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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14722/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati per i reati di minaccia e lesione personale, perpetrate nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti denunziando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto altresì che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e s. della sentenza impugnata, in particolare pag. 3 in cui si dà atto che una volta che la persona offesa era caduta a terra a causa del pugno del fratello piccolo di [OSCURATO:PERSONA] entrambi gli imputati lo avevano preso a calci e pugni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati per i reati di minaccia e lesione personale, perpetrate nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti denunziando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto altresì che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e s. della sentenza impugnata, in particolare pag. 3 in cui si dà atto che una volta che la persona offesa era caduta a terra a causa del pugno del fratello piccolo di [OSCURATO:PERSONA] entrambi gli imputati lo avevano preso a calci e pugni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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