CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di presenta generico, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e versato in fatto, avendo la Corte di appello escluso che quella del ricorrente costituisse una mera resistenza passiva; che la decisione evidenzia, anche sulla base del contenuto della relazione di servizio acquisita ed utilizzata, le modalità attraverso cui si era svolta la fuga ed il concreto pericolo creato nei confronti di numerose auto e pedoni, tentando il ricorrente, attraverso la non consentita parziale estrapolazione di frammenti del compendio probatorio, di assegnare un differente significato agli elementi adeguatamente apprezzati dalla Corte territoriale nella competente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il