Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1994

Cassazione n. 32335/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a CASANDRINO il 25/05/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in riforma della pronuncia del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2.10.2024, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti, rideterminandola in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, previa rinuncia da parte del difensore a tutti i motivi di appello diversi da quello concernente il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe proceduto alla valutazione degli elementi idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avendo utilizzato clausole meramente stilistiche per ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione, laddove sarebbe stato necessario procedere a una piena valutazione in fatto di tutti gli elementi acquisiti al processo.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

L'impugnazione è proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti.

In tema di concordato in appello, questa Corte di legittimità ha chiarito che è ammissibile soltanto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e dunque tanto alla responsabilità quanto alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché quelle attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfuse nell'illegalità della sanzione inflitta (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Si è del pari ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, giacché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in un caso analogo, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

La doglianza svolta dal ricorrente si risolve, per l'appunto, nella riproposizione di una questione — la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — cui l'imputato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, come del resto emerge dallo stesso tenore della sentenza impugnata, ove il difensore rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quello inerente alla dosimetria della pena e la Corte territoriale dava atto dell'insussistenza in atti di elementi per una declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen.

Trattasi, pertanto, di censura preclusa in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CASANDRINO il 25/05/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in riforma della pronuncia del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2.10.2024, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti, rideterminandola in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, previa rinuncia da parte del difensore a tutti i motivi di appello diversi da quello concernente il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe proceduto alla valutazione degli elementi idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avendo utilizzato clausole meramente stilistiche per ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione, laddove sarebbe stato necessario procedere a una piena valutazione in fatto di tutti gli elementi acquisiti al processo. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. L'impugnazione è proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. In tema di concordato in appello, questa Corte di legittimità ha chiarito che è ammissibile soltanto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e dunque tanto alla responsabilità quanto alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché quelle attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfuse nell'illegalità della sanzione inflitta (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Si è del pari ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, giacché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in un caso analogo, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). La doglianza svolta dal ricorrente si risolve, per l'appunto, nella riproposizione di una questione — la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — cui l'imputato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, come del resto emerge dallo stesso tenore della sentenza impugnata, ove il difensore rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quello inerente alla dosimetria della pena e la Corte territoriale dava atto dell'insussistenza in atti di elementi per una declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. Trattasi, pertanto, di censura preclusa in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris