Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00355/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla pronuncia n. 86/2024 della Corte Costituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 5, paragrafo 4.5, della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., atteso che la censura risulta manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente dai vizi dedotti; che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla pronuncia n. 86/2024 della Corte Costituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 5, paragrafo 4.5, della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., atteso che la censura risulta manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente dai vizi dedotti; che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1
Sentenza Cassazione n. 00355/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris