CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra alle liti allegata al ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Mapello (BG), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, A4. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce a l l’atto di costituzione del 22. 11. 2018 dall’[OSCURATO:PERSONA] e per procura alle liti a margine dell’atto del 24. 9. 2020 dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via degli Scipioni n. 268/a. R.G. N. 14391/2018.Resistente e [OSCURATO:PERSONA]. Intimato avverso la sentenza n.1417/2017 della Corte di appello di Brescia , depositata l’8. 11. 2017. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12. 5. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1417 dell’8. 11. 2017 la Corte di appello di Brescia, rigettando gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l’efficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita di un immobile stipulato, in data 19. 10. 2010, tra [OSCURATO:PERSONA], debitore della società attrice, e [OSCURATO:PERSONA] in favore, quale terzabeneficiaria, di [OSCURATO:PERSONA], moglie dello stesso Ghezzi. A sostegno della sua decisione la Corte bresciana, ritenuto che la società attrice era creditrice nei confronti del Ghezzi, socio accomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C., della somma di euro 29.334,61 per il pagamento di lavori eseguiti in subappalto e per il quale aveva ottenuto, nel marzo 2010, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, e che l’atto impugnato era posteriore al sorgere del credito, non avendo i convenuti dimostrato la data certa del contratto preliminare che assumevano anteriore ed in adempimento del quale sarebbe stata stipulata la compravendita, affermò la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, sia con riferimento all’ eventus damni , essendo l’immobile ceduto il solo di proprietà del debitore, che in relazione alla consapevolezza sia di quest’ultimo che del Parietti del pregiudizio che esso recava alle ragioni della creditrice, avendo sia il Ghezzi che la Romolo ammesso che quest’ultimo conosceva le difficoltà economiche dell’impresadel Ghezzi. R.G. N. 14391/2018.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7. 5. 2018, ha proposto ricorso, affidato atre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di costituzione e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società controricorrente hannodepositato memoria. Preliminarmente va esaminata e quindi respinta l’eccezione della società controricorrente di inammissibilità del ricorso, che risulta notificato in via telematica, perché depositato privo della attestazione di conformità prevista dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53 del 1994. L’eccezione va disattesa in quanto la rilevata mancanza dell’attestazione appare di fatto superata dalla omessa contestazione da parte della stessa controricorrente circa la conformità dell’atto depositatoall’originale informatico notificato ( Cass. S.U. n. 22438 del 2018; Cass. n. 27480 del 2018). Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2704 e dell’art. 2901, comma 3, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto mancante la prova, da parte dei convenuti, della data certa del contratto preliminare in esecuzione del quale sarebbe stata conclusa la compravendita oggetto della domanda revocatoria, o, quantomeno, della sua anteriorità. In realtà, si assume, la prova che il contratto preliminare fosse stato stipulato nel giugno 2009,è stata fornita dal fatto che, alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo, marzo 2010, erano già stati effettuati pagamenti per l’importo complessivo di euro 105.000,00, come attestato dai documenti prodotti, tra i quali figura l’assegno di euro 15.00,00 datato 12. 6. 2009; inoltre nel contratto definitivo si dà anche atto che l’intero corrispettivo è stato già versato. Ne consegue che il contratto di compravendita impugnato risultava stipulato da parte del debitore Ghezzi non in via di autonoma iniziativa, ma in adempimento dello specifico obbligo assunto in sede di preliminare, anteriore al sorgere del credito, sicché esso, configurandosicome adempim en to di un debito scaduto , doveva ritenersi sottratto all’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901, comma 3, cod. civ. Il motivo è inammissibile. R.G. N. 14391/2018.Tale conclusione discende dal rilievo che le censure sollevate non investono l’applicazione di norme di diritto, denunciandoneerrori, ma la valutazione degli elementi di fatto e probatori sulla base dei quali la Corte di appello ha ricostruito la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, escludendo, per difetto di prova, che il contratto di vendita impugnato fosse stato preceduto, in data anteriore al sorgere del credito, da un contratto preliminare. Il ricorso in sostanza si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, da cui conseguirebbe un esito diverso in ordine alla applicazione delle disposizioni normative richiamate in rubrica. In questi termini il motivo è però inammissibile, non essendo consentito in sede di giudizio di legittimità una diversa valutazione dei fatti, il cui apprezzamento e ricostruzione sono demandati alla esclusiva competenza del giudice di merito. N el caso di specie la Corte di appello ha esaminato e valutato i documenti forniti, disconoscendone valore probatorio in favore dei convenuti per la ragione che i pagamenti in discorso non vedevano come destinatario il Ghezzi e non riportavano come causale alcun riferimento al preliminare, non richiamato nemmeno nell’atto definitivo di compravendita. Il secondomotivo di ricorso , che denuncia violazione dell’art. 2901, comma 1 n. 1), cod. civ., censura l’accertamento della Corte di appello circa la sussistenza del requisito della conoscenza in capo al debitore del fatto che l’atto compiuto era pregiudizievole al creditore, assumendo che, una volta considerato che il Ghezzi si era impegnato a vendere già con il preliminare del giugno 2009, concluso in data anteriore al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale consapevolezza avrebbe dovuto essere esclusa. Il motivo è infondato, in quanto si basa su un fatto, cioè l’avvenuta conclusione del preliminare di vendita nel giugno 2009, la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte di appello, con accertamento non scalfito dal motivo precedente, che è stato disatteso. Caduto il presupposto, cade anche la conclusione che la ricorrente pretende trarre da esso. Il terzo motivo di ricorso,denunciando violazione dell’art. 2901, comma 1 n. 2, cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia altresì ritenuto che lo stipulante Parietti fosse consapevole del pregiudizio che l’atto arrecava al creditore, R.G. N. 14391/2018.fondando tale conclusione su un accertamento generico circa i rapporti di conoscenza tra le parti, ma omettendo di collocarlo temporalmente al momento della conclusione del contratto di compravendita. Il motivo è infondato ed anche in parte inammissibile. La Corte bresciana ha motivatoil proprio convincimento sul punto richiamando le stesse dichiarazioni rese dalla Romolo e dal Ghezzi, secondo cui il Parietti ben conosceva le difficoltà economiche della società del Ghezzied il suo bisogno di liquidità, era cioè consapevole della sua situazione debitoria. Trattasi di motivazione sufficiente ad integrare l’accertamento della sussistenza del requisito della scientia damni del terzo, che può e ssere raggiunto anche mediante presunzioni ( Cass. n. 16221 del 2019;Cass. n. 27546 del 2014 ). Ai fini della ricorrenza del requisito in discorso è sufficiente che il terzo abbia conoscenza, anche generica , della riduzione della consistenza del patrimoni o del debitore conseguente all’atto a cui partecipa e della diminuzione della garanzia generica che esso offre ai creditori, senza necessità anche della conoscenza dello specifico credito per cui è l’azione è proposta( Cass. n. 28423 del 2021; Cass. n. 25614 del 2014; Cass. n. 16825 del 2013 ). Il relativo accertamento spetta al giudice di merito e, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono li quidate in dispositivo in favore della sola società [OSCURATO:PERSONA], avendo l’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA] aderito, sia pure senza proporre ricorso incidentale, al ricorso della Romolo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c ondanna la r icorrent e al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 14391/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 12 maggio 2023.