CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 42969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/10/2023 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto documentazione relativa al superamento del primo motivo, insistendo per l'accoglimento degli altri motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato (assolvendo l'imputato dai reati di omessa dichiarazione di cui ai capi 1 e 2, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 23/03/2021, con la quale TARANTINO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia (anche) in relazione al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale. 2. Ricorre per cassazione il TARANTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, che nel dispositivo in calce alla sentenza era rimasto invariato nella misura di quattro anni di reclusione già applicata dal primo giudice, nonostante l'intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e la conseguente rideterminazione, operata nella motivazione della sentenza d'appello in anni due, mesi otto di reclusione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del residuo reato. Si deduce che, come attestato anche nell'annotazione in atti, non vi era prova del fatto che la documentazione contabile mancante fosse stata istituita. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla confermata applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonostante l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che il TARANTINO era stato pretermesso dall'accertamento tributario, al quale aveva presenziato il solo amministratore straordinario, nonché alla misura del trattamento sanzionatorio applicato. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea, osservando, nel resto, che la difformità tra dispositivo e motivazione era stata corretta, che la sussistenza del reato era stata comprovata dal rinvenimento, nel "cassetto fiscale", della documentazione comprovante le transazioni commerciali in entrata e in uscita, mentre le residue doglianze erano inammissibili perché tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore evidenzia l'intervenuto superamento della questione dedotta con il primo motivo, insistendo per l'accoglimento delle residue censure.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che non vi sia luogo a provvedere sulla questione dedotta con il primo motivo, concernente la discrasia tra dispositivo e motivazione all'esito della decisione assolutoria adottata dalla Corte territoriale con riferimento ai reati di omessa dichiarazione di cui ai capi 1) e 2). Il difensore ha invero prodotto, in vista dell'odierna udienza, il provvedimento in data 22/04/2024 con cui la Corte d'Appello ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, quanto alla residua pena per il delitto di distruzione o occultamento delle scritture ascritto al TARANTINO al capo 3) della rubrica. 2. Le censure relative alla sussistenza di tale residuo reato sono infondate. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilievo dirimente che deve essere attribuito alle risultanze del c.d. spesometro, con specifico riferimento alla avvenuta fatturazione, da parte del TARANTINO, nei confronti dei soggetti che le hanno poi registrate nelle rispettive scritture. Come condivisibilmente sottolineato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 5), l'odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a far dubitare della veridicità delle fatture o della loro attendibilità, quanto ai rapporti commerciali sottesi alla emissione delle fatture stesse; né, tantomeno, sono state contestate le risultanze desumibili dal c.d. spesometro. In tale situazione, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 32254 del 03/07/2024, Lostia). 3. Sono invece fondate le residue censure. Oltre alla necessità evidenziata anche dal Procuratore Generale - di eliminare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in conseguenza della riduzione del trattamento sanzionatorio, devono essere accolte le doglianze concernenti sia il silenzio della Corte territoriale sul motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche (la difesa aveva sollecitato una rivalutazione sul punto alla luce della pretermissione del TARANTINO in sede di accertamento tributario), sia la motivazione relativa alla pena base, fissata anche dalla Corte territoriale in misura estremamente più severa rispetto alla stessa richiesta dell'Accusa, senza tra l'altro tener conto del ridimensionamento dell'intera vicenda operato con il giudizio di appello (sul punto, la valorizzazione del "totale omesso deposito dei documenti e della permanenza ad oggi di tale condotta" non sembra in effetti adeguatamente supportare la conferma della pena base in anni quattro di reclusione).4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai profili evidenziati nel precedente paragrafo, con rinvio per nuovo giudizio - eccezion fatta per l'interdizione dai pubblici uffici, applicata illegalmente dalla sentenza impugnata - ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.