CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05599/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S TALU9A; lette/s le conc usioni el PG (_e Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Nella determinazione della pena ha evidenziato che in relazione ad entrambi i reati fu contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sicché, ha affermato la Corte di appello, l'aumento a titolo di continuazione che dovrebbe operarsi sulla pena irrogata per il reato più grave sarebbe superiore alla pena inflitta per il reato meno grave. Ha quindi rideterminato la pena complessiva cumulando alla pena per il reato più grave quella irrogata per il reato meno grave. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il limite minimo di un terzo di aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera soltanto nell'ipotesi in cui al condannato sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. con precedente condanna divenuta irrevocabile. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha espressamente ed esclusivamente fatto riferimento al fatto che fosse stata "contestata (e ritenuta) la recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. in relazione ad entrambi i fatti in giudicato", con la conseguente erronea applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il principio di diritto a cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attenersi è che "il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute. ([OSCURATO:PERSONA]., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009) - Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, Rv. 256011; v., anche, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268 -. 3. Occorre allora porre attenzione alla data di commissione dei reati oggetto di condanna, per verificare se a quel momento l'autore fosse stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenza emessa e già divenuta irrevocabile. Dalla ordinanza impugnata emerge che i reati oggetto delle due sentenze di condanna furono commessi nel maggio e nel giugno 2018 e che entrambe le sentenze sono divenute irrevocabili in data successiva, nel giugno e nel dicembre 2019. Il fatto che entrambe le sentenze abbiano applicato la recidiva reiterata non può rilevare ai fini dell'operatività del limite di aumento minimo di continuazione, atteso che è dirimente, per valutare se l'imputato fosse stato già dichiarato recidivo reiterato, non già la data della pronuncia della condanna ma quella, come detto, dalla commissione dei reati. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Genova perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, al fine di porre rimedio alle carenze di motivazione prima indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla