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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 13201/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nr. 27093-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 5686/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. la società [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al dipendente in data 20 gennaio 2020;

2. instauratosi il contraddittorio, il [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e, con ordinanza del 15 settembre 2020, il Tribunale, “ritenuta la propria competenza”, ha invitato le parti a ricercare una soluzione transattiva, rinviando innanzi a sé per il prosieguo;

3. avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza con un motivo di ricorso; ha resistito la società con controricorso;

4. il P.G. ha concluso come innanzi e la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c., ritenendo la Ric. 2020 n. 27093 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 competenza del Tribunale di Bologna, nonostante il rapporto di lavoro con la società fosse sorto a [OSCURATO:PERSONA] e la prestazione lavorativa fosse stata ivi resa;

2. il ricorso è infondato, anche sulla scorta di Cass. n. 21762 del 2020, in analogo contenzioso avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento; nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v.

Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530 del 2012); nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Bologna, ufficio ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società situata nella provincia del capoluogo emiliano; orbene, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto Ric. 2020 n. 27093 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n.17311 del 2018); l'onere dell’eccipiente non può essere soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l'alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell'uno rispetto all'altro e la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 21762/2020 cit.);

3. nel caso che ci occupa il ricorrente contesta solo in parte i tre fori territoriali dell’art. 413 c.p.c. e non contesta efficacemente che la società abbia sede in provincia di Bologna, per cui il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, con prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020);.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese al definitivo.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 27093 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27093 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nr. 27093-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 5686/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al dipendente in data 20 gennaio 2020; 2. instauratosi il contraddittorio, il [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e, con ordinanza del 15 settembre 2020, il Tribunale, “ritenuta la propria competenza”, ha invitato le parti a ricercare una soluzione transattiva, rinviando innanzi a sé per il prosieguo; 3. avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza con un motivo di ricorso; ha resistito la società con controricorso; 4. il P.G. ha concluso come innanzi e la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c., ritenendo la Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 competenza del Tribunale di Bologna, nonostante il rapporto di lavoro con la società fosse sorto a [OSCURATO:PERSONA] e la prestazione lavorativa fosse stata ivi resa; 2. il ricorso è infondato, anche sulla scorta di Cass. n. 21762 del 2020, in analogo contenzioso avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento; nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530 del 2012); nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Bologna, ufficio ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società situata nella provincia del capoluogo emiliano; orbene, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n.17311 del 2018); l'onere dell’eccipiente non può essere soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l'alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell'uno rispetto all'altro e la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 21762/2020 cit.); 3. nel caso che ci occupa il ricorrente contesta solo in parte i tre fori territoriali dell’art. 413 c.p.c. e non contesta efficacemente che la società abbia sede in provincia di Bologna, per cui il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, con prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O
Sentenza Cassazione n. 13201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris