferimento per radicare la giurisdizioneè solo il luogo di consumazione del reato associativo, non è pertinente trattando quellavicenda di mandato di arresto europeo.Il secondo motivo è infondato. Occorre perimetrare la questione posta dal ricorrenteprecisando che le questioni da questi affrontate si riferiscono soltanto alla fase didecriptazione/acquisizione del dato dinamico intercettato, non essendo in discussione,come si legge nel ricorso (p. 12), la fase della captazione dei messaggi. Riguardo a dettafase di decriptazione/acquisizione la difesa sostiene che si rendesse “necessarial’attivazione di una rogatoria con il Canada”. La questione della necessità della rogatoriacon il Canada risulta, tuttavia, essere stata posta per la prima volta nella presente sededi legittimità, ed è pertanto inammissibile. Come emerge dalla sentenza di primo grado,le questioni avanzate dalle difese a riguardo dei materiali frutto di quelle intercettazioni,per quel che qui interessa, attennero alla necessità di svolgere una perizia, ventilandosila mancanza di adeguata conoscenza circa l’esatto funzionamento del sistemaBlackberry e il dubbio circa la genuinità “dei dati trasmessi dalla società già decriptatimediante apposito algoritmo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 15). Circostanza,quest’ultima, ribadita laddove il G.u.p. ha evidenziato che la decriptazione del datoinformatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. “come avvenuto nel caso di specie - mediante la mera richiesta allasocietà produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo. idati informatici in contenuti intellegibili” (cfr. p. 16). Peraltro, giova rammentare chequesta Corte ha già affermato che non vi è necessità di rogatoria internazionale perricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'esteroal fine di "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN relativi alla messaggisticascambiata mediante sistema Blackberry (cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Pg, Rv.277949 - 02).Lamenta poi il ricorrente che i Giudici di merito abbiano applicato l’art. 234-bis cod.proc. pen. Al riguardo, egli omologa il caso di specie a quelli oggetto delle sentenzegemelle delle Sezioni Unite (la n. 23756/2024 Giorgi, e la n. 23755/2024 Gjuzi),assumendo che la giurisprudenza evocata dalla Corte di appello sarebbe da questesuperata. Si tratta di assunto errato, perché, nel caso di specie, si versa in situazionediversa rispetto a quelle che hanno dato origine alle richiamate pronunce delle SezioniUnite. Queste, occorre precisare, hanno affrontato, sotto molteplici profili, il temadell’acquisizione all’estero, mediante un ordine di indagine europeo (o.e.i.) emesso dalpubblico ministero italiano, di prove già in possesso dell’autorità giudiziaria dello Statodi esecuzione, che nel caso di specie consistevano nel contenuto di comunicazioniintercorrenti sul sistema SKY-ECC, ossia su una piattaforma informatica criptata checonsentiva l’utilizzo dei cosiddetti criptofonini, in uso a migliaia di utenti in diversi paesieuropei. Le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un rilevante contrasto interpretativo, siain ordine alla individuazione dello strumento processuale “interno” da porre a parametroper l’importazione delle “chat” decrittate e richieste con gli o.e.i. che al tipo e all’ambitodel controllo giurisdizionale da svolgere nel nostro ordinamento in merito allautilizzabilità dei dati probatori raccolti all’estero - sono pervenute ad affermare ilprincipio per il quale “In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione delcontenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittatedall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, nonrientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuoridelle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa allacircolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.” (Rv. 286573; analogamente, Rv. 286589).L'art. 234-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 18 febbraio 2015,n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevedetestualmente: “È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informaticiconservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, inquest'ultimo caso, del legittimo titolare”. Come si evince dal contenuto appena trascritto,la disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione diparticolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via"diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma dicollaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi. Anche il sistemadell'o.e.i. regola una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri",che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie diStati diversi, tutti membri dell'Unione Europea. Si tratta, quindi, di discipline che siriferiscono a vicende tra loro diverse già per il presupposto di applicazione: l'art. 234-bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescindeda forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato; la disciplina relativaall'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuticon la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato. Si può aggiungere che ilrapporto di alternatività tra acquisizione di elementi istruttori operata in via direttadall'autorità giudiziaria procedente e acquisizione di elementi istruttori sulla base dirapporti di collaborazione con autorità giudiziarie di altri Stati trova una chiaraesplicitazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica,firmata a Budapest il 23 novembre 2001, nella parte in cui la stessa regola i «poteri diindagine» per l'accesso a dati informatici ubicati all'estero rispetto all'autorità giudiziariaprocedente. In sostanza, fuori dalla modalità di acquisizione mediante o.i.e., vale ancorail principio per il quale “in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata consistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dallacaptazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante lamera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramitel'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili” (Sez. 6,n. 18907 del 20/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281819).Nel caso di specie, si è trattato di intercettazione eseguita su disposizione dell’autoritàgiudiziaria italiana e non di acquisizione mediante o.i.e. di dati acquisiti da autoritàestere, con interlocuzione diretta della prima con la società straniera Blackberry. Èpertanto corretta l’applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., conseguendone, cosìcome affermato dai Giudici di merito, che non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilitàpatologica.Alla censura con cui poi si lamenta la mancata espletazione di una rogatoria, perascoltare soggetti che si trovavano in Olanda, aveva già offerto congrua risposta il primoGiudice (p. 18 sent. di primo grado) laddove osservava che la circostanza che leconversazioni captate fossero state eseguite all'estero è ininfluente per ritenere lanecessità di una rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione su strumentomobile, conoscere tutti gli spostamenti del soggetto titolare dell'utenza intercettata. Lacensura sul punto, nel ricorso riproposta, si appalesa meramente reiterativa e genericaperché priva di confronto con le ragioni esplicitate dal primo [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, igiudici territoriali hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in temadi intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionaleallorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga inItalia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenzamobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi incui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazionitransitanti unicamente su territorio straniero (Sez. 3, n. 25833 del 03/03/2016, Violi,Rv. 267090 - 01).Anche il terzo motivo è infondato. La questione posta dal ricorrente attiene inrealtà ai presupposti per una scelta consapevole del rito abbreviato. Il tema è inverolegato alla limitazione della rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilitàpatologiche, sicché la conoscenza degli atti che permettano di comprendere se ricorral’una o l’altra specie di inutilizzabilità può influire sulla scelta del rito. La giurisprudenzanon ha specificamente affrontato la questione, essendosi limitata, quanto alla assenzadei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizioabbreviato, ad affermare che essa non determina alcuna inutilizzabilità o nullità deirelativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, inquanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizionedelle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero almomento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013. Inmotivazione, la Corte ha, altresì, precisato che la formazione del fascicolo d'ufficio nonè soggetta a preclusioni o decadenze, onde l'acquisizione dei predetti atti può avvenireanche successivamente all'ammissione del rito speciale, non rientrando nel poteredispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essereraccolti nell'incartamento processuale). Già tal principi conducono all’infondatezza delmotivo, poiché l’imputato è tenuto a conoscerli e a rappresentarsi che il fascicolo puòessere integrato nei termini anzidetti. In ogni caso, il motivo proposto è infondato ancheper non avere l’imputato dimostrato l’esistenza di una inutilizzabilità relativa - cheavrebbe utilmente eccepito invece che optare per il rito abbreviato - e,conseguentemente, di una possibile lesione del diritto di difesa. A frontedell’affermazione del primo [OSCURATO:PERSONA] che sono stati depositati gli atti rogatoriali inerentialle intercettazioni (p. 17 sent. primo grado), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrareche in realtà non vi erano o che la tardività del deposito dei decreti autorizzativi avevapregiudicato la sua difesa. Egli, invece, fa ricorso ad una petizione di principio, nel sensoche assume la non esistenza degli atti dal fatto dalla mera intempestività del deposito.Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza in atti di decreti di proroga del Gip cheallineino la durata delle intercettazioni dai 40 giorni autorizzati dall’AG italiana alle 4settimane indicate dall’autorità olandese; mentre altre volte si lamenta la mancanza delprovvedimento dell’autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorrente non haadeguatamente assolto all'onere di specificare l'incidenza degli elementi asseritamenteinutilizzabili (sul punto cfr. sent. n. 21180/23), non avendo indicato le comunicazioni perle quali non vi è stata la proroga, né detto se esse siano state utilizzate e se sianodecisive alla luce della prova di resistenza. Costituisce, invero, insegnamento di questaCorte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a penadi inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova,acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287024 – 02; Sez.2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218). Il motivo è, pertanto,inammissibile.Il quinto motivo non indica specifici vizi motivazionali ma è dichiaratamente voltoad affermare una ricostruzione alternativa, non consentita in questa sede e comunqueinfondata, tenuto conto di quanto risulta dalle sentenze di merito da reputarsi integratein quanto confluenti in un corpus unico, stante l’omogeneità dei criteri adottati el’uniformità dell’apparato logico-argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002,Lombardozzi, Rv. 221116). Si legge nella sentenza di primo grado (p. 53) come,dall'ampio compendio probatorio - principalmente costituito dalle conversazioniintercettate, corroborate da importanti sequestri, dall'attività di identificazione e daquella di p.g. - sia emersa l'esistenza di una solida struttura, diretta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA],ove le persone fisiche che hanno ricoperto ruoli all'interno di essa non sono i coimputatidel presente procedimento ma devono essere piuttosto individuati in altri soggetti,identificati in base al PIN utilizzato quali Gimi (vertice assoluto), Lala (custode ecassiere), Mali (contabile), Eto’o, Massi ed altri (manovalanza), oltre ai fratelli MarkuGerti ed Edmondo. In particolare, il Gup ha ritenuto esplicativa della strutturaassociativa e della sua operatività la vicenda di cui al capo 4B), illustrandonecompiutamente le ragioni.A fronte di una tale analitica e congrua motivazione, il motivo esprime una criticaastratta e infondata.Il sesto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza diprimo grado (p. 52 ess.) spiega come l’attività di direzione e di coordinamento delsodalizio criminale da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si ricavi dalle conversazioni intercettateove i due contrattano quotidianamente le vendite di stupefacente per importantiquantità, danno precise e quotidiane direttive ai propri sottoposti per la custodia dellostupefacente e per le successive consegne agli acquirenti finali, si occupano diindividuare corrieri per eventuali consegne al di là dei confini olandesi, eseguono inecessari conteggi del denaro e, da ultimo, subiscono direttamente le conseguenzeeconomiche dei sequestri della sostanza o di denaro da parte degli inquirenti. Peraltro,nel sostenere che le attività indicate dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano di mera sollecitazione oinvito, la difesa prospetta una valutazione alternativa, involgente profili di fatto, nonconsentita in questa sede e, dunque, inammissibile. Inammissibilità che trascina con séanche il motivo aggiunto (terzo) sul punto.Il settimo motivo è inammissibile perché, nel richiamare pedissequamente imotivi di appello, invoca una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e deitermini fattuali della vicenda. In relazione ai reati fine per i quali le difese avevano postoil tema della giurisdizione, asserendo l’assenza di quella italiana, correttamente il Gup(p. 19 sent. primo grado) ha rammentato il principio secondo cui l'art. 6, comma 2, cod.pen., considera rilevante, ai fini della perseguibilità e dell'estensione della giurisdizione,qualsiasi momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi, integriun'ipotesi di delitto tentato o di reato consumato, correttamente applicando ilconsolidato insegnamento di legittimità a mente del quale, ai fini dell'affermazione dellagiurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente chenel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesain senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiestiper il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condottarealizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero(Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281853;Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269062;Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268432).Tanto premesso, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo 3B) – contestato aMarku [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Lala (rimasto non identificato) - la sentenza di appello(p. 15) richiama quella di primo grado (p. 34 e ss.), la quale ha affermato che, sebbenenon vi sia stato sequestro di stupefacente, dal tenore delle loro complessiveconversazioni sia emerso che l'accordo sia risultato perfettamente concluso, esclusa daparte del Gup l'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/ 90 (non potendosi accertarel’entità del principio attivo). [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le conversazioni attestanti laricostruzione del fatto, ben circoscritte in un certo lasso temporale ed esplicative di tuttele fasi svolte - dall'offerta e l'accordo sulla qualità Gold4 all'accordo sulle modalità diconsegna da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e di trasporto a mezzo del corriere, sino alla confermadell'avvenuta consegna al [OSCURATO:PERSONA] del corretto peso di due chilogrammi di cocaina eall'accordo per le modalità di pagamento - sono rispettivamente quelle del 23, 26 e 27gennaio 2016 intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali evidenziano, quanto alcontributo essenziale di quest'ultimo, come la condotta di cessione da lui posta in esserequale fornitore rientrasse perfettamente nella fattispecie tipica. Alle p.p. 93-94,affrontando congiuntamente le censure relative ai capi 3B) e 5B), la Corte territoriale,in risposta ad una censura riproposta con il presente ricorso, correttamente sostieneche la circostanza per la quale la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurita materialmentein territorio olandese «non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizioneitaliana né tantomeno ai fini dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che il suocontributo assumeva un rilievo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso dellasostanza in territorio italiano, anche se la successiva consegna al cliente finale, di cui sidiscuteva nelle intercettazioni, veniva materialmente gestita e seguita dal [OSCURATO:PERSONA] (per ilcapo 3B) e dal [OSCURATO:PERSONA] (per il capo 5B)».Le considerazioni appena espresse valgono anche con riguardo all’ottavo motivo, cheinveste i fatti solo per dimostrare l’invocata assenza di giurisdizione.Il nono motivo è inammissibile, perché il profilo comparatistico, evidenziato conil presente ricorso, non era stato oggetto di specifica devoluzione con l’atto di appello,che si è limitato ad uno scarno passaggio argomentativo, conseguendone che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad un onere di motivazione sul punto.Il motivo nuovo (terzo) laddove si fa cenno alla modifica dell’imputazione già da partedel primo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non essendo stata la doglianza sollevata nell’atto diappello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886: “La violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedioche, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazionedella sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può esserededotta per la prima volta in sede di legittimità”.)I restanti motivi nuovi devono ritenersi assorbiti.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo, per escludere laresponsabilità dell’imputato, invoca una valutazione in punto di fatto. Sostiene, infatti,esserci incertezza sulla identificazione, senza considerare che la Corte di appello offreadeguata motivazione (p. 95 sent. app.) sia in ordine all’identificazione (certa)dell’imputato, sia in ordine alla sussistenza della partecipazione ad esso del prevenuto,incaricato dal correo [OSCURATO:PERSONA], di accompagnare i due corrieri presso il luogo dellaconsegna che i predetti ignoravano. Da ciò ha congruamente tratto (terzo motivo diricorso) la conseguenza di escludere la configurabilità dell’invocata attenuante di cuiall’art. 114 cod. pen., ritenendo, con motivazione in fatto non sindacabile, che il fattonon potesse dirsi marginale (sulla necessità della marginalità del contributo, cfr., exmultis, Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.G. e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035: “Lacircostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quandol'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispettoalla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamenteminima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultaretrascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso). Il terzo motivo appare, inoltre,versato in fatto; parimenti si dica con riguardo al quarto motivo. Il secondo motivo èmanifestamente infondato (si rimanda a quanto si è già detto sulla sussistenzadell’aggravante della transnazionalità). La Corte di appello peraltro risponde sul puntorichiamando le argomentazioni dalla stessa già sviluppate (pp. 80-81).8. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso cheinveste le statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, dovendo ilricorso essere rigettato nel resto.Il primo motivo è infondato. La difesa sostiene che le sentenze di merito relative alpresente procedimento si porrebbero in conflitto con la decisione con cui il Gup delTribunale di Firenze mandava assolti i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascrittoal capo 4C), reputandolo assorbito nei delitti di cui ai capi 2C) e 3C) ed afferma che lagli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscono alla medesimasostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte inItalia. La sentenza impugnata, nel premettere che il tema della inconciliabilità –potenzialmente idonea a legittimare un giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 cod.proc. pen. - tra il contenuto di due sentenze va valutata in termini di una oggettivaincompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse pronunce, ha correttamenteosservato come il contrasto censurato dalla difesa non attenga alla sussistenza, sotto ilprofilo materiale, del fatto contestato, atteso che la materialità e la storicità del fattonon erano state escluse dalla pronuncia assolutoria dei coimputati, bensì alla suaqualificazione giuridica in termini di mero antefatto (ex multis,Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017 Marinacci, Rv. 26967: “Il contrasto di giudicatirilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi incui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversigiudici”). Giova anche rammentare il principio relativo all’onere motivazionale, purerichiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudice che emette o confermasentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ha l’obbligo di“analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alladecisione liberatoria”, e di evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in baseai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Dori DavideCiro, Rv. 283117: “L'assoluzione di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza delfatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, obbligatuttavia il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di unulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzatinell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni egli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali giunge a opposta soluzione; analogamente,Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422). E l’anzidetto oneremotivazionale è stato pienamente adempiuto dai Giudici di merito: invero, già il Gup(sent. n. 1075/2023, pp. 72-73), richiamato sul punto dalla Corte di appello, hacongruamente affermato che il capo di imputazione C4) non può ritenersi assorbito inquelli sub C2) e C3) perché – anche se riferito alla medesima vicenda di illecitaimportazione di cocaina - non può reputarsi essere un loro mero antefatto, bensì unfatto illecito dotato di una propria autonomia penalmente rilevante, osservando che «purin presenza della omogeneità del bene giuridico tutelato, si ritiene qui che la diversitàdel quantitativo contestato e risultante degli atti processuali, peraltro ben maggiore diquelli sub C2) e sub C3), impedisca di ritenerlo un antefatto non punibile, come taleassorbito per consunzione o sussidiarietà negli altri due fatti-reato».Il secondo motivo è fondato perché in sede di appello l’imputato aveva chiestol’assoluzione per il capo 3C) (p. 78 sent. app.), mentre la Corte di appello fa riferimentoal capo 2C). Vi è dunque carenza di motivazione in ordine allo specifico motivo devolutoalla Corte territoriale. Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello sulpunto.Quanto al motivo nuovo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appelloper omessa traduzione nella lingua albanese, il [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che sitratta di nullità a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, NdiayeMohamed, Rv. 288798: “L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputatoalloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepitacon l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.,comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primogiudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione”); e, in secondo luogo,che essa non è stata tempestivamente dedotta con il ricorso originario e neppurerappresenta uno sviluppo delle doglianze in esso contenute (cfr.Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343: “I motivi nuovi di impugnazionedevono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investitidall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di unaconnessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari”).9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è inammissibile. Dall’esame degli atti risulta che il decreto dicitazione a giudizio per il 20/10/2023 è stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4,cod. proc. pen., a mezzo di posta elettronica; che vi è stato differimento dell’udienza algiorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui la difesa eccepiva che l’imputato aveva eletto domicilio(in data 04/01/2023) a Modena. In detta udienza, la Corte di appello rigettava larichiesta di rinnovazione della notifica della citazione a giudizio presso l’anzidettodomicilio eletto osservando che, dal sito delle Poste di cui aveva preso visione, risultavache la notifica era stata effettuata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritirodell’atto presso il domicilio eletto; e rigettava anche l’istanza che riguardava l’avviso didifferimento, sul rilievo che esso era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4,cod. proc. pen. A fronte di tale motivazione, l’eccezione proposta con il ricorso è deltutto aspecifica: essa invero è priva di alcuna correlazione con le statuizioni della [OSCURATO:PERSONA] perché non contesta la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., né contesta il giudizio circa la comunicazioneall’imputato del differimento dell’udienza. La doglianza si limita a menzionare unanecessità di verifica della regolarità del procedimento esitato nella compiuta giacenza,senza individuare l’atto al quale intende riferirsi e come il tema si ponga in rapporto aquanto più sopra richiamato. Sul punto, giova ricordare l’insegnamento delle SezioniUnite secondo cui la ”mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatarionel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al serviziopostale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulterioriadempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen.,salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizionedi comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso,applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.”(Sez. U,n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848).Per i motivi secondo e terzo vale quanto già detto in relazione ai medesimirispettivi motivi di [OSCURATO:PERSONA].Il quarto motivo invoca una rivalutazione in fatto a fronte di una motivazione (p.104 sent. app.) che rimanda alla sentenza di primo grado. Tenuto presente il giàrichiamato principio di integrazione tra le sentenze di merito, può ritenersi del tuttoadeguata la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA] che illustra dettagliatamente (pp. 74-75) ildato intercettativo corroborato dall’osservazione diretta da parte degli operanti.Occorre, peraltro, evocare il principio, in tema di prove, a mente del quale il contenutodi intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa neiconfronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza,senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvol'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondocriteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 286150 – 04).Il quinto motivo è infondato. Premesso che il trattamento sanzionatorio ènaturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire inrilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, nel casodi specie il diniego delle invocate attenuanti generiche da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello èstato congruamente illustrato (pp.104-105 sent. app.) con riguardo alla mancataemersione di elementi utili e valutabili in tal senso, al numero di cessioni in cui l'imputatoera coinvolto e alla quantità di sostanza importata o ceduta.10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.Il primo motivo è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, èmanifestamente infondato. La Corte territoriale ha ricordato come l’ampio compendioprobatorio, di cui la stessa ha congruamente dato conto, abbia consentito «di superarequalsiasi ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere,di carattere transnazionale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dalcapo indiscusso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» (si vedano le pp. 41, 41 e 43, con specifico riferimentoal ruolo dell’imputato nell’associazione di cui al capo C); ha parimenti osservato comerisulti specificamente acclarato il ruolo assunto nella compagine associativa dall’odiernoricorrente, il quale, stanziato in Olanda, svolgeva le mansioni tipiche di custode perconto dell'associazione diretta dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale manteneva rapporti costanti,preparando e confezionando la sostanza stupefacente e curandone la consegnamateriale ai corrieri incaricati di trasportare il carico dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia. Ha ritenutoesemplificativo della decisività dell'apporto fornito al sodalizio da [OSCURATO:PERSONA] l’episodioriguardante la cessione di cui al capo 2C), ove il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA],seguendo le direttive del [OSCURATO:PERSONA], affidava un ingente quantitativo di sostanzastupefacente al corriere [OSCURATO:PERSONA] affinché la trasportasse a Torino per consegnarlaa diversi destinatari (pp. 97-98 sent. app.);Il secondo motivo, espresso peraltro in termini generici, è infondato. Al riguardo,occorre richiamare, in tema di reato continuato, il principio per il quale il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamenteun cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 282269; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284005). Tantopremesso, rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 81 cod. pen., che consente diaumentare fino al triplo la pena prevista per la violazione più grave, l’aumento per l’unicoreato fine, operato sulla pena del reato associativo, è stato limitato, nel caso di specie,ad un anno e sei mesi per la reclusione e ad euro 4.000 per la multa.11.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto al primo motivo, laddove il ricorrente contesta l‘interpretazione data daiGiudici di merito al dialogo menzionato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] rileva che ledoglianze con cui il ricorrente contesta l’interpretazione data dai Giudici di merito alleconversazioni captate introducono censure che non possono trovare ingresso nelgiudizio di legittimità. Sul punto, valgono i principi giurisprudenziali già richiamati conriguardo al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], ai quali si fa dunque rinvio. Nel caso di specie,peraltro, la sentenza impugnata offre congrua motivazione (pp. 96-97) sulla pienasussistenza dell’aggravante. Essa, peraltro, ricorda (pp. 38-39) come da chatintercettate tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], il primo si fosse pienamente assunto laresponsabilità di essere il fornitore di [OSCURATO:PERSONA] e di avergli ceduto un quantitativodi circa 110 kg di marijuana, per il quale non sarebbe ancora stato pagato a causadell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in flagranza per la detenzione di circa 45 kg dimarijuana, ritenuta parte del maggior quantitativo di cui si è detto.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale spiega che glielementi indicati dalla difesa sono stati già posti a base della determinazione della penabase, inferiore a quella irrogata ad altri imputati.12. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], unicamente il terzo motivo, afferente allenel resto.Relativamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, infatti, il Collegiorileva carenza di motivazione, nonostante la devoluzione in termini specifici dellacensura in appello.Sul primo motivo, la sentenza di appello ha affermato (p. 92), con motivazione in fattonon manifestamente infondata, che si trattava di un’unica spedizione, a nulla rilevandola suddivisione interna della sostanza tra i correi. [OSCURATO:PERSONA] rilevava, peraltro, che, dallalettura delle chat intercorse dal prevenuto con il fratello Giergj, fosse emerso che questi,su indicazione del fratello, si era dedicato a raccogliere una somma di denaro occorrenteall’odierno ricorrente per acquistare l’intera partita di stupefacente (p. 30 sent. primogrado). Quanto al secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la doglianza, con cui sisostiene che in realtà il ricorrente avrebbe fornito informazioni nuove rendendo possibilel’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], comporta non consentite valutazioni in punto di fatto. Ilricorrente, peraltro, non ha allegato atti dai quali emergesse, in modo incontestabile, lacircostanza. É poi infondata la contestazione effettuata dal ricorrente rispetto allanecessità di un novum per riconoscere l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R.309/90. In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, invero, questa Corte dilegittimità si è già espressa nel senso che “ai fini della applicazione dell'attenuante delravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, ènecessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte leconoscenze a disposizione del dichiarante” (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben,Rv. 266998 ; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra,Rv. 273563). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, invero, in applicazione delpredetto principio, ha osservato (p. 92) che le dichiarazioni dell’imputato «nonriguardavano elementi nuovi, trattandosi di affermazioni il cui contenuto concernevacircostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione di monitoraggiodei rapporti tra i vari soggetti coinvolti».13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diColaj Lek limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base ele attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze. Deve essere rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Vaannullata la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazionedegli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Firenze. I ricorsi vanno rigettati nel resto. La medesimasentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allestatuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essererigettato nel resto. La medesima sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essererigettato nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarkuGerti che sono condannati al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiaratiinammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAbazaj [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allestatuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la medesima sentenza nei confronti diIbrahimi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni concernenti lerinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Rigetta i ricorsi nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica e rinviaper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta ilricorso nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nelresto. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predettiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 ottobre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris