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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 06788/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17275/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, emessa nel proc.n. 17202/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato istanza di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, che, rigettato il primo motivo del ricorso della predetta società e dichiarato assorbito il secondo, aveva condannato la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese di lite, le quali erano state liquidate - « in relazione all’ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto» (oltre 286 milioni di Euro) - in € 80.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; −l’istanza si fonda sulla pretesa erroneità dell’importo liquidato che – ad avviso della ricorrente -non riflette il corretto valore della causa, il quale non è costituito dall’intero credito erariale azionato, bensì dal valore dei beni mobili effettivamente pignorati (€ 41.097,00), con conseguente necessità di applicare un diverso parametro tariffario; −Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contrasta to l’istanza avversaria affermandone l’inammissibilità; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. è inammissibile, poiché non investe un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, ma mira, in realtà, a ottenere una revisione del criterio di liquidazione delle spese consapevolmente adot- tato dalla Corte ed esplicitato in quanto tale; −il procedimento di correzione è circoscritto alle ipotesi di mera svista percettiva o grafica, ossia a divergenze tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione formale, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione; non può essere utilizzato come strumento surrettizio per otte- nere una diversa statuizione su un capo della pronuncia; −nel caso di specie, la ricorrente non denuncia una incongruenza in- terna, un refuso o un errore di trascrizione dell’importo, bensì contesta che la liquidazione delle spese sia stata parametrata allo scaglione riferito al credito per cui era stato eseguito il pignoramento (oltre 286 milioni di Euro), anziché al valore dei beni pignorati: siffatta richiesta implica, però, non già la correzione di un lapsus calami, bensì la rimeditazione di un articolato ed esplicito giudizio valutativo che ha condotto la Corte a individuare il para- metro di commisurazione delle spese e, dunque, investe direttamente il contenuto decisorio della pronuncia; −in ogni caso, il criterio applicato era pienamente coerente con i criteri enunciati in giurisprudenza (per tutte: Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878), poiché gli effetti economici dell’opposizione venivano individuati nel valore del credito per cui si era proceduto in executivis; −per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez.

U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17275/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, emessa nel proc.n. 17202/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato istanza di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, che, rigettato il primo motivo del ricorso della predetta società e dichiarato assorbito il secondo, aveva condannato la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese di lite, le quali erano state liquidate - « in relazione all’ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto» (oltre 286 milioni di Euro) - in € 80.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; −l’istanza si fonda sulla pretesa erroneità dell’importo liquidato che – ad avviso della ricorrente -non riflette il corretto valore della causa, il quale non è costituito dall’intero credito erariale azionato, bensì dal valore dei beni mobili effettivamente pignorati (€ 41.097,00), con conseguente necessità di applicare un diverso parametro tariffario; −Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contrasta to l’istanza avversaria affermandone l’inammissibilità; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. è inammissibile, poiché non investe un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, ma mira, in realtà, a ottenere una revisione del criterio di liquidazione delle spese consapevolmente adot- tato dalla Corte ed esplicitato in quanto tale; −il procedimento di correzione è circoscritto alle ipotesi di mera svista percettiva o grafica, ossia a divergenze tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione formale, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione; non può essere utilizzato come strumento surrettizio per otte- nere una diversa statuizione su un capo della pronuncia; −nel caso di specie, la ricorrente non denuncia una incongruenza in- terna, un refuso o un errore di trascrizione dell’importo, bensì contesta che la liquidazione delle spese sia stata parametrata allo scaglione riferito al credito per cui era stato eseguito il pignoramento (oltre 286 milioni di Euro), anziché al valore dei beni pignorati: siffatta richiesta implica, però, non già la correzione di un lapsus calami, bensì la rimeditazione di un articolato ed esplicito giudizio valutativo che ha condotto la Corte a individuare il para- metro di commisurazione delle spese e, dunque, investe direttamente il contenuto decisorio della pronuncia; −in ogni caso, il criterio applicato era pienamente coerente con i criteri enunciati in giurisprudenza (per tutte: Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878), poiché gli effetti economici dell’opposizione venivano individuati nel valore del credito per cui si era proceduto in executivis; −per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso in Roma, nella camera
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