CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - peraltro riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022; Rv. 283376) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata (si veda la motivazione a pag. 3) in cui viene evidenziato il contegno "oppositivo e minaccioso" posto in essere dall'imputato a danno dell'assistente sociale e dell'agente della Polizia municipale, affatto limitato alla "mera resistenza passiva", richiamando il comportamento del Prinzi (l'imputato li minacciava, anche di morte, di tal che i predetti decidevano di soprassedere, non procedendo alla visita domiciliare), integrante una condotta rientrante nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. L'esclusione delle attenuanti generiche è stata congruamente motivata (e dunque la relativa statuizione è insindacabile in questa sede) avendo la Corte di appello richiamato in particolare i "plurimi precedenti penali, anche specifici ... né dagli atti emergono elementi positivi valorizzabili in tal senso, non essendo sufficienti le scuse postume giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio"; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co