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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 27127/2026

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unale di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 marzo 2026, depositata in data 19 marzo 2026, ilTribunale di Trieste ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro a fini diprova emesso dal Pubblico ministero il 12 gennaio 2026 nei confronti di AntonioPappalardo, soggetto non indagato, ed eseguito il 24 febbraio 2026, in forza delquale sono stati sottoposti a vincolo reale una chiavetta USB, una rubrica portatilecontenente numeri telefonici ed un telefono cellulare iPhone Apple.I reati per i quali è stato emesso il decreto di perquisizione e sequestro sonoquelli di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e si riferisconoad un sistema stabile di interposizione di manodopera, attuato attraverso unapluralità di società prive di autonomia organizzativa e imprenditoriale, sulla cuibase la società beneficiaria, la “[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.”, ente didiritto croato operante in Italia mediante sede secondaria, indicava costiinesistenti, mentre le ditte interposte omettevano il versamento delle imposte edei contributi dovuti.

Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Pubblicoministero, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, irrilevante la mancataiscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati, adempiuti gli obblighirelativi agli avvisi e alle notificazioni, e rispettati i criteri di specificità dellamotivazione e di proporzionalità della misura disposta.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 324, 335, 369 e 369-bis cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del decreto diperquisizione e sequestro disposto nei confronti di persona indebitamente noniscritta nel registro degli indagati, e perciò privata delle relative garanzie difensive.Si deduce che erroneamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto legittima lamancata iscrizione dell’attuale ricorrente nel registro degli indagati, sebbene daglidi perquisizione e sequestro, risultasse che: a) la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” eraascritta tra le “presunte” ditte emittenti fatture per operazioni inesistenti in favoredella “[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.”, ed era inoltre iscritta comeresponsabile dell’illecito amministrativo da reato ex artt. 25-quinquiesdecies d.lgs.n. 231 del 2001 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; b) [OSCURATO:PERSONA] era consideratoamministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in ragione delle risultanzedelle intercettazioni effettuate.

Si evidenzia che, per effetto della mancataiscrizione nel registro degli indagati, l’attuale ricorrente non ha ricevuto notificadell’avviso di garanzia, e del diritto ad essere assistito da un difensore, néinformazione del diritto a non collaborare alle indagini a suo carico.

Si osserva cheall’attuale ricorrente avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie spettantiall’indagato nonostante la sua mancata iscrizione nel registro degli indagati, inragione della sua posizione “sostanziale”, come riconosciuto dalla giurisprudenzain tema di qualifica soggettiva attribuibile a chi rende dichiarazioni (si cita Sez. 6,n. 37629 del 02/07/2025).2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 324, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all’omesso rilievo della natura meramenteapparente della motivazione del decreto genetico sulle ragioni e sui limiti delsequestro eseguito.Si deduce che il decreto di perquisizione e sequestro non contiene alcunaindicazione né degli elementi da cui desumere la necessità di disporre tale attivitàdi indagine, né dei limiti oggettivi e temporali entro i quali circoscrivere la ricerca,né dei soggetti di cui era necessario approfondire i rapporti con l’attuale ricorrente,sicché si presenta come atto esplorativo, ovvero come delega sostanzialmente inbianco alla polizia giudiziaria, data la vastissima pluralità di ditte interessateall’indagine, e che la decisione del Tribunale non ha colto la genericità edindeterminatezza dell’oggetto del provvedimento del Pubblico ministero.

Sievidenzia, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, «il vincolo imposto dalprovvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalitàinvestigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo,qualitativo e temporale», e che il provvedimento di sequestro deve indicare «icriteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviatonel dispositivo, giustificando, altresì l'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporaledell'imputazione provvisoria» (si cita Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Infondate, nel complesso, sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro deducendoche lo stesso non è stato compiuto nel rispetto delle garanzie difensive spettantiagli indagati, e che, però, queste avrebbero dovuto essere assicurate all’attualericorrente perché lo stesso, sebbene non iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod.proc. pen., avrebbe dovuto esserlo in particolare siccome indicato nelle informativedella Guardia di Finanza come amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, ditta ritenuta emittente fatture per operazioni inesistenti.2.1.

Le censure in questione pongono il tema dell’ammissibilità del controllorelativo all’omessa iscrizione di una persona nel registro degli indagati su richiestadi quest’ultima per ragioni di garanzia dei propri diritti.Il tema richiede una precisazione perché la disciplina di cui all’art. 335-quatercod. proc. pen., sotto il profilo testuale, si riferisce alla «richiesta diretrodatazione» di una iscrizione, e, quindi, sembrerebbe presupporre una giàavvenuta iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, e in questosenso risulta intesa dall’ordinanza impugnata, secondo la quale l’iscrizione delnominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è «valutazione [che]appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolare dell’azioneinvestigativa e dominus delle iscrizioni».In realtà, va evidenziato, quanto al dato letterale, che proprio l’art. 335-quater cod. proc. pen., al comma 8, prevede che «[i]n caso d’accoglimento dellarichiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia direato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito».

Ora, lalatitudine del significato delle parole impiegate, considerate alla luce della loroconnessione, implica ragionevolmente l’applicabilità dell’istituto della“retrodatazione” su richiesta della persona sottoposta alle indagini “anche”all’ipotesi in cui, quando il giudice adotta il suo provvedimento, non vi è stataancora iscrizione del nome dell’indagato.Quanto al profilo sistematico, poi, occorre osservare che l’art. 335-ter cod.proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari, «[q]uando devecompiere un atto del procedimento […], se ritiene che il reato debba esseredi reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato diprovvedere all’iscrizione».

Ciò posto, questa disposizione, con tutta evidenzadettata a garanzia dei diritti della persona “sostanzialmente” sottoposta adindagine, se risulta testualmente riferita ad un potere di ufficio del giudice diordinare l’iscrizione di una persona nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.,non sembra però preclusiva di una attivazione in tal senso da parte del soggettointeressato a propria tutela: in effetti, appare del tutto irragionevole opinare chela tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata diufficio, ma non anche su richiesta del diretto interessato.Inoltre, anche considerando la logica di garanzia sottesa all’istituto previstodall’art. 335-quater cod. pen., appare difficile individuare differenze tra laposizione della persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specificheragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di unaiscrizione a proprio carico quando questa ci sia già stata, e quella della medesimapersona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desuntedagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di una iscrizione a propriocarico quando l’iscrizione non vi sia ancora stata: in entrambi i casi, identiche sonole esigenze del diritto di difesa.Deve quindi concludersi che la richiesta disciplinata dall’art. 335-quater cod.proc. pen. può avere ad oggetto non solo la “retrodatazione” nel registro di cuiall’art. 335 cod. proc. pen. di una iscrizione già effettuata, ma anche laeffettuazione di una “iscrizione” mai eseguita con effetto “retrodatato”.Va poi aggiunto, per completezza, che questa richiesta, secondo quantoprevisto con formula estremamente ampia dall’art. 335-quater, comma 5, cod.proc. pen. può essere presentata anche nell’ambito di un procedimento di riesameavverso misure cautelari reali.2.2.

Precisato che la persona interessata può chiedere di essere “iscritta” coneffetto “retrodatato” a tutela dei propri diritti nell’ambito di un procedimento diriesame avverso misure cautelari reali, va però rilevato che, nella specie, l’istanzarisulta infondata.Invero, l’iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reatoè disposta, a norma dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo se e quandorisultino «indizi a suo carico».E, come già precisato dalla giurisprudenza, l'obbligo del pubblico ministero diiscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stessoè attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., soloqualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore diquelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedereuna significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quellapersona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nelreato (così Sez. 1, n. 36918 del 03/10/2024, L., Rv. 287130 – 01).Ora, l’ordinanza impugnata – pur avendo erroneamente affermato chel’iscrizione del nominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è«valutazione [che] appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolaredell’azione investigativa e dominus delle iscrizioni» - spiega in modo compiuto,comprensibile e non arbitrario perché deve ritenersi che i reati per cui si procede“non” siano da attribuire all’attuale ricorrente nei termini indiziari sopra precisati,e perché, quindi, “non” debba procedersi ad iscrivere quest’ultimo nel registrodelle notizie di reato.Il Tribunale, precisamente, osserva che l’attuale ricorrente, AntonioPappalardo, è da ritenere, «sulla base delle risultanze investigative, personainserita nella concreta operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», società coinvoltanel meccanismo fraudolento delle fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, ma non indica lo stesso come amministratore legale o di fatto di taleimpresa.

Precisa, inoltre, che il legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” è invece indagato per il reato di emissione di fatture per operazioniinesistenti.

Rappresenta, ancora, che la prospettazione della Guardia di Finanzadel possibile coinvolgimento dell’attuale ricorrente nella gestione della “[OSCURATO:SOCIETA].” non è un dato dirimente.Né queste conclusioni sono inficiate in ragione dei rilievi della difesa, secondocui l’attuale ricorrente era da ritenere amministratore di fatto della “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base delle risultanze delle intercettazioni effettuate.In effetti, in disparte da ogni altra considerazione, la qualifica di AntonioPappalardo quale amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” èaffermata nel ricorso, ma non nell’ordinanza impugnata, la quale, ben piùriduttivamente, indica lo stesso come «persona inserita nella concreta operativitàdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».

Né l’omessa attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] precisata qualifica di amministratore di fatto è oggetto di specifica censura,posto che il ricorso si limita a fare rinvio alle risultanze delle intercettazionieffettuate, e quindi a chiedere una diversa interpretazione delle risultanzeistruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.3.

Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,le quali contestano che l’ordinanza impugnata ha omesso di rilevare la naturameramente apparente della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro,deducendo che non sono indicate né le ragioni da cui desumere la necessità diprocedere a sequestro, né i limiti oggettivi, soggettivi e temporali entro i qualicircoscrivere la ricerca, e che la pluralità delle imprese interessate dalle indaginirende il mezzo di ricerca della prova un mero “atto esplorativo”.L’ordinanza impugnata, infatti, spiega compiutamente perché il decreto diperquisizione e sequestro deve ritenersi correttamente motivato, sia in ordine aipresupposti fattuali, sia con riguardo all’oggetto, ai suoi limiti oggettivi esoggettivi, e alle finalità della ricerca.Il Tribunale, segnatamente, rappresenta che il decreto in questione: a) riportaper esteso i capi di imputazione provvisori, così da delimitare il contesto degliaccertamenti; b) indica perché presso l’attuale ricorrente avrebbero potutotrovarsi cose pertinenti al reato, sottolineando il suo pregresso ruolo diamministratore della “SAI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nonché la sua attuale operativitànella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, società entrambe coinvolte nelle operazioni illecite;c) individua la finalità dell’attività di ricerca nella necessità di acquisire materialeutile a ricostruire i rapporti commerciali tra le società coinvolte, i rapporti di lavorocon i dipendenti effettivi e le relazioni tra indagati ed altri soggetti collegati; d)delimita il tempo di eventuale apprensione dei dispositivi informatici, fissato insessanta giorni, e la tipologia dei dati da acquisire, circoscritti in quelli concernentii capi di imputazione e per il relativo arco temporale, con espressa esclusione diquelli attinenti alla vita privata degli indagati o di terzi.Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che le esposte valutazionidell’ordinanza impugnata siano arbitrarie o altrimenti illegittime.4.

Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 marzo 2026, depositata in data 19 marzo 2026, ilTribunale di Trieste ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro a fini diprova emesso dal Pubblico ministero il 12 gennaio 2026 nei confronti di AntonioPappalardo, soggetto non indagato, ed eseguito il 24 febbraio 2026, in forza delquale sono stati sottoposti a vincolo reale una chiavetta USB, una rubrica portatilecontenente numeri telefonici ed un telefono cellulare iPhone Apple.I reati per i quali è stato emesso il decreto di perquisizione e sequestro sonoquelli di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e si riferisconoad un sistema stabile di interposizione di manodopera, attuato attraverso unapluralità di società prive di autonomia organizzativa e imprenditoriale, sulla cuibase la società beneficiaria, la “[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.”, ente didiritto croato operante in Italia mediante sede secondaria, indicava costiinesistenti, mentre le ditte interposte omettevano il versamento delle imposte edei contributi dovuti. Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Pubblicoministero, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, irrilevante la mancataiscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati, adempiuti gli obblighirelativi agli avvisi e alle notificazioni, e rispettati i criteri di specificità dellamotivazione e di proporzionalità della misura disposta.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 324, 335, 369 e 369-bis cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del decreto diperquisizione e sequestro disposto nei confronti di persona indebitamente noniscritta nel registro degli indagati, e perciò privata delle relative garanzie difensive.Si deduce che erroneamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto legittima lamancata iscrizione dell’attuale ricorrente nel registro degli indagati, sebbene daglidi perquisizione e sequestro, risultasse che: a) la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” eraascritta tra le “presunte” ditte emittenti fatture per operazioni inesistenti in favoredella “[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.”, ed era inoltre iscritta comeresponsabile dell’illecito amministrativo da reato ex artt. 25-quinquiesdecies d.lgs.n. 231 del 2001 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; b) [OSCURATO:PERSONA] era consideratoamministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in ragione delle risultanzedelle intercettazioni effettuate. Si evidenzia che, per effetto della mancataiscrizione nel registro degli indagati, l’attuale ricorrente non ha ricevuto notificadell’avviso di garanzia, e del diritto ad essere assistito da un difensore, néinformazione del diritto a non collaborare alle indagini a suo carico. Si osserva cheall’attuale ricorrente avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie spettantiall’indagato nonostante la sua mancata iscrizione nel registro degli indagati, inragione della sua posizione “sostanziale”, come riconosciuto dalla giurisprudenzain tema di qualifica soggettiva attribuibile a chi rende dichiarazioni (si cita Sez. 6,n. 37629 del 02/07/2025).2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 324, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all’omesso rilievo della natura meramenteapparente della motivazione del decreto genetico sulle ragioni e sui limiti delsequestro eseguito.Si deduce che il decreto di perquisizione e sequestro non contiene alcunaindicazione né degli elementi da cui desumere la necessità di disporre tale attivitàdi indagine, né dei limiti oggettivi e temporali entro i quali circoscrivere la ricerca,né dei soggetti di cui era necessario approfondire i rapporti con l’attuale ricorrente,sicché si presenta come atto esplorativo, ovvero come delega sostanzialmente inbianco alla polizia giudiziaria, data la vastissima pluralità di ditte interessateall’indagine, e che la decisione del Tribunale non ha colto la genericità edindeterminatezza dell’oggetto del provvedimento del Pubblico ministero. Sievidenzia, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, «il vincolo imposto dalprovvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalitàinvestigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo,qualitativo e temporale», e che il provvedimento di sequestro deve indicare «icriteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviatonel dispositivo, giustificando, altresì l'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporaledell'imputazione provvisoria» (si cita Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Infondate, nel complesso, sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro deducendoche lo stesso non è stato compiuto nel rispetto delle garanzie difensive spettantiagli indagati, e che, però, queste avrebbero dovuto essere assicurate all’attualericorrente perché lo stesso, sebbene non iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod.proc. pen., avrebbe dovuto esserlo in particolare siccome indicato nelle informativedella Guardia di Finanza come amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, ditta ritenuta emittente fatture per operazioni inesistenti.2.1. Le censure in questione pongono il tema dell’ammissibilità del controllorelativo all’omessa iscrizione di una persona nel registro degli indagati su richiestadi quest’ultima per ragioni di garanzia dei propri diritti.Il tema richiede una precisazione perché la disciplina di cui all’art. 335-quatercod. proc. pen., sotto il profilo testuale, si riferisce alla «richiesta diretrodatazione» di una iscrizione, e, quindi, sembrerebbe presupporre una giàavvenuta iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, e in questosenso risulta intesa dall’ordinanza impugnata, secondo la quale l’iscrizione delnominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è «valutazione [che]appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolare dell’azioneinvestigativa e dominus delle iscrizioni».In realtà, va evidenziato, quanto al dato letterale, che proprio l’art. 335-quater cod. proc. pen., al comma 8, prevede che «[i]n caso d’accoglimento dellarichiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia direato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito». Ora, lalatitudine del significato delle parole impiegate, considerate alla luce della loroconnessione, implica ragionevolmente l’applicabilità dell’istituto della“retrodatazione” su richiesta della persona sottoposta alle indagini “anche”all’ipotesi in cui, quando il giudice adotta il suo provvedimento, non vi è stataancora iscrizione del nome dell’indagato.Quanto al profilo sistematico, poi, occorre osservare che l’art. 335-ter cod.proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari, «[q]uando devecompiere un atto del procedimento […], se ritiene che il reato debba esseredi reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato diprovvedere all’iscrizione». Ciò posto, questa disposizione, con tutta evidenzadettata a garanzia dei diritti della persona “sostanzialmente” sottoposta adindagine, se risulta testualmente riferita ad un potere di ufficio del giudice diordinare l’iscrizione di una persona nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.,non sembra però preclusiva di una attivazione in tal senso da parte del soggettointeressato a propria tutela: in effetti, appare del tutto irragionevole opinare chela tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata diufficio, ma non anche su richiesta del diretto interessato.Inoltre, anche considerando la logica di garanzia sottesa all’istituto previstodall’art. 335-quater cod. pen., appare difficile individuare differenze tra laposizione della persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specificheragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di unaiscrizione a proprio carico quando questa ci sia già stata, e quella della medesimapersona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desuntedagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di una iscrizione a propriocarico quando l’iscrizione non vi sia ancora stata: in entrambi i casi, identiche sonole esigenze del diritto di difesa.Deve quindi concludersi che la richiesta disciplinata dall’art. 335-quater cod.proc. pen. può avere ad oggetto non solo la “retrodatazione” nel registro di cuiall’art. 335 cod. proc. pen. di una iscrizione già effettuata, ma anche laeffettuazione di una “iscrizione” mai eseguita con effetto “retrodatato”.Va poi aggiunto, per completezza, che questa richiesta, secondo quantoprevisto con formula estremamente ampia dall’art. 335-quater, comma 5, cod.proc. pen. può essere presentata anche nell’ambito di un procedimento di riesameavverso misure cautelari reali.2.2. Precisato che la persona interessata può chiedere di essere “iscritta” coneffetto “retrodatato” a tutela dei propri diritti nell’ambito di un procedimento diriesame avverso misure cautelari reali, va però rilevato che, nella specie, l’istanzarisulta infondata.Invero, l’iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reatoè disposta, a norma dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo se e quandorisultino «indizi a suo carico».E, come già precisato dalla giurisprudenza, l'obbligo del pubblico ministero diiscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stessoè attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., soloqualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore diquelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedereuna significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quellapersona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nelreato (così Sez. 1, n. 36918 del 03/10/2024, L., Rv. 287130 – 01).Ora, l’ordinanza impugnata – pur avendo erroneamente affermato chel’iscrizione del nominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è«valutazione [che] appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolaredell’azione investigativa e dominus delle iscrizioni» - spiega in modo compiuto,comprensibile e non arbitrario perché deve ritenersi che i reati per cui si procede“non” siano da attribuire all’attuale ricorrente nei termini indiziari sopra precisati,e perché, quindi, “non” debba procedersi ad iscrivere quest’ultimo nel registrodelle notizie di reato.Il Tribunale, precisamente, osserva che l’attuale ricorrente, AntonioPappalardo, è da ritenere, «sulla base delle risultanze investigative, personainserita nella concreta operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», società coinvoltanel meccanismo fraudolento delle fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, ma non indica lo stesso come amministratore legale o di fatto di taleimpresa. Precisa, inoltre, che il legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” è invece indagato per il reato di emissione di fatture per operazioniinesistenti. Rappresenta, ancora, che la prospettazione della Guardia di Finanzadel possibile coinvolgimento dell’attuale ricorrente nella gestione della “[OSCURATO:SOCIETA].” non è un dato dirimente.Né queste conclusioni sono inficiate in ragione dei rilievi della difesa, secondocui l’attuale ricorrente era da ritenere amministratore di fatto della “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base delle risultanze delle intercettazioni effettuate.In effetti, in disparte da ogni altra considerazione, la qualifica di AntonioPappalardo quale amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” èaffermata nel ricorso, ma non nell’ordinanza impugnata, la quale, ben piùriduttivamente, indica lo stesso come «persona inserita nella concreta operativitàdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Né l’omessa attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] precisata qualifica di amministratore di fatto è oggetto di specifica censura,posto che il ricorso si limita a fare rinvio alle risultanze delle intercettazionieffettuate, e quindi a chiedere una diversa interpretazione delle risultanzeistruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,le quali contestano che l’ordinanza impugnata ha omesso di rilevare la naturameramente apparente della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro,deducendo che non sono indicate né le ragioni da cui desumere la necessità diprocedere a sequestro, né i limiti oggettivi, soggettivi e temporali entro i qualicircoscrivere la ricerca, e che la pluralità delle imprese interessate dalle indaginirende il mezzo di ricerca della prova un mero “atto esplorativo”.L’ordinanza impugnata, infatti, spiega compiutamente perché il decreto diperquisizione e sequestro deve ritenersi correttamente motivato, sia in ordine aipresupposti fattuali, sia con riguardo all’oggetto, ai suoi limiti oggettivi esoggettivi, e alle finalità della ricerca.Il Tribunale, segnatamente, rappresenta che il decreto in questione: a) riportaper esteso i capi di imputazione provvisori, così da delimitare il contesto degliaccertamenti; b) indica perché presso l’attuale ricorrente avrebbero potutotrovarsi cose pertinenti al reato, sottolineando il suo pregresso ruolo diamministratore della “SAI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nonché la sua attuale operativitànella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, società entrambe coinvolte nelle operazioni illecite;c) individua la finalità dell’attività di ricerca nella necessità di acquisire materialeutile a ricostruire i rapporti commerciali tra le società coinvolte, i rapporti di lavorocon i dipendenti effettivi e le relazioni tra indagati ed altri soggetti collegati; d)delimita il tempo di eventuale apprensione dei dispositivi informatici, fissato insessanta giorni, e la tipologia dei dati da acquisire, circoscritti in quelli concernentii capi di imputazione e per il relativo arco temporale, con espressa esclusione diquelli attinenti alla vita privata degli indagati o di terzi.Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che le esposte valutazionidell’ordinanza impugnata siano arbitrarie o altrimenti illegittime.4. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris