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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35445/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per il sensibile scostamento dal minimo della pena previsto per il reato di resistenza.

All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena finale di mesi quattro e giorni quattordici di reclusione, pena che, all'evidenza, non è inficiata da illegalità: il ricorso è, pertanto, proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi di un vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo, nella determinazione del trattamento punitivo che, nel caso in esame, è stato determinato partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, minimo edittale del reato di resistenza, poi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni di giorni ventuno e, infine, ridotta all'inflitto per il rito, Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per il sensibile scostamento dal minimo della pena previsto per il reato di resistenza. All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena finale di mesi quattro e giorni quattordici di reclusione, pena che, all'evidenza, non è inficiata da illegalità: il ricorso è, pertanto, proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi di un vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo, nella determinazione del trattamento punitivo che, nel caso in esame, è stato determinato partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, minimo edittale del reato di resistenza, poi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni di giorni ventuno e, infine, ridotta all'inflitto per il rito, Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 35445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris