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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04038/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 28 marzo 2022, parzialmente: riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano, in data 9 settembre 2019, neH confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen riducendo la pena inflitta dal primo giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuant. generiche.

Rilevato che l'intero ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione ciE legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha negato l'invocata rinnovazione dell'istruttoriE, dibattimentale attraverso l'espletamento di una perizia sulla persona dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretU argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenze impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente sottolineato come, analizzando le modaliL della condotta, non vi fossero le condizioni per dubitare della piena imputabilità del prevenute , al momento dei fatti, sconfessando, altresì, le deduzioni difensive circa la sua capacità di stare in giudizio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 28 marzo 2022, parzialmente: riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano, in data 9 settembre 2019, neH confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen riducendo la pena inflitta dal primo giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuant. generiche. Rilevato che l'intero ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione ciE legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha negato l'invocata rinnovazione dell'istruttoriE, dibattimentale attraverso l'espletamento di una perizia sulla persona dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretU argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenze impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente sottolineato come, analizzando le modaliL della condotta, non vi fossero le condizioni per dubitare della piena imputabilità del prevenute , al momento dei fatti, sconfessando, altresì, le deduzioni difensive circa la sua capacità di stare in giudizio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 04038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris