CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34464/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975. Ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell'arma (coltello a serramanico con lama in acciaio di 8 centimetri) che la personalità dell'imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali. In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Si consideri che è stato già più volte affermato che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." - Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 -. E si è poi precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma