CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare i tratti costituitivi del giudizio di responsabilità ascritto all'imputato per l'ipotesi di reato ex art 334 cp contestata nonché la corretta qualificazione data al fatto sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche 1 mentre il terzo, inerente alla rivendicata prescrizione, è manifestamente infondato alla luce della recidiva ex art 99 comma 2 ritenuta nella specie, sì che la stessa è maturata dopo la decisione gravata, così da restare ininfluente nella specie alla luce della inammissibilità degli altri due motivi di ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.