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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09602/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31075/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE TREVISO n. 544/2021 depositata il25/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine da una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli Miotto, previa divisione del patrimonio del padre.

In tale giudizio, il Giudice istruttore affidava al geometra [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di accertare, in qualità di CTU, se gli immobili caduti in successione fossero comodamente divisibili e, in caso positivo, di redigere progetto divisionale con stima di valore degli stessi.

Il Tribunale di Treviso, condividendo il progetto divisionale predisposto dal CTU, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva le attribuzioni ed i correlati conguagli.

Avverso tale sentenza il Miotto proponeva appello prospettando un diverso progetto divisionale.

La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello e, successivamente, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Miotto.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva i n giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA], lamentando la grave violazione dei doveri di diligenza e di perizia professionale nello svolgimento della consulenza tecnica oggetto del giudizio di divisione dell’eredità, imputandogli di avere, quale CTU, redatto con colpa grave il progetto divisionale, per aver ritenuto solo un bene divisibile, e chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.c. con conseguente risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 544/2021, riteneva che: a) non sussisteva colpa grave avendo il Tribunale della causa di divisione accertato che il consulente aveva redatto un progetto divisionale sulla base di principi e criteri tecnici, in osservanza dell’art. 627 c.c., secondo cui i condividenti devono ricevere un trattamento il più possibile uguale e beni pressoché corrispondente alla loro quota; b) non sussisteva la colpa grave del professionista nominato . 2.La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza ex. artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 ,co. 2, c.p.c.

In particolare, censura la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe respinto le domande risarcitorie dichiarando la insussistenza della colpa grave nell’operato del consulente, senza compiere alcuna valutazione propria, in considerazione di un precedente vaglio dell’operato del consulente da parte di altri giudici.

Sostiene anche che il Giudice di merito avrebbe deciso la controversia sulla scorta di un’interpretazione abrogans dell’art. 64 c.p.c..

Il motivo è inammissibile perché privo di decisività.

Con il motivo di ricorso il ricorrente censura soltanto la prima delle due rationes decidendi, ossiaquella in cui si afferma che non sono stati addotti elementi tali da far ritenere sussistente la colpa grave del professionista nominato.

Non impugna, invece, la seconda ratio, dove il Tribunale afferma che le censure alla CTU sono state già vagliate dai giudici del processo di merito posto che la CTU è stata recepita dal Tribunale, con conferma di quanto accertato in appello e rigetto del ricorso per cassazione.

Non essendo stata quest’ultima ratio decidendi impugnata, la critica alla decisione impugnata è priva di decisività. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31075/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE TREVISO n. 544/2021 depositata il25/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine da una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli Miotto, previa divisione del patrimonio del padre. In tale giudizio, il Giudice istruttore affidava al geometra [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di accertare, in qualità di CTU, se gli immobili caduti in successione fossero comodamente divisibili e, in caso positivo, di redigere progetto divisionale con stima di valore degli stessi. Il Tribunale di Treviso, condividendo il progetto divisionale predisposto dal CTU, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva le attribuzioni ed i correlati conguagli. Avverso tale sentenza il Miotto proponeva appello prospettando un diverso progetto divisionale. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello e, successivamente, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Miotto. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva i n giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA], lamentando la grave violazione dei doveri di diligenza e di perizia professionale nello svolgimento della consulenza tecnica oggetto del giudizio di divisione dell’eredità, imputandogli di avere, quale CTU, redatto con colpa grave il progetto divisionale, per aver ritenuto solo un bene divisibile, e chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.c. con conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 544/2021, riteneva che: a) non sussisteva colpa grave avendo il Tribunale della causa di divisione accertato che il consulente aveva redatto un progetto divisionale sulla base di principi e criteri tecnici, in osservanza dell’art. 627 c.c., secondo cui i condividenti devono ricevere un trattamento il più possibile uguale e beni pressoché corrispondente alla loro quota; b) non sussisteva la colpa grave del professionista nominato . 2.La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza ex. artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 ,co. 2, c.p.c. In particolare, censura la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe respinto le domande risarcitorie dichiarando la insussistenza della colpa grave nell’operato del consulente, senza compiere alcuna valutazione propria, in considerazione di un precedente vaglio dell’operato del consulente da parte di altri giudici. Sostiene anche che il Giudice di merito avrebbe deciso la controversia sulla scorta di un’interpretazione abrogans dell’art. 64 c.p.c.. Il motivo è inammissibile perché privo di decisività. Con il motivo di ricorso il ricorrente censura soltanto la prima delle due rationes decidendi, ossiaquella in cui si afferma che non sono stati addotti elementi tali da far ritenere sussistente la colpa grave del professionista nominato. Non impugna, invece, la seconda ratio, dove il Tribunale afferma che le censure alla CTU sono state già vagliate dai giudici del processo di merito posto che la CTU è stata recepita dal Tribunale, con conferma di quanto accertato in appello e rigetto del ricorso per cassazione. Non essendo stata quest’ultima ratio decidendi impugnata, la critica alla decisione impugnata è priva di decisività. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nell
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