CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o. i 2 DiC 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 22 dicembre 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 21 giugno 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati di cui all'art. 256, primo comma, lettera A, e secondo comma, d. Igs. 152 del 2006 (perché realizzando due distinti superfici di dimensioni di circa 150 e 130 mq, mediante lo spianamento e smaltimento illegale di rifiuti provenienti da demolizioni edili - capo A -) e di cui all'art. 256 bis, primo comma, d. Igs. 152 del 2006 (perché effettuava combustione illecita di due distinti cumuli di rifiuti non pericolosi - capo B -); reati accertati il 16 marzo 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge e motivazione mancante o apparente sull'affermazione di responsabilità per il capo A) dell'imputazione. Con l'appello era stata contestata la sussistenza delle prove per l'affermazione di responsabilità per il capo A (art. 256, primo comma, lettera A, e secondo comma, d. Igs. 152 del 2006). Nessuno dei soggetti impegnati alla demolizione di immobili abusivi era stato visto dalla P.G. nell'atto di spianare i rifiuti e nessun accertamento tecnico veniva compiuto sulla qualità dei rifiuti delle due superfici di cui all'imputazione; nel fascicolo fotografico non risultava nessuna foto delle due superfici. La motivazione della Corte di appello non ha risposto alle \ critiche specifiche dell'atto di impugnazione, si è limitata a copiare e incollare la motivazione della sentenza del Tribunale. Le due sentenze di merito non spiegano quali sarebbero le prove della colpevolezza, limitandosi a richiamare la testimonianza della PG, il verbale di sopralluogo e le foto allegate. Risulta, dalle prove suddette, solo del materiale accatastato e non anche lo spianamento dei rifiuti nelle due superfici. Del resto, l'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato non risulta descritta nell'imputazione. Inoltre, i rifiuti o sono accatastati e depositati in modo incontrollato o sono utilizzati per le due superfici di cui all'imputazione; le due condotte contemporaneamente sono inconciliabili. La sentenza di appello riproduce il vizio di motivazione della sentenza del Tribunale non rispondendo alle specifiche argomentazioni dell'appello. 2. 2. Violazione di legge (art. 110, 40, secondo comma, cod. pen. e 256 bis d. Igs. 152 del 2006); motivazione apparente o comunque contraddittoria relativamente alla responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione. Anche per il capo B) dell'imputazione la motivazione della Corte di appello risulta un copia incolla della sentenza di primo grado, senza valutazione dell'appello e delle conclusioni scritte. E' pacifico che l'imputato non ha incendiato i rifiuti di cui al capo di imputazione. Per la sentenza della Corte di appello, invece: "era stato il Bonifacio a porre in essere la combustione illecita di rifiuti depositati sul posto in maniera incontrollata, circostanza verificata dai militari intervenuti". Tuttavia, la testimonianza del M.[OSCURATO:PERSONA] esclude di aver notato il ricorrente incendiare i rifiuti. Sul luogo erano presenti altre persone intente a demolire gli immobili abusivi deve verificarsi ce la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme di cui all'art. 40, secondo comma, e 110 cod. pen., nonché dell'art. 256 bis, terzo comma, d. Igs 152 del 2006. Per la sentenza impugnata il ricorrente risponde dell'incendio anche se fosse stato commesso dai suoi dipendenti. Questa motivazione risulta meramente apparente ed omette di confrontarsi con due rilievi della difesa esposti nelle conclusioni scritte: 1- non è stata svolta nessuna attività volta ad individuare le persone impegnate nei lavori di demolizione e chi fosse il loro datore di lavoro; nessuna dichiarazione di terzi è stata acquisita all'infuori di quella dell'indagato, non utilizzabile; 2. 3. E' una evidente forzatura attribuire al ricorrente una responsabilità omissiva, da posizione, quale presunto gestore del fondo dì proprietà della moglie. Manca, comunque, la prova che l'imputato gestisse su quei luoghi la sua attività di impresa. La sentenza di primo grado evidenzia solo che la [OSCURATO:SOCIETA]. (società di cui il ricorrente è titolare) aveva la sede sociale proprio nel luogo in cui è stata commessa la condotta illecita. Invece la documentazione prodotta dimostra che la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva la sede in Strada per Copernio n. 73, mentre i fatti sono stati accertati in località [OSCURATO:PERSONA] n. 76. La Corte di appello ha completamente ignorato tali aspetti. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 4. La Procura generale della Corte di Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 2. 5. L'imputato con memoria ha ribadito la fondatezza del suo ricorso, in considerazione all'assenza di adeguate risposte della sentenza alle specifiche critiche proposte con l'appello. La sentenza impugnata ha sostanzialmente ripreso le motivazioni di quella di primo grado. Il ricorrente non ha mai dato fuoco ai rifiuti, come, anche, accertato dalla stessa P.G. Ha rappresentato, inoltre, l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A, pur valutando le sospensioni della prescrizione, come da prospetto; prescrizione al 31 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità, per essere articolato in fatto, e perché prospetta una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente ai reati di cui agli art. 256, primo comma lettera A, e secondo comma, d. Igs. 152/2006, rilevando che i rifiuti non erano in un deposito temporaneo ma depositati illecitamente per uno smaltimento nelle superfici di cui all'imputazione (rifiuti abbandonati sul terreno per poi essere spianati). Le prove di una tale illecita condotta sono individuate dalla Corte di appello (e dalla / 74L, Ji1312,15j,PCG sentenza di primo grado, in doppia conforme) dalla testimonianza del teste di PG, dal sopralluogo e dalle foto allegate. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio. La questione dell'omessa specificazione letterale dell'ipotesi del reato di cui all'art. 256, comma secondo, d. Igs. 152 del 2006 non ha inciso sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto la contestazione risultava chiara con l'indicazione della norma violata. Del resto, il ricorrente non si lamenta nel ricorso in cassazione della violazione del diritto di difesa, ma solo della mancanza delle prove della sua condotta. Il deposito incontrollato e lo smaltimento illecito, inoltre, non risultano incompatibili in quanto i rifiuti (provenienti da una demolizione - infatti, il ricorrente era destinatario di un ordine di demolizione -) sono stati prima depositati in maniera incontrollata e poi, in parte, smaltiti nel terreno nelle due superfici di cui all'imputazione. 5. Per il capo B dell'imputazione (incendio dei rifiuti, art. 256 bis, d. Igs. 152 del 2006) la sentenza impugnata rileva che l'incendio dei rifiuti è stato verificato dalla P.G. e il fuoco era acceso nel terreno gestito dal ricorrente ("in uso all'imputato"). La Corte di appello, poi, evidenzia anche la responsabilità del ricorrente se non avesse lui personalmente acceso il fuoco (ipotesi), in relazione alla sua attività di impresa esercitata nei luoghi dell'incendio. Del resto, ,J titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa (vedi terzo comma dell'art. 256 bis d. Igs 152 del 2006). Il ricorrente, in modo alquanto generico, ritiene che sul terreno in oggetto non avrebbe esercitato la sua attività di impresa, richiamando la visura storica della società, che risulterebbe con sede in strada per Copernio n. 73, mentre i fatti sarebbero stati commessi in località Copernio ovest, n. 76. Sostanzialmente il ricorrente prospetta un travisamento della prova, che tuttavia non risulta denunciato in appello.Solo nelle conclusioni scritte l'imputato specificava tale circostanza, senza un motivo nell'appello (per i limiti alla denuncia di un travisamento in Cassazione, nelle ipotesi di doppia conforme, vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 35963 del 03/12/2020 Ud. (dep. 16/12/2020) Rv. 280155 - 0). 6 fttanifestamente infondatp anche il motivo proposto con la memoria (X.951_' a :1' prescrizione del reato di cui al capo A. Per lo stesso ricorrente la prescrizione, considerate le sospensioni, si sarebbe maturata al 31 luglio 2022. Tuttavia, la sentenza di appello è del 22 dicembre 2020. Alla data della sentenza impugnata (22 dicembre 2020), quindi, il reato non era prescritto e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie [a prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil