CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11361/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per errore di fatto di ordinanza della S.C. –Procura redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale Ud.20/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 8116anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Gallura eAtradius Credito y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; intimati avverso la sentenza n. 41598/2021 della Corte Suprema di Cassazione depositatail giorno 27 dicembre 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG8116/2022 camera di consiglio20.1.2023 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E’ impugnata per revocazione la sentenza di questa Corte con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari; tale provvedimento― con cui è stata resa analoga pronuncia anche peril ricorso principale, che qui più non rileva ― aveva definito, in sede di gravame, il giudizio di merito intercorso tra il detto [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Gallura e [OSCURATO:PERSONA] y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros. La controversia aveva ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto per la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione di acque depurate: la risoluzione era stata promossa dal committente [OSCURATO:PERSONA] diBonifica in danno del consorzio [OSCURATO:PERSONA], appaltatore. In sede di appello erano stati dichiarati insussistenti i presupposti per la risoluzione di cui all’art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e respinta la domanda avente ad og getto l’indennizzo di cui all’art. 134 del detto decreto per il caso di recesso dell’appaltante. 2. ― il [OSCURATO:PERSONA] di Bon i fica della Gallura e [OSCURATO:PERSONA] y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros, intimati, non hanno svolto difese.Il consorzio ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Deduce il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente essere affetta da errore di fatto l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la procura ad litem non risulterebbe apposta «a margine o in calce del ricorso per cassazione» ( rect e : del controricorso con ricorso incidentale). 2. ― La domanda di revocazione è ammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale Sez. I –RG8116/2022 camera di consiglio20.1.2023 condizionato per difetto di specialità della procura, che infatti è indicata, nell’epigrafe del provvedimento, come «allegata con foglio separato al controricorso e ricorso incidentale». L’affermazione è frutto di evidente travisamento. La detta procura risulta infatti redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale, al pari del controricorso che il difensore dell’odierno istante attestò, nella relata di notificazione dell’8 giugno 2016, essere contenutonel messaggio PEC inoltrato alle due controparti: per il che detta procura era da ritenersi apposta in calce al controricorso con ricorso incidentale, giusta l’art. 82, comma 3, c.p.c..L’errore di fatto è reso evidente dalla presenza, nel fascicolo cartaceo, della copia analogica dell’originale dell’atto redatto in formato digitale, mancante, come tale, di alcunavergatura e recante, invece, annotazio ne quanto al fatto che la procura risultava firmata digitalmente dal legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e, per autentica, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Passando al giudizio rescissorio, l ’ impugnazione ritenuta inammissibile era preordinata al riconoscimento del lucro cessante sofferto dall’odierna istante in conseguenza della condotta del [OSCURATO:PERSONA] committente; questo― ha spiegato il ricorrente ― si era avvalso della risoluzione del contratto in assenza dei relativi presupposti, così di fatto ponendo in essere una iniziativa i cui effetti sarebbero alternativamente da ricondurre alla mora credendi, alla responsabilità contrattuale o al recesso. La Corte di appello ha escluso che la stazione appaltante avesse espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, così negando potesse trovare applicazione la disciplina dell’art. 134, comma 1,d.lgs. n. 163/2006 circa l’obbligo di corrispondere all’appaltatore un decimo del valore delle opere non eseguite. Ciò detto, il motivo di ricorso appare nel complesso infondato. Anzitutto, laddove si assume che l’iniziativa risolutoria potrebbe equivalere all’esercizio della facoltà di recesso del committente non si Sez. I –RG8116/2022 camera di consiglio20.1.2023 tiene conto di quanto condivisibilmente affermato nella pronuncia impugnata: questa ha infatti negato tale equivalenza osservando chela stazione appaltante «non aveva espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale per sopravvenute ragioni di opportunità legate all’opera pubblica che non intendeva più realizzare, ma si era avvalsa della facoltà riconosciutale [dall’]art. 136 sul diverso presupposto del grave inadempimento dell’appaltatore» (sentenza, pagg. 12 s.). In effetti, il diritto di recesso contemplato dall’art. 134 cit. costituisceuna speciale facoltà, riflesso di un diritto potestativo elegata a insindacabili scelte discrezionali,accordata al committente del rapporto di appalto : una facoltà già prevista dall’art. 345 l. n.2248/1865, all. f, e che trova pure espressione nell’appalto privato (art. 1671 c.c.). E s sa non può quindi coincidere con l’esercizio del potere di autotutela spettante a quel determinato soggetto dall’art. 136 d.lgs. n. 163/200. Per il resto, occorre osservare che l’inadempimento accertato dalla Corte di merito consiste nella mancata collaborazione della stazione appaltante che ha precluso all’aggiudicatario di dare inizio ai lavori(pag. 10 della sentenza di appello). Nella sentenza non è parola di una domanda vertente sul risarcimento del danno derivante dall’iniziativa risolutoria dell’odierno ricorrente, né questo fornisce puntuali indicazioni al riguardo. Tantomeno emerge, dalla pronuncia, come dal ricorso, che sia stata proposta una domanda risarcitoria fondata su di una (non meglio chiarita) mora del committente. Se è vero, in termini generali, che l’art. 134cit., ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, ma può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore (così Cass. 1 febbraio 1995, n. 1114, con riferimento alla corrispondente previsione contenuta nell'art. 345 l. n. 2248 /1865, all. f) , è parimenti vero che ove con il ricorso per Sez. I –RG8116/2022 camera di consiglio20.1.2023 cassazione siano prospettate― come nel caso in esame ― questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). 4. ― In conclusione, il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], scrutinato all’esito, favorevole al ricorrente, della fase rescindente,va dichiarato inammissibile. 5. ― Poiché i n seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza emessa in sede di legittimità, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione, atteso che la rescissione, anche parziale, della sentenza determina la caducazíone del capo che ha statuito sulle spese di lite(Cass. 16 gennaio 2019, n. 975), va statuito sulle spese del precorso giudizio di legittimità e su quelle del presente giudizio. Le prime vengono compensate in ragione dell a reciproca soccombenza dei contendenti, come dispostonella sentenza revocata, mentre con riferimento al secondo nulla deve statuirsi, stante la mancata resistenza di [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Gallura e [OSCURATO:PERSONA] y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros, che sono risultati sostanzialmente vittoriosi. L’accoglimento del ricorso per revocazione aifini della pronuncia rescindente determina che l’impugnazione non possa dirsi « respinta Sez. I –RG8116/2022 camera di consiglio20.1.2023 integralmente»agli effetti dell'art. 1, comma 17, l. n. 228 /2012 , che ha aggiunto il comma 1quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. (Cass. 16 gennaio 2019, n. 975 cit. , i n motivazione ) . Non ricorrono quindi i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara ammissibileil ricorso per revocazione, revoca la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rigetta il ricors o per cassazio