CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43421/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello diL'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi ottodi reclusione ed euro 5.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 di illecita detenzione di 232 grammi di hashish. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo:1) vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva qualificata. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In ordine al primo motivo si osserva che la Corte territoriale ha fornito adeguata rispostacon riferimento ad identiche censure formulata in sede di gravame a cui ha fornito completa ed adeguata risposta. È, infatti, «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Il Tribunale e la Corte di appello hanno adeguatamente evidenziato le ragioni che facevano ritenere illecita la detenzione dello stupefacente in quanto destinato alla cessione a terzi: hanno fatto riferimento alla suddivisione in dosi, al rinvenimento della somma in contante di euro 4.100 e del materiale di imballaggio uguale a quello utilizzato per il confezionamento dello stupefacente; circostanze che, unitamente al dato quantitativo e qualitativo accertato ed alla mancata dimostrazione di una lecita attività, hanno fatto ritenere che la sostanza fosse destinata alla cessione a terzi. Motivazione che il ricorrente censura riproponendo anche in questa sede di legittimità, questioni afferenti al precluso merito specie nella parte in cui critica il dato, ex se non idoneo a sovvertire il giudizio, circa la provenienza lecita del denaro che solo in sede di legittimità si afferma provenire da lavoro e che si vorrebbe provare con una inconferente quanto irricevibile allegazione della comunicazione UNILAV, notoriamente deputata ad attestare la mera comunicazione di inizio di un rapporto da parte del datore di lavoro la cui effettività e durata, invero, non corrobora. Generico risulta, altresì, il motivo che censura la ritenuta recidiva che già il primo giudice aveva adeguatamente motivato facendo riferimento ai plurimi precedenti per analoghi reati, a cui vanno aggiunti anche quelli di rapina ed in materia di immigrazione; risultanze che avevano condotto il Tribunale a ritenere gli stessi quali indice di aumentata pericolosità in conformità ad ormai consolidato indirizzo di questa Corte (pag. 3, penultimo capoverso sentenza del Tribunale); valutazioni che la Corte di appello ha condiviso, facendo rilevare la diversità di nominativi declinati in precedenza con difficile identificazione e verifica dei precedenti comunque confermati. Meramente lessicale risulta, pertanto, la critica rivolta alle valutazioni della Corte che facevano riferimento a detti elementi, sintomo di pericolosità, giudizio espresso che non sostituisce, ma integra quello del primo giudice. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere es