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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23061/2024

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2251/2022 del ruolo generale, proposto DA G ALLUCCIO G IOVANNI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S22 F839 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1943 ed ivi residente alla via Arenaccia, 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75H20 F839 K), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56R70 F839 F), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio legale Leone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4910/25/21 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9 giugno 2021, non notificata; NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 4561/2022 del ruolo generale, proposto DA G ALLUCCIO G IOVANNI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S22 F839 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1943 ed ivi residente alla via Arenaccia, 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75H20 F839 K), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S03 G273 Z), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio legale Leone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5631/25/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 5 luglio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia nel procedimento n. 2251/2022 di ruolo generale è l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 indicato in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso dell’unità immobiliare sita in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano terzo, int. 10, ritenuta non costituire l’abitazione principale del contribuente;

1.1. la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5499/8/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, richiamando, preliminarmente, il principio espresso da questa Corte con la pronuncia del 9 ottobre 2020, n. 21873 (secondo cui «in tema di ICI e di IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.lgs, 504/1992, come modif. dall’art.1 co. 173, lett.

B, della l. n. 296/2006 per l’abitazione principale, per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative»), considerando, poi, nel merito che l’evidenza anagrafica, che attestava la residenza anagrafica del contribuente nell’attiguo, ma separato interno 11 del medesimo fabbricato, non era stata superata da elementi di prova contraria, ritenendo sul punto di non sospendere il procedimento, in attesa della decisione del giudizio concernente l’azione di accertamento sull’effettiva residenza del ricorrente, tenuto conto che non era ipotizzabile la fondatezza della relativa domanda.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 10 gennaio 2022 (lunedì), sulla base di un unico motivo, depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.;

1.3. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso notificato il 17 febbraio 2022;

2. oggetto di controversia nel giudizio 4561/2022 di ruolo generale è l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 indicato in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso dell’unità immobiliare sita in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano terzo, int. 10, ritenuta non costituire l’abitazione principale del contribuente;

2.1. la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5498/8/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, osservando, preliminarmente, che il contribuente si era limitato a riproporre in sede di appello il medesimo contenuto del ricorso principale, senza esporre critiche alla sentenza impugnata, considerando, poi, di non poter accogliere la richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della decisione del giudizio concernente l’azione di accertamento sull’effettiva residenza del ricorrente giudizio, non ricorrendo tra gli stessi una relazione di pregiudizialità-dipendenza e ritenendo, nel merito, che non fossero stati offerti elementi di prova idonei a superare la presunzione di rispondenza alla relata della certificazione anagrafica ed in particolare che l’abitazione di cui all’interno 10 fosse stata adibita a dimora abituale del contribuente;

2.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 7 febbraio 2022 (lunedì), sulla base di due motivi, depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.;

2.3. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso notificato il 18 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA] :

1. nel primo giudizio (recante il n. 2251/2022 di ruolo generale), con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la difesa del contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostenendo: -di aver offerto prova documentale di essere stato proprietario, fino al 19 giugno 2013, degli immobili alla via S. [OSCURATO:PERSONA] (int. 10 e int. 11) e di aver donato, in pari data, al figlio l’interno 11 e la nuda proprietà dell’interno 10, riservandosi l’usufrutto su tale ultimo cespite, avendo in precedenza già provveduto, in data 21 maggio 2013, a trasferire la propria residenza anagrafica alla via S. [OSCURATO:PERSONA], 15, piano III, int. 10, accorgendosi, poi, che il Comune di Napoli aveva errato a riportare l’inesatto dato dell’interno n. 11, in luogo del corretto interno n. 10, tanto da indurre il ricorrente ad instaurare dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio contrassegnato con il n. 26191/2019 di ruolo generale per la rettifica della residenza anagrafica, chiedendo, per tale motivo, alla Commissione Tributaria di sospendere il procedimento; - di aver fornito prova documentale dei versamenti dell’imposta sull’appartamento contrassegnato con l’interno n. 11 per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, eseguiti dal figlio del predetto, il quale non godeva di alcun beneficio relativo all’abitazione principale; - di essere, quindi, titolare del diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta in quanto usufruttuario del cespite sito alla via S. [OSCURATO:PERSONA], 15, identificato con l’interno n. 10 adibito ad abitazione principale, non disponendo di alcuna altra proprietà immobiliare sul territorio nazionale; - la Commissione aveva omesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e cioè di non aver tenuto conto della circostanza dell’errore in cui è incorso l’ufficiale di stato civile il cui accertamento era ancora oggetto di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n.r.g. 26191/2019); -erroneamente la Commissione non aveva sospeso il procedimento, in attesa della decisione del Tribunale sulla causa avente ad oggetto l’accertamento della residenza anagrafica del contribuente, avente natura pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.

2. nel secondo giudizio (recante il n. 4561/2022 di ruolo generale), il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione: a. con il primo motivo essi, la difesa del contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestando la sentenza impugnata per gli stessi motivi di cui sopra; b. con la seconda censura l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando che la Commissione regionale, diversamente da quanto disposto da altri giudici in relazione ad altro anno di imposta, non aveva sospeso il giudizio in attesa della decisione della causa avente ad oggetto l’accertamento della reale residenza anagrafica del contribuente.;

3. va preliminarmente disposta la riunione al giudizio recante il n. 2251/2022 di ruolo generale di quello contrassegnato con il n. 4561/2022 di ruolo generale per connessione soggettiva ed oggettiva, siccome intercorrenti tra le medesime parti, aventi lo stesso oggetto (IMU sia pure per differenti annualità) e ponendo le medesime questioni giuridiche;

4. va chiarito che anche nel primo ricorso, sia pure articolato in unico motivo, l’istante ha censurato la decisione impugnata anche per la mancata sospensione del giudizio nella parte in cui, dopo aver dedotto di aver chiesto al Giudice regionale di sospendere il giudizio, ha lamentato che «[…] il giudice a quo, dovendo attendere la risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, avrebbe dovuto fare corretta applicazione dell’art. 295 c.p.c. e procedere alla sospensione del giudizio in attesa dell’esito di quello pendente innanzi al Tribunale di Napoli e finalizzato all’accertamento dell’effettiva residenza dell’odierno ricorrente.

Infatti, qualora il Tribunale di Napoli dovesse accertare la residenza anagrafica dell’odierno ricorrente all’int. 10, si verificherebbe la presenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale, ovvero, la dimora e la residenza anagrafica»;

5. il giudizio ordinario di cui alla sentenza n. 3815/2023, con cui il Tribunale di Napoli ha accertato la residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo intercorrente tra il 21 maggio 2013 ed il 15 maggio 2016 nell’interno n. 10 dello stabile sito in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è stata resa tra il contribuente ed il Ministero dell’Interno;

6. ricorre la rilevanza nomofilattica della questione, di natura processuale, volta a stabilire se la pendenza del predetto giudizio ordinario tra parti formalmente diverse da quello tributario - come nella specie - ed avente l’accertamento della residenza anagrafica del contribuente coinvolga o meno una questione di stato nei termini considerati dall’art. 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai fini della sospensione necessaria del processo;

7. tanto giustifica il rinvio delle cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2251/2022 del ruolo generale, proposto DA G ALLUCCIO G IOVANNI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S22 F839 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1943 ed ivi residente alla via Arenaccia, 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75H20 F839 K), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56R70 F839 F), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio legale Leone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4910/25/21 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9 giugno 2021, non notificata; NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 4561/2022 del ruolo generale, proposto DA G ALLUCCIO G IOVANNI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S22 F839 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1943 ed ivi residente alla via Arenaccia, 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75H20 F839 K), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S03 G273 Z), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio legale Leone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5631/25/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 5 luglio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia nel procedimento n. 2251/2022 di ruolo generale è l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 indicato in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso dell’unità immobiliare sita in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano terzo, int. 10, ritenuta non costituire l’abitazione principale del contribuente; 1.1. la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5499/8/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, richiamando, preliminarmente, il principio espresso da questa Corte con la pronuncia del 9 ottobre 2020, n. 21873 (secondo cui «in tema di ICI e di IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.lgs, 504/1992, come modif. dall’art.1 co. 173, lett. B, della l. n. 296/2006 per l’abitazione principale, per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative»), considerando, poi, nel merito che l’evidenza anagrafica, che attestava la residenza anagrafica del contribuente nell’attiguo, ma separato interno 11 del medesimo fabbricato, non era stata superata da elementi di prova contraria, ritenendo sul punto di non sospendere il procedimento, in attesa della decisione del giudizio concernente l’azione di accertamento sull’effettiva residenza del ricorrente, tenuto conto che non era ipotizzabile la fondatezza della relativa domanda. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 10 gennaio 2022 (lunedì), sulla base di un unico motivo, depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.; 1.3. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso notificato il 17 febbraio 2022; 2. oggetto di controversia nel giudizio 4561/2022 di ruolo generale è l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 indicato in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso dell’unità immobiliare sita in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano terzo, int. 10, ritenuta non costituire l’abitazione principale del contribuente; 2.1. la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5498/8/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, osservando, preliminarmente, che il contribuente si era limitato a riproporre in sede di appello il medesimo contenuto del ricorso principale, senza esporre critiche alla sentenza impugnata, considerando, poi, di non poter accogliere la richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della decisione del giudizio concernente l’azione di accertamento sull’effettiva residenza del ricorrente giudizio, non ricorrendo tra gli stessi una relazione di pregiudizialità-dipendenza e ritenendo, nel merito, che non fossero stati offerti elementi di prova idonei a superare la presunzione di rispondenza alla relata della certificazione anagrafica ed in particolare che l’abitazione di cui all’interno 10 fosse stata adibita a dimora abituale del contribuente; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 7 febbraio 2022 (lunedì), sulla base di due motivi, depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.; 2.3. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso notificato il 18 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA] : 1. nel primo giudizio (recante il n. 2251/2022 di ruolo generale), con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la difesa del contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostenendo: -di aver offerto prova documentale di essere stato proprietario, fino al 19 giugno 2013, degli immobili alla via S. [OSCURATO:PERSONA] (int. 10 e int. 11) e di aver donato, in pari data, al figlio l’interno 11 e la nuda proprietà dell’interno 10, riservandosi l’usufrutto su tale ultimo cespite, avendo in precedenza già provveduto, in data 21 maggio 2013, a trasferire la propria residenza anagrafica alla via S. [OSCURATO:PERSONA], 15, piano III, int. 10, accorgendosi, poi, che il Comune di Napoli aveva errato a riportare l’inesatto dato dell’interno n. 11, in luogo del corretto interno n. 10, tanto da indurre il ricorrente ad instaurare dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio contrassegnato con il n. 26191/2019 di ruolo generale per la rettifica della residenza anagrafica, chiedendo, per tale motivo, alla Commissione Tributaria di sospendere il procedimento; - di aver fornito prova documentale dei versamenti dell’imposta sull’appartamento contrassegnato con l’interno n. 11 per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, eseguiti dal figlio del predetto, il quale non godeva di alcun beneficio relativo all’abitazione principale; - di essere, quindi, titolare del diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta in quanto usufruttuario del cespite sito alla via S. [OSCURATO:PERSONA], 15, identificato con l’interno n. 10 adibito ad abitazione principale, non disponendo di alcuna altra proprietà immobiliare sul territorio nazionale; - la Commissione aveva omesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e cioè di non aver tenuto conto della circostanza dell’errore in cui è incorso l’ufficiale di stato civile il cui accertamento era ancora oggetto di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n.r.g. 26191/2019); -erroneamente la Commissione non aveva sospeso il procedimento, in attesa della decisione del Tribunale sulla causa avente ad oggetto l’accertamento della residenza anagrafica del contribuente, avente natura pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. 2. nel secondo giudizio (recante il n. 4561/2022 di ruolo generale), il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione: a. con il primo motivo essi, la difesa del contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestando la sentenza impugnata per gli stessi motivi di cui sopra; b. con la seconda censura l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando che la Commissione regionale, diversamente da quanto disposto da altri giudici in relazione ad altro anno di imposta, non aveva sospeso il giudizio in attesa della decisione della causa avente ad oggetto l’accertamento della reale residenza anagrafica del contribuente.; 3. va preliminarmente disposta la riunione al giudizio recante il n. 2251/2022 di ruolo generale di quello contrassegnato con il n. 4561/2022 di ruolo generale per connessione soggettiva ed oggettiva, siccome intercorrenti tra le medesime parti, aventi lo stesso oggetto (IMU sia pure per differenti annualità) e ponendo le medesime questioni giuridiche; 4. va chiarito che anche nel primo ricorso, sia pure articolato in unico motivo, l’istante ha censurato la decisione impugnata anche per la mancata sospensione del giudizio nella parte in cui, dopo aver dedotto di aver chiesto al Giudice regionale di sospendere il giudizio, ha lamentato che «[…] il giudice a quo, dovendo attendere la risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, avrebbe dovuto fare corretta applicazione dell’art. 295 c.p.c. e procedere alla sospensione del giudizio in attesa dell’esito di quello pendente innanzi al Tribunale di Napoli e finalizzato all’accertamento dell’effettiva residenza dell’odierno ricorrente. Infatti, qualora il Tribunale di Napoli dovesse accertare la residenza anagrafica dell’odierno ricorrente all’int. 10, si verificherebbe la presenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale, ovvero, la dimora e la residenza anagrafica»; 5. il giudizio ordinario di cui alla sentenza n. 3815/2023, con cui il Tribunale di Napoli ha accertato la residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo intercorrente tra il 21 maggio 2013 ed il 15 maggio 2016 nell’interno n. 10 dello stabile sito in Napoli, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è stata resa tra il contribuente ed il Ministero dell’Interno; 6. ricorre la rilevanza nomofilattica della questione, di natura processuale, volta a stabilire se la pendenza del predetto giudizio ordinario tra parti formalmente diverse da quello tributario - come nella specie - ed avente l’accertamento della residenza anagrafica del contribuente coinvolga o meno una questione di stato nei termini considerati dall’art. 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai fini della sospensione necessaria del processo; 7. tanto giustifica il rinvio delle cau
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