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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 34836/2022

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uente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se444.te le conclusioni del PG L..

C coA,A_c_01/49 (‘-g ete ( 2-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 23 marzo 2021 la Corte di Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento della continuazione - tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, sono state riunite in continuazione le condotte di furto aggravato giudicate con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio del 2014 (fatti commessi nel luglio del 2007) e dal Tribunale di Verbania il 24 ottobre del 2012 (fatti commessi nel mese di giugno e di luglio del 2007), con rideterminazione della pena in quella complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.650,00 di multa .

L'istanza è stata respinta nel resto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione sia sul punto della rideterminazione della pena che su quello del parziale diniego. 2.1 Quanto alla rideterminazione della pena, si evidenzia che l'aumento per continuazione (relativo ai fatti giudicati con la sentenza di Verbania) risulta in modo ingiustificato più elevato rispetto a quello commisurato per la continuazione interna già riconosciuta nella prima decisione, trattandosi di episodi analoghi. 2.2 Quanto alla parte reiettiva, si rileva che la decisione emessa - in particolare - dal Tribunale di Mantova in data 9 giugno 2007 aveva ad oggetto un ulteriore episodio di furto commesso nel medesimo periodo storico (giugno del 2007) dei fatti riuniti in continuazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e in fatto. 3.1 Ed invero, su entrambi i punti oggetto di doglianza la Corte di Appello di Torino ha espresso logica motivazione, al contrario di quanto denunziato dal ricorrente.Quanto alla commisurazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione, la diversa entità degli aumenti di pena è stata giustificata in rapporto alle modalità del fatto ed alla intensità del dolo, parametri di cui all'art. 133 cod.pen. .

Vi è dunque un supporto giustificativo tale da far ritenere congrua la complessiva commisurazione.

Quanto alla avvenuta esclusione del fatto oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Mantova, il supporto giustificativo consiste nella diversità della condotta, posto che si tratta di un furto di gasolio, eccentrico rispetto al programma criminoso (furti operati con modalità particolari all'interno di centri commerciali) oggetto di apprezzamento e relativo agli altri episodi riuniti in continuazione.

Anche in tal caso, pertanto, la decisione impugnata ha espresso argomenti che non appaiono illogici, con cui il ricorrente finisce con l'omettere il necessario confronto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 aprile 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se444.te le conclusioni del PG L.. C coA,A_c_01/49 (‘-g ete ( 2-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 marzo 2021 la Corte di Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento della continuazione - tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, sono state riunite in continuazione le condotte di furto aggravato giudicate con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio del 2014 (fatti commessi nel luglio del 2007) e dal Tribunale di Verbania il 24 ottobre del 2012 (fatti commessi nel mese di giugno e di luglio del 2007), con rideterminazione della pena in quella complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.650,00 di multa . L'istanza è stata respinta nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione sia sul punto della rideterminazione della pena che su quello del parziale diniego. 2.1 Quanto alla rideterminazione della pena, si evidenzia che l'aumento per continuazione (relativo ai fatti giudicati con la sentenza di Verbania) risulta in modo ingiustificato più elevato rispetto a quello commisurato per la continuazione interna già riconosciuta nella prima decisione, trattandosi di episodi analoghi. 2.2 Quanto alla parte reiettiva, si rileva che la decisione emessa - in particolare - dal Tribunale di Mantova in data 9 giugno 2007 aveva ad oggetto un ulteriore episodio di furto commesso nel medesimo periodo storico (giugno del 2007) dei fatti riuniti in continuazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e in fatto. 3.1 Ed invero, su entrambi i punti oggetto di doglianza la Corte di Appello di Torino ha espresso logica motivazione, al contrario di quanto denunziato dal ricorrente.Quanto alla commisurazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione, la diversa entità degli aumenti di pena è stata giustificata in rapporto alle modalità del fatto ed alla intensità del dolo, parametri di cui all'art. 133 cod.pen. . Vi è dunque un supporto giustificativo tale da far ritenere congrua la complessiva commisurazione. Quanto alla avvenuta esclusione del fatto oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Mantova, il supporto giustificativo consiste nella diversità della condotta, posto che si tratta di un furto di gasolio, eccentrico rispetto al programma criminoso (furti operati con modalità particolari all'interno di centri commerciali) oggetto di apprezzamento e relativo agli altri episodi riuniti in continuazione. Anche in tal caso, pertanto, la decisione impugnata ha espresso argomenti che non appaiono illogici, con cui il ricorrente finisce con l'omettere il necessario confronto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 aprile 2022 Il Consigliere esten
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