CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 16/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 19 gennaio 2023 il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 697 cod. pen. per avere illegalmente detenuto 14 cartucce calibro 12 (fatto accertato in Catalabiano il giorno 16 novembre 2019) e, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione delle cartucce in sequestro. La Corte di appello di Catania, investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe confermava la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure sollevate con l'appello, con le quali era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'assoluzione, la riqualificazione del fatto nella ipotesi prevista dal secondo comma del citato art. 697 e, comunque, la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria tenuto conto, in particolare, della discordanza tra le deposizioni dei testi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto alla eccezione difensiva di inutilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di p.g. [OSCURATO:PERSONA] esaminato una seconda volta ai sensi dell'art. 507 del codice di rito. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata valutazione delle prove documentali prodotte dalla difesa in ordine alle precedenti perquisizioni eseguite dalle forze dell'ordine sullo stesso immobile (nel quale sono state rinvenute le cartucce oggetto di imputazione) che avevano avuto esito negativo, rispetto alle quali la difesa aveva specificamente argomentato in sede di controesame alla udienza tenutasi 1'8 luglio 2022. 2.4. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e contraddittoria rispetto alle evidenze emerse dall'istruttoria dibattimentale a conferma della insussistenza del reato contravvenzionale contestato, con particolare riferimento allo stato di conservazione delle cartucce. 22.5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante l'avvenuta esclusione della contestata aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità della impugnazione. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Infatti, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, 3come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 2.2. È noto, d'altra parte, che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità 4delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile lictu ()culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente nei termini sopra indicati in ordine alla sua responsabilità per il reato contravvenzionale sopra indicato, avendo la Corte territoriale confermato integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania. 3.1. I fatti — sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale - sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini; in data 16 novembre 2019, su indicazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti reggente, unitamente all'imputato, il clan mafioso 5Cintorino), si procedeva alla individuazione dei luoghi dove il suddetto gruppo criminale aveva occultato armi e stupefacenti; in particolare - come confermato in sede di esame testimoniale dall'ufficiale di p.g. [OSCURATO:PERSONA] - si era provveduto alla perquisizione di un terreno sito in via [OSCURATO:SOCIETA]. a Catalabiano, concesso in comodato allo [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso teste aveva precisato che il terreno era completamente recintato (visto che, in esso, erano custoditi tre cavalli lasciati liberi) e con un cancello di ingresso chiuso a chiave con un lucchetto; a seguito della perquisizione venivano rinvenute, avvolte in un telo di plastica, le cartucce di cui al capo di imputazione. 3.2. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esaminato ai sensi dell'art. 210 del codice di rito, aveva dichiarato che nel terreno da lui indicato si trovavano le armi personali dell'imputato, il quale le utilizzava anche per tutelare gli interessi del sodalizio come, ad esempio, nella ipotesi di contrasti con gruppi contrapposti. 3.3. Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, è stata quindi ritenuta dimostrata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che il terreno era nella sua disponibilità, che era recintato e che le munizioni erano efficienti sia perché avvolte in un involucro di plastica, sia perché il propalante sopra indicato aveva riferito che ciascun associato era pronto ad utilizzare anche le proprie armi personali per tutelare il sodalizio, di talché le cartucce dovevano necessariamente essere funzionanti ed idonee al loro utilizzo. 4. Passando, quindi, all'esame dei primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) deve ricordarsi che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso di specie (ex multis: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). 4.1. Orbene la Corte territoriale, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha ritenuto non necessaria la invocata rinnovazione istruttoria escludendo la dedotta antiteticità tra quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA] (cugino dell'imputato e proprietario di un fondo confinante con quello in oggetto) osservando, in modo coerente, che il fondo nella disponibilità dell'odierno ricorrente era recintato, tanto che era stato il medesimo [OSCURATO:PERSONA] ad aprire il cancello chiuso a chiave per consentire agli operanti di accedere al terreno ed iniziare la perquisizione; a ciò deve aggiungersi che la presenza 6(pacifica) di tre cavalli lasciati liberi nel fondo costituisce una ulteriore conferma della esistenza della recinzione riferita dal capitato [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, estranei non potevano accedere al terreno. 4.2. Si tratta, all'evidenza, di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e logicamente motivate, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. 5. Il terzo motivo è inammissibile per la sua aspecificità poiché il ricorrente, sostiene che l'esito negativo di due precedenti perquisizioni effettuate dalle forze dell'ordine nel medesimo terreno si porrebbe in contrasto insanabile con il rinvenimento delle cartucce oggetto del presente procedimento e che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale aspetto. Al riguardo si osserva che si tratta di elementi irrilevanti poiché non si comprende (e non viene neppure dedotto in modo specifico dalla difesa) per quali ragioni le precedenti perquisizioni negative farebbero venire meno la responsabilità dell'imputato, costituendo una mera ipotesi (rimasta priva di qualsiasi riscontro) le tesi difensiva secondo cui le cartucce sarebbero state lasciate sul terreno da ignoti dopo l'ultima perquisizione negativa verificatasi il 4 luglio 2019. 6. Il quarto motivo è infondato; invero, la Corte territoriale ha confermato - in modo non manifestamente illogico - la funzionalità delle cartucce dando rilievo alla circostanza che le stesse erano state rinvenute all'interno di un involucro di plastica per preservarle dall'umidità. Le censure difensive, peraltro in parte rivalutative, non scardinano quindi le logiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello sul punto. 7. Anche il quinto motivo è infondato poiché la pena (sulla cui misura il ricorrente non ha sollevato specifiche censure) non è stata determinata sulla base della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. espressamente esclusa, ma piuttosto sulla base di tutti i criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., tra cui anche la circostanza che il possesso delle munizioni - come riferito dal propalante [OSCURATO:PERSONA] - era comunque collegato alla appartenenza dell'imputato al clan mafioso Cintorino. In sostanza, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale pur rimanendo al entro la media edittale, ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando l'elemento sopra riportato. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del ricorso ai sensi dell'art. 616 del codice di rito. (it 7 P.Q.Mlf TZIARIO iL2 11 8