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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05671/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati già valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziatb che le rapine erano state commesse a distanza di tre mesi l'una dall'altra e che la seconda rapina era stata determinata unicamente dalla occasionalità; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iv Jou. processuali e della somma di euro tremilafaCassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] WWk c‘O.AAC\' r-115i7t-* O S ; -I- AT A C,',', g7,'-'131.:RIA \i 17 FF, oi: 20a .

LL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati già valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziatb che le rapine erano state commesse a distanza di tre mesi l'una dall'altra e che la seconda rapina era stata determinata unicamente dalla occasionalità; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iv Jou. processuali e della somma di euro tremilafaCassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] WWk c‘O.AAC\' r-115i7t-* O S ; -I- AT A C,',', g7,'-'131.:RIA \i 17 FF, oi: 20a . LL
Sentenza Cassazione n. 05671/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris