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CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 23177/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2046/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.

FARAVELLI n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e di fend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4929/2017 depositata il 19/07/2017, R.G. n. 893/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di una somma corrispondente alla retribuzione relativa al mese di maggio 2013; la pretesa è stata fondata sulla inefficacia - giudizialmente accertata con statuizione divenuta definitiva nelle more del giudizio di appello - della cessione del ramo di azienda (al quale era addetto il lavoratore) alla società TNT Logistic Italia r.l., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo [OSCURATO:SOCIETA].; l’intimato ha resistito con controricorso; Considerato che

1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore; in relazione al motivo di ricorso il collegio osserva quanto segue:

2. con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’Evidente e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre accessori; premesso che l’Evidente aveva esercitato l’ opzione in luogo di reintegra deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva qualificato come di natura retributiva e non risarcitoria il credito azionato dal lavoratore e non aveva, pertanto, detratto quanto spettante all’Evidente in conseguenza della sentenza passata in giudicato;

3. il motivo è infondato;

3.1. il giudice di appello, espressamente affrontando il tema della natura retributiva o risarcitoria della pretesa azionata dall’Evidente, ha ritenuto che le difese da questi spiegate nel giudizio di opposizione confermassero la natura retributiva e non risarcitoria del diritto fatto valere in via monitoria; l’odierno controricorrente si era, infatti, dilungato ampiamente proprio sulla qualificazione della domanda negando decisamente di volere attribuire alla stessa una valenza risarcitoria e sottolineando, viceversa, che il proprio diritto era fondato sul deliberato inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., laquale non poteva sottrarsi ai propri obblighi nel caso in cui la controprestazione non era stata resa per fatto non imputabile ad esso lavoratore;

3.2. la qualificazione come retributiva della pretesa fatta valere dall’Evidente, frutto di interpretazione della originaria domanda , interpretazione istituzionalmente riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass.n. 19670/2006, n. 3678/1999, n. 10101/1998 ), nello specifico neppure formalmente prospettato, non risulta validamente censurata dall’odierna ricorrente;

3.3. la società [OSCURATO:SOCIETA] non si confronta, infatti, specificamente con l’accertamento alla base del decisum ma si limita a contrapporre alla qualificazione fatta propria dal Giudice di appello argomentazioni in diritto che risultano superate da recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte ai quali si ritiene di dare continuità;

3.4. il giudice di legittimità ha, infatti, chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità del rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.

Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare.

Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod. civ. in termini di duplicità di rapporti di lavoro è l'affermazione della inidoneità delle vicende relative al rapporto (di fatto) instaurato con la cessionaria ad incidere sul rapporto (giuridicamente continuato) con il soggetto cedente.

In questa prospettiva, in coerenza con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass.n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) maturati a partire da [OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 2990/2018, deve affermarsi che laddove venga accertata l'illegittimità della cessione di un ramo di azienda, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non vi è spazio per l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damnosu cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepitodal dipendente; in questa prospettiva l’assunto di [OSCURATO:SOCIETA]. in punto di detraibilità di quanto percepito dal lavoratore in conseguenza dell’esercizio dell’opzione per l’indennità in luogo di reintegra formulata in relazione ad altro e diverso rapporto di lavoro, si rivela priva di fondamento;

4. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese liquidate secondo soccombenza;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 d el 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite,che liquida in € 1.400,00 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15%e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2046/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e di fend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4929/2017 depositata il 19/07/2017, R.G. n. 893/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di una somma corrispondente alla retribuzione relativa al mese di maggio 2013; la pretesa è stata fondata sulla inefficacia - giudizialmente accertata con statuizione divenuta definitiva nelle more del giudizio di appello - della cessione del ramo di azienda (al quale era addetto il lavoratore) alla società TNT Logistic Italia r.l., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo [OSCURATO:SOCIETA].; l’intimato ha resistito con controricorso; Considerato che 1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore; in relazione al motivo di ricorso il collegio osserva quanto segue: 2. con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’Evidente e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre accessori; premesso che l’Evidente aveva esercitato l’ opzione in luogo di reintegra deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva qualificato come di natura retributiva e non risarcitoria il credito azionato dal lavoratore e non aveva, pertanto, detratto quanto spettante all’Evidente in conseguenza della sentenza passata in giudicato; 3. il motivo è infondato; 3.1. il giudice di appello, espressamente affrontando il tema della natura retributiva o risarcitoria della pretesa azionata dall’Evidente, ha ritenuto che le difese da questi spiegate nel giudizio di opposizione confermassero la natura retributiva e non risarcitoria del diritto fatto valere in via monitoria; l’odierno controricorrente si era, infatti, dilungato ampiamente proprio sulla qualificazione della domanda negando decisamente di volere attribuire alla stessa una valenza risarcitoria e sottolineando, viceversa, che il proprio diritto era fondato sul deliberato inadempimento contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]., laquale non poteva sottrarsi ai propri obblighi nel caso in cui la controprestazione non era stata resa per fatto non imputabile ad esso lavoratore; 3.2. la qualificazione come retributiva della pretesa fatta valere dall’Evidente, frutto di interpretazione della originaria domanda , interpretazione istituzionalmente riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass.n. 19670/2006, n. 3678/1999, n. 10101/1998 ), nello specifico neppure formalmente prospettato, non risulta validamente censurata dall’odierna ricorrente; 3.3. la società [OSCURATO:SOCIETA] non si confronta, infatti, specificamente con l’accertamento alla base del decisum ma si limita a contrapporre alla qualificazione fatta propria dal Giudice di appello argomentazioni in diritto che risultano superate da recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte ai quali si ritiene di dare continuità; 3.4. il giudice di legittimità ha, infatti, chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità del rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod. civ. in termini di duplicità di rapporti di lavoro è l'affermazione della inidoneità delle vicende relative al rapporto (di fatto) instaurato con la cessionaria ad incidere sul rapporto (giuridicamente continuato) con il soggetto cedente. In questa prospettiva, in coerenza con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass.n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) maturati a partire da [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 2990/2018, deve affermarsi che laddove venga accertata l'illegittimità della cessione di un ramo di azienda, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non vi è spazio per l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damnosu cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepitodal dipendente; in questa prospettiva l’assunto di [OSCURATO:SOCIETA]. in punto di detraibilità di quanto percepito dal lavoratore in conseguenza dell’esercizio dell’opzione per l’indennità in luogo di reintegra formulata in relazione ad altro e diverso rapporto di lavoro, si rivela priva di fondamento; 4. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese liquidate secondo soccombenza; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 d el 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite,che liquida in € 1.400,00 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15%e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
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