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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 07103/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13795/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 28720/2018 depositatoil 13/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. proposta nel 2018 d a [OSCURATO:PERSONA] , creditore ammesso allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso il decreto del 10/06/2016 con cui lo stesso tribunale aveva rigettato l a sua impugnazione contro l’ a mmissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] AG ( nella misura di euro 8.298.107,85 per il “finanziamento Poggioreale ” ed euro 4.850.000,00 per il “finanziamento V eronica ” con privilegio ipotecario, nonché euro 1.335.526,09 per interessi al chirografo).

1.1. – In sede di revocazione Urbani aveva lamentato : i) un «errore essenziale di fatto» sul secondo finanziamento , in quanto l’ipoteca gravante in favore della Banca sul complesso immobiliare ceduto nel 2008 da Veronica s .p.a. a G arcos s.r.l. (che si era accollata il mutuo) aveva ad oggetto anche terreni e fabbricati di cui la cedente era stata in realtà espropriata dal Comune di Napoli sin dal 1997, con conseguente inesistenza della garanzia ipotecaria e nullità del finanziamento; ii) la «manc ata conoscenza di documenti decisivi che non erano stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile», avendone egli avuto contezza solo in data 21/09/2018 ( attraverso l ’accesso all e risultanze del processo esecutivo relativo all’espropriazione ex art. 41 TUB promossa dalla Banca e della successiva vendita in sede fallimentare ) , segnatamente: il decreto 22/06/2017 del G.E. di estinzione della procedura esecutiva poiché la Banca procedente non aveva prodotto, nel termine concesso, la documentazione notarile ventennale; larelazione 31/12/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , delegato alla vendita fallimentare,da cui era emerso, in rettifica delle precedenti relazioni, che la superficie del compendio acquistato da Garcos era inferiore di circa 1/3 rispettoalla consistenza ante esproprio; l’atto di compravendita in sede fallimentare del 10/09/2018 relativo al minore compendio, al prezzo di euro 650.000,00 ( a fronte del la stima in sede ipotecaria per oltre 6 milioni di euro); iii) il dolo della banca.

1.2. – I l tribunale ha ritenuto inammissibile i l ricorso perché : i) i fatti dedotti a fondamento della revocazione hanno già formato oggetto dell’impugnazione ex art. 98 l.fall. dello stesso ricorrente, respinta per mancanza di prova che la società Veronica a vesse concesso ipoteca su beni non di sua proprietà, senza che questi abbiaproposto ricorso per cassazione avverso quella decisione; ii) i nuovi documenti allegati non valgono ai fini della revocazione , ove «il requisito della decisività sussiste sol tant o quando il documento sia destinato a fornire la prova di un determinato “fatto”, ma non quando rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo»; iii) dagli atti non sono emersi elementi in grado di provare il dolo o la malafede della banca, poiché l’accertamento notarile in sede fallimentare è risultato particolarmente complesso.

2. –Urbani ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Banca ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità ex art. 360, n. 4 , c.p.c. per violazi one dell’ art . 98 c omma 4 , l.f all.

« in ordine all’individuazione dei requisiti dell’errore essenziale di fattoe dei nuovi documenti decisivi come motivi di revocazione».

Quanto all’errore, deduce che non si tratta, come ritenuto dal tribunale, di un errore di valutazione del fatto, bensì dell’esistenza di fatti non conosciuti dal giudice perché non allegabili in giudizio (in quanto pacificamente sopravvenuti).

Quanto ai documenti allegati , deduce che essi sono in realtà diretti a provare fatti, e non semplicemente a costituire mezzi di conoscenza di fatti decisivi, secondo la distinzione «difficilmente comprensibile» prospettata dal tribunale.

2.2. – Il secondo mezzo censura , ai sensi dell’ a rt. 360, n. 5, c.p.c., la «carenza di motivazione» sul rigetto del motivo afferente il dolo della banca, per essersi il tribunale limitato a rilevare la complessità degli accertamenti peritali, senza considerare che il diligente deposito della documentazione ipo-catastale da parte della banca, in sede di accertamento del passivo , avrebbe consentito al giudice delegato di rigettarne la domanda.

3. – Il ricorso , che non patisce l’ inammissibilità prospettata nella memoria del controricorrente, può essere accolto limitatamente ad un profilo del primo motivo.

3.1. – L’art. 98 , comma 4, l.fall. ammette la revocazione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare se si scopre che essi « sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile».

La norma prevede dunque,analogamente al l’art. 395 , c.p.c. , che il giudizio di revocazione possa fondarsi su documenti decisivi, con la differenza chela legge fallimentare non prescrive che la mancata produzione in giudizio sia dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario (come è invece nel n. 3) dell’art. 395 cit.), essendo qui sufficiente la loro mancata conoscenza, purché ne abbia impedito la produzione tempestiva per causa non imputabile.

Orbene, il tribunale non ha me sso in dubbio che i documenti decisivi allegati dal ricorrente si siano formati in epoca successiva al rigetto della sua impugnazione dell’ammissione al passivo della banca, motivato proprio sulla mancanza di prova che l ’ipoteca a favore della banca gravasse su beni non (più) di proprietà della dante causa della società fallita, che si era accollata il relativo mutuo.

Tuttavia, il giudice a quo ha svol to in modo poco chiaro un’argomentazione, distonica rispetto al dato normativo riferito , circa la distinzione tra documento destinato a costituire la prova di un determinato fatto ( che sarebbe munito della decisività necessaria ai fini della revocazione) e documento rappresent ante soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo (che ne sarebbe invece sfornito), che, per quanto è dato comprendere, deriva dall’errato convincimento che l’impugnazione per revocazione sia preclusa ove fondata sui medesimi fatti che hanno costituito oggetto di accertamento nel giudizio definito con il provvedimento impugnato e formalmente coperto da giudicato.

2. – Sotto questo profilo la motivazione non è coerente con il paradigma della revocazione propria dell’accertamento del passivo fallimentare, secondo i canoni indicati dall’art. 98, comma 4, l.fall. come sopra delineati,

4. – Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse , perché investe un capo della decisione insuscettibile di passare in giudicato, avendo il tribunale respinto il ricorso per una ragion e processuale (inammissibilità della domanda ) definitoria della causa dinanzi a sé, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi sul merito (cfr., per tutte, Cass.

S.U. n. 2 4669/2013).

5. – Segue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione , dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto imp ugnato in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13795/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 28720/2018 depositatoil 13/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. proposta nel 2018 d a [OSCURATO:PERSONA] , creditore ammesso allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso il decreto del 10/06/2016 con cui lo stesso tribunale aveva rigettato l a sua impugnazione contro l’ a mmissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] AG ( nella misura di euro 8.298.107,85 per il “finanziamento Poggioreale ” ed euro 4.850.000,00 per il “finanziamento V eronica ” con privilegio ipotecario, nonché euro 1.335.526,09 per interessi al chirografo). 1.1. – In sede di revocazione Urbani aveva lamentato : i) un «errore essenziale di fatto» sul secondo finanziamento , in quanto l’ipoteca gravante in favore della Banca sul complesso immobiliare ceduto nel 2008 da Veronica s .p.a. a G arcos s.r.l. (che si era accollata il mutuo) aveva ad oggetto anche terreni e fabbricati di cui la cedente era stata in realtà espropriata dal Comune di Napoli sin dal 1997, con conseguente inesistenza della garanzia ipotecaria e nullità del finanziamento; ii) la «manc ata conoscenza di documenti decisivi che non erano stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile», avendone egli avuto contezza solo in data 21/09/2018 ( attraverso l ’accesso all e risultanze del processo esecutivo relativo all’espropriazione ex art. 41 TUB promossa dalla Banca e della successiva vendita in sede fallimentare ) , segnatamente: il decreto 22/06/2017 del G.E. di estinzione della procedura esecutiva poiché la Banca procedente non aveva prodotto, nel termine concesso, la documentazione notarile ventennale; larelazione 31/12/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , delegato alla vendita fallimentare,da cui era emerso, in rettifica delle precedenti relazioni, che la superficie del compendio acquistato da Garcos era inferiore di circa 1/3 rispettoalla consistenza ante esproprio; l’atto di compravendita in sede fallimentare del 10/09/2018 relativo al minore compendio, al prezzo di euro 650.000,00 ( a fronte del la stima in sede ipotecaria per oltre 6 milioni di euro); iii) il dolo della banca. 1.2. – I l tribunale ha ritenuto inammissibile i l ricorso perché : i) i fatti dedotti a fondamento della revocazione hanno già formato oggetto dell’impugnazione ex art. 98 l.fall. dello stesso ricorrente, respinta per mancanza di prova che la società Veronica a vesse concesso ipoteca su beni non di sua proprietà, senza che questi abbiaproposto ricorso per cassazione avverso quella decisione; ii) i nuovi documenti allegati non valgono ai fini della revocazione , ove «il requisito della decisività sussiste sol tant o quando il documento sia destinato a fornire la prova di un determinato “fatto”, ma non quando rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo»; iii) dagli atti non sono emersi elementi in grado di provare il dolo o la malafede della banca, poiché l’accertamento notarile in sede fallimentare è risultato particolarmente complesso. 2. –Urbani ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Banca ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità ex art. 360, n. 4 , c.p.c. per violazi one dell’ art . 98 c omma 4 , l.f all. « in ordine all’individuazione dei requisiti dell’errore essenziale di fattoe dei nuovi documenti decisivi come motivi di revocazione». Quanto all’errore, deduce che non si tratta, come ritenuto dal tribunale, di un errore di valutazione del fatto, bensì dell’esistenza di fatti non conosciuti dal giudice perché non allegabili in giudizio (in quanto pacificamente sopravvenuti). Quanto ai documenti allegati , deduce che essi sono in realtà diretti a provare fatti, e non semplicemente a costituire mezzi di conoscenza di fatti decisivi, secondo la distinzione «difficilmente comprensibile» prospettata dal tribunale. 2.2. – Il secondo mezzo censura , ai sensi dell’ a rt. 360, n. 5, c.p.c., la «carenza di motivazione» sul rigetto del motivo afferente il dolo della banca, per essersi il tribunale limitato a rilevare la complessità degli accertamenti peritali, senza considerare che il diligente deposito della documentazione ipo-catastale da parte della banca, in sede di accertamento del passivo , avrebbe consentito al giudice delegato di rigettarne la domanda. 3. – Il ricorso , che non patisce l’ inammissibilità prospettata nella memoria del controricorrente, può essere accolto limitatamente ad un profilo del primo motivo. 3.1. – L’art. 98 , comma 4, l.fall. ammette la revocazione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare se si scopre che essi « sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile». La norma prevede dunque,analogamente al l’art. 395 , c.p.c. , che il giudizio di revocazione possa fondarsi su documenti decisivi, con la differenza chela legge fallimentare non prescrive che la mancata produzione in giudizio sia dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario (come è invece nel n. 3) dell’art. 395 cit.), essendo qui sufficiente la loro mancata conoscenza, purché ne abbia impedito la produzione tempestiva per causa non imputabile. Orbene, il tribunale non ha me sso in dubbio che i documenti decisivi allegati dal ricorrente si siano formati in epoca successiva al rigetto della sua impugnazione dell’ammissione al passivo della banca, motivato proprio sulla mancanza di prova che l ’ipoteca a favore della banca gravasse su beni non (più) di proprietà della dante causa della società fallita, che si era accollata il relativo mutuo. Tuttavia, il giudice a quo ha svol to in modo poco chiaro un’argomentazione, distonica rispetto al dato normativo riferito , circa la distinzione tra documento destinato a costituire la prova di un determinato fatto ( che sarebbe munito della decisività necessaria ai fini della revocazione) e documento rappresent ante soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo (che ne sarebbe invece sfornito), che, per quanto è dato comprendere, deriva dall’errato convincimento che l’impugnazione per revocazione sia preclusa ove fondata sui medesimi fatti che hanno costituito oggetto di accertamento nel giudizio definito con il provvedimento impugnato e formalmente coperto da giudicato. 2. – Sotto questo profilo la motivazione non è coerente con il paradigma della revocazione propria dell’accertamento del passivo fallimentare, secondo i canoni indicati dall’art. 98, comma 4, l.fall. come sopra delineati, 4. – Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse , perché investe un capo della decisione insuscettibile di passare in giudicato, avendo il tribunale respinto il ricorso per una ragion e processuale (inammissibilità della domanda ) definitoria della causa dinanzi a sé, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi sul merito (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 2 4669/2013). 5. – Segue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione , dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto imp ugnato in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
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