CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31767-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 453/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 631/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 31767/21 Oggetto R.G.N.31767/2021 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.10.2021 n. 453, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo, volta a far accertare che egli, alla data della presentazione della domanda amministrativa del 19.6.17, fosse in possesso dei requisiti necessari per poter fruire del beneficio dell’Ape sociale, quale anticipo pensionistico, ex art. 1 commi da 179 a 186 della legge n. 232/16 e dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 88/17 e far dichiarare di conseguenza il suo diritto alla liquidazione della prestazione dal 1° maggio 2017 fino al 1° novembre 2020, data prevista per il suo pensionamento, per l’importo complessivo di € 56.532,00 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ex art. 429 c.p.c. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché per avere diritto al beneficio era necessario fare riferimento alla causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, che nella specie (lavoro intermittente) era cessato per decorrenza del termine (ipotesi non contemplata nella norma che prevedeva il beneficio, nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa, del 17.6.17), mentre erano ininfluenti gli eventuali precedenti rapporti di lavoro,ancorché conclusisi con il licenziamento (o con dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale). La Corte d’appello, da parte sua, premesso che andava applicata alla vicenda la disciplina originaria di cui all’art. 1 comma 179 della legge n. 232/16, prima delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 162 lett. b della legge n. 205/1 decorrentidall’1.1.18, l’unica questione di causa atteneva esclusivamente all’interpretazione del presupposto del beneficio, rappresentato dallo “stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/66”. E tale stato, ai sensi dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 150/15, può considerarsi sospeso, e non interrotto, secondo la Corte d’appello, quando il lavoratore si reimpiega con rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi. Pertanto, ai sensi dell’art. 19 comma 3 cit., la condizione di disoccupazione non viene meno, se non ove il lavoratore intrattenga un rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi, di conseguenza periodi di occupazione più brevi, non impediscono la conservazione dello stato di disoccupazione anche ai fini della percezione dell’Ape sociale, indipendentemente dalla collocazione temporale di tali periodi di occupazione, a meno che ad essi non segua la percezione dell’indennità di disoccupazione fino a tre mesi prima della domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio. Nella specie, il periodo di occupazione del lavoratore, con contratto intermittente avevaavuto una durata inferiore ai sei mesi e, quindi, aveva solosospeso ma non interrotto lo stato di disoccupazione, che quindi era rimasto riferibile al precedente rapporto di lavoro, conclusosi nell’agosto 2014, per licenziamento. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre D’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 179 lett. a) della legge n. 232/16, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di far ricorso all’istituto della sospensione dello stato di disoccupazione per periodi lavorativi inferiori ai sei mesi, quando tale previsione normativa non era richiamata dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/17, di attuazione dell’art. 1 comma 185 della legge n. 232/16, sull’ape sociale, che fa riferimento, per lo stato di disoccupazione al solo comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/15 e non anche al comma 3 del medesimo art. 19 che prevede tale sospensione dello stato di disoccupazione (cfr. pp. 11-12 del ricorso Inps). Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema di diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a, della l. n. 232 del 2016, i requisiti per l'accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un'occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi” (Cass. n. 30258/24). Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto plausibilmente sospeso il rapporto di lavoro, proprio richiamando nel suo complesso la normativa sullo stato di disoccupazione, e valorizzando il rapporto fra primo e terzo comma dell’art. 19 della legge n. 150/15, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche perché opinando diversamente si svuoterebbe di significato la normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispos