CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta documentale semplice; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con il primo motivo proposto, lamenta violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., poiché l'esclusione della causa di non punibilità sarebbe stata argomentata in maniera inadeguata senza considerare che i creditori avrebbero potuto non essere ammessi al passivo; [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrue argomentazioni, correlate sia all'entità dei crediti insinuati al passivo, pari a circa 68.000,00 euro, sia all'omessa tenuta delle scritture contabili per più esercizi e, dunque, alla gravità del fatto di reato; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in via gradata, che avrebbe dovuto essergli concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 219 I. fa Il.; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile, perché non dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeRosaria [OSCURATO:PERSONA] o Cananz ![OSCURATO:PERSONA] I IN CAi\CELLEt Sezione 31 L C 2026