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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21307/2023

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DINANZA sul ricorso iscritto al n.5461 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al r icorso, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - Oggetto: dazi –rappresentante diretto – responsabilità –sanzioni - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, n. 5613/03/2019, depositata in data26 giugno 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Doganeaveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , nella sua qualità di spedizioniere e rappresentante diretto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], un atto di irrogazione delle sanzioni a titolo di responsabilità solidale per essere stato autore materiale della sottofatturazione del valore della merce importata; avverso l’atto sanzionatorio il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto il contribuente, attesa la sua qualifica professionale, era tenuto a controllarecon diligenza la corrispondenza tra la dichiarazione presentata alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore; era corretta, inoltre, la rideterminazione del valore di transazione dichiarato, sussistendo fondati dubbi sula veridicità dello stesso ed avendo correttamente l’ufficio doganale fatto riferimento alla banca dati Cognos/Merce; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a sette motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione del giudice di primo grado sul motivo di ricorso inerente la contestazione dell’assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dell’importo della sanzione irrogata; il motivo è fondato; parte ricorrente ha assolto all’onere di specificità del motivo, avendo specificamente indicato quale era la ragione di doglianza in ordine alla non determinatezza dell’importo chiesto a titolo di sanzioni (vd. pag. 9 e 10 del ricorso) proposta sia in primogrado (primo motivo di ricorso) che in secondo grado(quinto motivo), consentendo a questa Corte di apprezzare la ragione della censura; ciò precisato, non può ragionarsi, come invece eccepita dalla controricorrente, che sul punto il giudice del gravame si sia pronunciato implicitamente, posto che il rigetto implicito può ipotizzarsi solo laddove sia chiaramente percepibile che il motivo di impugnazione sia stato effettivamente considerato e ritenuto infondato, il che si realizza solo se lo svolgersi della motivazione propone argomentazioni incompatibili con quelle formulate dal reclamante; tale situazione, per contro, non è ipotizzabilenel caso di specie in cui la decisione del giudice del gravame ha avuto solo riguardo ad altri profili e, segnatamente, quelli afferenti al regime di responsabilità dello spedizioniere che ha effettuato la dichiarazione in dogana quale dichiarante doganale, senza che, d’altro lato, risulti alcun riferimento specifico al contenuto ed alla correttezza dell’atto di contestazione delle sanzioni rispetto alle norme che ne disciplinano i requisiti necessari; ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, avendo effettivamente il giudice del gravame omesso ogni considerazione in ordine alla questione prospettata;l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 16, d.lgs. n. 472/1997, in quanto l’atto di contestazione non contiene i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni; per ragioni di priorità logico sistematica si ritiene di dovere esaminare unitariamente il terzoe il sesto motivo di ricorso; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 472/1997; in particolare,evidenzia parte ricorrente che la previsione normativa in esame presuppone la prova della colpevolezza, mentre il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che sussisterebbe unapresunzione di responsabilità basata sulle caratteristiche proprie dell’attività dello spedizioniere e sulla circostanza che lo stesso è un professionista qualificato, mentre avrebbe dovuto accertare la sua eventuale condotta cosciente e volontaria; evidenzia parte ricorrente che, diversamente ragionando, si perverrebbe all’affermazione di una responsabilità oggettiva dello spedizioniere che risponderebbe, sotto il profilo sanzionatorio, unicamente per il solo fatto della qualifica rivestita e indipendentemente dal contributo apportato alla fattispecie elusiva e senza considerare che il contribuente non aveva alcun potere di indagare sulla corrispondenza del valore della merce indicato in fattura rispetto a quello effettivamente corrispostodall’acquirente; con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000, dell’art. 38, TULD, dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 in rapporto con gl i artt. 2 e 10, d.lgs. n. 472/1997, con l’art. 7, d.l. n. 269/2003e con l’art. 1388, cod. civ.;evidenzia parte ricorrente che le previsioni di cui all’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000 non hanno la funzione di disciplinare l’aspetto sanzionatorio connesso alle violazioni doganali ma solo i soggetti potenzialmente legittimati passivi dell’obbligazione tributaria, mentre in materia sanzionatoria vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione; peraltro, il disposto di cui all’art. 11, d.lgs. n. 472/1997 non è stato correttamente posto a fondamento della decisione ai fini della individuazione della responsabilità del contribuente nel pagamento della sanzione, poiché comporterebbe, anche in questo caso, una attribuzione di responsabilità che prescinda dalla verifica di una effettiva colpevolezza in quanto meramente presunta; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; la questione di fondo che occorre esaminare ha riguardo al profilo della sussistenza dei presupposti per potere ritenere applicabile la sanzione nei confronti del rappresentante diretto quando la merce importata sia risultata avere un valore difforme da quellodi transazione dichiarato in dogana; va osservato, a tal proposito, che i piani relativi, da un lato, alla responsabilità relativa al pagamento del tributo e, d’altro lato, alla applicabilità della sanzione, sono correlati tra di essi, nel senso che, una volta esclusa la sussistenza di un obbligo di pagamento del maggior dazio dovuto non può, correlativamente, ipotizzarsi la applicabilità della sanzione, non sussistendo il presupposto oggettivo per la sua irrogazione; è dunque necessario verificare se, in caso di rettifica del valore della merce dichiarata in dogana, possa dirsi sussistente la legittimazione passiva, in via solidale con l’importatore,dello spedizioniere che abbia operato in rappresentanza diretta;la questione è stata risolta dal giudice del gravame nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale del contribuentein quanto, essendo tenuto ad asseverare i dati delle dichiarazioni presentate agli uffici doganali, ha correlativamente un obbligo di verificare la corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano, attestando che l’operazione doganale è regolare, completa dei documenti necessari e rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigenteper potere essere effettuata; sicché, procedendo da tale impostazione di fondo, il giudice del gravame perviene alla considerazione conclusiva che eventuali errori od omissioni inerenti alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché attinenti all’idoneità e validità dei documenti allegati alle dichiarazioni, comportano la responsabilità solidale del rappresentante diretto, poiché “pur non potendo avere lo spedizioniere una conoscenza diretta della merce presentata in dogana, lo stesso aveva pur sempre il dovere di verificare, in base alla specifica esperienza professionale, che i dati riportati nella bolletta doganale corrispondessero a quelli risultanti dalle fatture e dalla documentazione relativa alla merce importata, il che è mancato nella fattispecie”; inoltre, il comportamento negligente viene accertato in base alla considerazione che il contribuente aveva “asseverato i dati riportati nella bolletta doganale, pur non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per determinare correttamente la base imponibile dei diritti doganali”; in sostanza, la responsabilità dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta è stata configurata sulla base di un suo comportamento non diligente, non avendo assolto al suo obbligo di controllo della corrispondenza tra il valore della merce dichiarata in dogana e quello effettivo, nonostante che questi non avesse a disposizione tutti gli elementi idonei per potere procedere a tale verifica; tale impostazione, tuttavia, non è corretta, in quanto non rispondente ai principi espressi da questa Corte in ordine ai limiti ed ai presupposti per la configurabilità di una responsabilità solidale dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta; con la pronuncia 16 marzo 2020, n. 7258 questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli.

Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata"; pertanto, la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza diretta non è configurabile nel caso in cui questi si sia limitato a depositare la dichiarazione che sia stata predisposta dall’importatore; una sua responsabilità non può sorgere un via presuntiva per il solo fatto di avere asseverato i dati contenuti nella dichiarazione doganale; una sua eventuale responsabilità può essere, eventualmente accertata solo quando l’amministrazione doganale abbia dato prova che sia stato lo stesso spedizioniere che operi in rappresentanza diretta a fornire i dati di cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità o l’incompletezza o la non veridicità o abbia eventualmente allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, in quanto solo in questo caso, nella visione sostanzialistica che ispira Codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, può ritenersi che abbia partecipato in qualche modo alla dichiarazione di importazione avendo egli fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, e, dunque, può dirsi che abbia assunto la qualifica di debitore, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali; in sostanza, la previsione di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 21372000, deve essere interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis, sicché lo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti; la pronuncia del giudice del gravame non è conforme ai suddetti principi, avendo ritenuto sussistente la responsabilità solidale del contribuente, nella sua qualità di spedizioniere in rappresentanza diretta, per il solo fatto di avere asseverato i dati riportati nella bolletta doganale e non avendo controllato la effettività dei valori dichiarati in dogana; l’accoglimento del terzo e sesto motiv o di ricorso comportano l’assorbimento:del quarto motivo , con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per non avere esaminati il fatto decisivo consistente nella circostanza che la richiesta della documentazione ritenuta necessaria per la verifica dell’effettivo valore della merce era stata rivolta solo all’importatore e non al contribuente e che, inoltre, la contestazione dell’amministrazione doganale non era stata basata sul comportamento negligente del contribuente; del quintomotivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione del giudice di primo grado sul motivo di ricorso relativo all’omessa applicazione e conseguente violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7, l. n. 326/2003; nonché del settimo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancanza assoluta della motivazione in relazione all’affermata legittimità della rettifica in punto di valore, in rapporto all’adozione del provvedimento sanzionatorio; in conclusione, sono fondati il primo, terzo e sesto motivo di ricorso , assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo, terzo e sesto motivo di ricorso , assorbiti i restanti, cassa la sentenza ce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n.5461 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al r icorso, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - Oggetto: dazi –rappresentante diretto – responsabilità –sanzioni - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, n. 5613/03/2019, depositata in data26 giugno 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 5 maggio 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Doganeaveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , nella sua qualità di spedizioniere e rappresentante diretto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], un atto di irrogazione delle sanzioni a titolo di responsabilità solidale per essere stato autore materiale della sottofatturazione del valore della merce importata; avverso l’atto sanzionatorio il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto il contribuente, attesa la sua qualifica professionale, era tenuto a controllarecon diligenza la corrispondenza tra la dichiarazione presentata alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall’imprenditore; era corretta, inoltre, la rideterminazione del valore di transazione dichiarato, sussistendo fondati dubbi sula veridicità dello stesso ed avendo correttamente l’ufficio doganale fatto riferimento alla banca dati Cognos/Merce; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a sette motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione del giudice di primo grado sul motivo di ricorso inerente la contestazione dell’assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dell’importo della sanzione irrogata; il motivo è fondato; parte ricorrente ha assolto all’onere di specificità del motivo, avendo specificamente indicato quale era la ragione di doglianza in ordine alla non determinatezza dell’importo chiesto a titolo di sanzioni (vd. pag. 9 e 10 del ricorso) proposta sia in primogrado (primo motivo di ricorso) che in secondo grado(quinto motivo), consentendo a questa Corte di apprezzare la ragione della censura; ciò precisato, non può ragionarsi, come invece eccepita dalla controricorrente, che sul punto il giudice del gravame si sia pronunciato implicitamente, posto che il rigetto implicito può ipotizzarsi solo laddove sia chiaramente percepibile che il motivo di impugnazione sia stato effettivamente considerato e ritenuto infondato, il che si realizza solo se lo svolgersi della motivazione propone argomentazioni incompatibili con quelle formulate dal reclamante; tale situazione, per contro, non è ipotizzabilenel caso di specie in cui la decisione del giudice del gravame ha avuto solo riguardo ad altri profili e, segnatamente, quelli afferenti al regime di responsabilità dello spedizioniere che ha effettuato la dichiarazione in dogana quale dichiarante doganale, senza che, d’altro lato, risulti alcun riferimento specifico al contenuto ed alla correttezza dell’atto di contestazione delle sanzioni rispetto alle norme che ne disciplinano i requisiti necessari; ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, avendo effettivamente il giudice del gravame omesso ogni considerazione in ordine alla questione prospettata;l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 16, d.lgs. n. 472/1997, in quanto l’atto di contestazione non contiene i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni; per ragioni di priorità logico sistematica si ritiene di dovere esaminare unitariamente il terzoe il sesto motivo di ricorso; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 472/1997; in particolare,evidenzia parte ricorrente che la previsione normativa in esame presuppone la prova della colpevolezza, mentre il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che sussisterebbe unapresunzione di responsabilità basata sulle caratteristiche proprie dell’attività dello spedizioniere e sulla circostanza che lo stesso è un professionista qualificato, mentre avrebbe dovuto accertare la sua eventuale condotta cosciente e volontaria; evidenzia parte ricorrente che, diversamente ragionando, si perverrebbe all’affermazione di una responsabilità oggettiva dello spedizioniere che risponderebbe, sotto il profilo sanzionatorio, unicamente per il solo fatto della qualifica rivestita e indipendentemente dal contributo apportato alla fattispecie elusiva e senza considerare che il contribuente non aveva alcun potere di indagare sulla corrispondenza del valore della merce indicato in fattura rispetto a quello effettivamente corrispostodall’acquirente; con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000, dell’art. 38, TULD, dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 in rapporto con gl i artt. 2 e 10, d.lgs. n. 472/1997, con l’art. 7, d.l. n. 269/2003e con l’art. 1388, cod. civ.;evidenzia parte ricorrente che le previsioni di cui all’art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000 non hanno la funzione di disciplinare l’aspetto sanzionatorio connesso alle violazioni doganali ma solo i soggetti potenzialmente legittimati passivi dell’obbligazione tributaria, mentre in materia sanzionatoria vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione; peraltro, il disposto di cui all’art. 11, d.lgs. n. 472/1997 non è stato correttamente posto a fondamento della decisione ai fini della individuazione della responsabilità del contribuente nel pagamento della sanzione, poiché comporterebbe, anche in questo caso, una attribuzione di responsabilità che prescinda dalla verifica di una effettiva colpevolezza in quanto meramente presunta; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; la questione di fondo che occorre esaminare ha riguardo al profilo della sussistenza dei presupposti per potere ritenere applicabile la sanzione nei confronti del rappresentante diretto quando la merce importata sia risultata avere un valore difforme da quellodi transazione dichiarato in dogana; va osservato, a tal proposito, che i piani relativi, da un lato, alla responsabilità relativa al pagamento del tributo e, d’altro lato, alla applicabilità della sanzione, sono correlati tra di essi, nel senso che, una volta esclusa la sussistenza di un obbligo di pagamento del maggior dazio dovuto non può, correlativamente, ipotizzarsi la applicabilità della sanzione, non sussistendo il presupposto oggettivo per la sua irrogazione; è dunque necessario verificare se, in caso di rettifica del valore della merce dichiarata in dogana, possa dirsi sussistente la legittimazione passiva, in via solidale con l’importatore,dello spedizioniere che abbia operato in rappresentanza diretta;la questione è stata risolta dal giudice del gravame nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale del contribuentein quanto, essendo tenuto ad asseverare i dati delle dichiarazioni presentate agli uffici doganali, ha correlativamente un obbligo di verificare la corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano, attestando che l’operazione doganale è regolare, completa dei documenti necessari e rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigenteper potere essere effettuata; sicché, procedendo da tale impostazione di fondo, il giudice del gravame perviene alla considerazione conclusiva che eventuali errori od omissioni inerenti alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché attinenti all’idoneità e validità dei documenti allegati alle dichiarazioni, comportano la responsabilità solidale del rappresentante diretto, poiché “pur non potendo avere lo spedizioniere una conoscenza diretta della merce presentata in dogana, lo stesso aveva pur sempre il dovere di verificare, in base alla specifica esperienza professionale, che i dati riportati nella bolletta doganale corrispondessero a quelli risultanti dalle fatture e dalla documentazione relativa alla merce importata, il che è mancato nella fattispecie”; inoltre, il comportamento negligente viene accertato in base alla considerazione che il contribuente aveva “asseverato i dati riportati nella bolletta doganale, pur non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per determinare correttamente la base imponibile dei diritti doganali”; in sostanza, la responsabilità dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta è stata configurata sulla base di un suo comportamento non diligente, non avendo assolto al suo obbligo di controllo della corrispondenza tra il valore della merce dichiarata in dogana e quello effettivo, nonostante che questi non avesse a disposizione tutti gli elementi idonei per potere procedere a tale verifica; tale impostazione, tuttavia, non è corretta, in quanto non rispondente ai principi espressi da questa Corte in ordine ai limiti ed ai presupposti per la configurabilità di una responsabilità solidale dello spedizioniere che ha operato in rappresentanza diretta; con la pronuncia 16 marzo 2020, n. 7258 questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata"; pertanto, la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza diretta non è configurabile nel caso in cui questi si sia limitato a depositare la dichiarazione che sia stata predisposta dall’importatore; una sua responsabilità non può sorgere un via presuntiva per il solo fatto di avere asseverato i dati contenuti nella dichiarazione doganale; una sua eventuale responsabilità può essere, eventualmente accertata solo quando l’amministrazione doganale abbia dato prova che sia stato lo stesso spedizioniere che operi in rappresentanza diretta a fornire i dati di cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità o l’incompletezza o la non veridicità o abbia eventualmente allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, in quanto solo in questo caso, nella visione sostanzialistica che ispira Codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, può ritenersi che abbia partecipato in qualche modo alla dichiarazione di importazione avendo egli fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, e, dunque, può dirsi che abbia assunto la qualifica di debitore, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali; in sostanza, la previsione di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 21372000, deve essere interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis, sicché lo spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti; la pronuncia del giudice del gravame non è conforme ai suddetti principi, avendo ritenuto sussistente la responsabilità solidale del contribuente, nella sua qualità di spedizioniere in rappresentanza diretta, per il solo fatto di avere asseverato i dati riportati nella bolletta doganale e non avendo controllato la effettività dei valori dichiarati in dogana; l’accoglimento del terzo e sesto motiv o di ricorso comportano l’assorbimento:del quarto motivo , con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per non avere esaminati il fatto decisivo consistente nella circostanza che la richiesta della documentazione ritenuta necessaria per la verifica dell’effettivo valore della merce era stata rivolta solo all’importatore e non al contribuente e che, inoltre, la contestazione dell’amministrazione doganale non era stata basata sul comportamento negligente del contribuente; del quintomotivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata statuizione del giudice di primo grado sul motivo di ricorso relativo all’omessa applicazione e conseguente violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7, l. n. 326/2003; nonché del settimo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancanza assoluta della motivazione in relazione all’affermata legittimità della rettifica in punto di valore, in rapporto all’adozione del provvedimento sanzionatorio; in conclusione, sono fondati il primo, terzo e sesto motivo di ricorso , assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo, terzo e sesto motivo di ricorso , assorbiti i restanti, cassa la sentenza ce
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