CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in pers ona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del questore pro tempore. INTIMATI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino formulava al Giudice di Pace di Torino istanza di terza prorogadel termine di trattenimento di Mohamed A b i d i, cittadino tunisino, presso il C.P.R. di Torino. 2.All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Mohamed A b i d i si opponeva alla prorog a. 3.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Torino faceva luogo alla prorogadel trattenimento per ulteriori trenta giorni . 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Mohamed A b i d i ; ne ha chiesto sullabase di cinqu e motivi la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino non hanno svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 14 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 4, 5e 5 bis del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente e/o inesistente. Premetteche all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al giudice di pace , come da memoria all’uopo depositata,si è opposto alla proroga per l’impossibilità di farvi luogo a motivo dell’indisponibilità di un vettore idoneo,per difetto di prova circa l’esistenza di un accordo tra Italia e Tunisiain materia di rimpatri, per mancanza di elementi concreti atti a rendere probabile l’identificazione in fase di proroga del trattenimento, per violazione dei termini massimidi trattenimento. Indi deduce che ilg.d.p., e con la statuizione in calce al verbale d’udienza e con l’impugnato provvedimento,per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo apparentemente in ordine alle specifiche censure sollevate in sede di convalida.Deduce che a fronte di un provvedimento restrittivo della libertà personale l’assolvimento dell’obbligo motivazionale viepiù si sarebbe imposto. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998. Premette che la terza proroga è vincolata all’esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l’Italia ed il paese d’origine dello straniero. Indi deduce che la Questura di Torino non ha né a llegato né provato l’esistenza di un simile accordo tra Italia e Tunisia. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, parr. 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE. Deduce che nella specie non sussistono concreti elementi che inducono a reputare probabile l’identificazione durante la terza prorogané si prospettano necessità correlate all’esigenza di organizzare le operazioni di rimpatrio. Deduce che ai fini della proroga non harilievo il suo rifiuto di sottoporsi al “tampone” nasofaringeo per la verifica della presenza del virus“Sars - Covid”. 9.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che alla proroga del trattenimento non può farsi luogo a motivo dell’impossibilità di reperire un vettore idoneoper il rimpatrio (così ricorso, pag. 15). 10.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 28 bisdel d.lgs. n. 25/2008.Deduce che il giudice di pace non ha tenuto conto del superamento dei termini massimi di trattenimento. 11.Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo, del terzo, del quarto e del quintomotivo. 12.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghequalora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”. 13.In ordine al surriferito disposto normativo q uesta Corte spiega che, i n tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla legge n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25875; Cass. (ord.) 11.1.2022, n. 610, secondo cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente). 14.Ebbene, al cospetto del suindicato dettato legislativo e nel s egno della summenzionata elaborazione giurisprudenziale è innegabile che l’impugnato provvedimento - tenuto conto che nella specie si versa in un’ipotesi di terza proroga- per nulla dà ragione dei concreti elementi che hanno ind otto a reputare probabile, durante il periodo di domandata proroga, l’identificazione del ricorrenteovvero che sono val si a so stanziare la necessità , durante il periodo di domandata proroga,di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; né, ulteriormente, l’impugnato provvedimento dà ragione dell’operatività di accordi in materia di rimpatri tra Italia e Tunisia, paese d’origine del ricorrente. Più esattamente, il giudice di pace si è limitatoa reputare sic et simpliciter fondate le motivazioni delle Questura di Torino (all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino deduceva che “la richiesta di proroga è motivata dalla mancanza di collaborazione da parte dello straniero e dal fatto che ha rifiutato di sottoporsi al tampone necessario per organizzare il rimpatrio”)e a richiamare tout courtla relativa richiesta(cfr. Cass. n. 610/2022 cit. ) . Né rileva il passaggio motivazionale con cui si dà atto della mancata collaborazione, rectedel rifiuto, del ricorrente di sottoporsi al “tampone”, così da imped ire l’esecuzione del rimpatrio. Propriamente, con riferimento a tal ultimo rilievo motivazionale, il giudice di pace non ha esplicitato i termini in cui l’anzidetto difetto di collaborazione esplica valenza nel solco dei parametri legislativi prefigurati ai fini delle proroghe successive alla prima. 15.Si delinea quindi il vizio di difetto assoluto di motivazione o, quanto meno, il vizio di motivazione “apparente”, siccome il giudice di pace per nulla ha fatto luogoad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). In particolare,il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto il complesso delle quaestionesveicolate dalla memoria depositata dal ricorrente. 16. I l vizio anzidetto viepiù rileva siccome “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione ; cfr. altresì, analogamente, Cass. 28.2.2019, n. 6064). 17. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entroil quale la proroga doveva essere disposta. 18.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio vadisposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 19.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2023. Il