Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:814
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0202_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑202/06 P,
avente ad oggetto un ricorso d’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 3 maggio 2006,
[OSCURATO:PERSONA] & Industrie BV , rappresentata dai sigg. W. Knibbeler, O. Brouwer e P. Kreijger, advocaten,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. E. [OSCURATO:PERSONA], A. Nijenhuis e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 marzo 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con il suo ricorso d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] & Industrie BV chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006, causa T‑282/02, [OSCURATO:PERSONA] & Industrie/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑319; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2002, 2003/756/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso COMP/M.2650 — [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/JV [CVK]) (GU 2003, L 282, pag. 1, e rettifica, GU 2003, L 85, pag. 52; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, e rettifica, GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), definisce il suo ambito di applicazione sostanziale al suo art. 1, n. 1, nel modo seguente:
«Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite ai paragrafi 2 e 3 (…)».
3. L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 fa rientrare nella nozione di operazione di concentrazione, tra l’altro, il caso in cui una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.
4. Affinché un’operazione di concentrazione sia di dimensione comunitaria, il fatturato complessivo delle imprese interessate in ambito mondiale nonché nella Comunità europea deve superare determinate soglie, stabilite all’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89. L’art. 5 del detto regolamento precisa il metodo di calcolo di tali soglie.
5. Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere notificate alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. A tale riguardo, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89 precisa che tale notifica dev’essere fatta «entro una settimana dalla conclusione dell’accordo o dalla pubblicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o dall’acquisizione di una partecipazione di controllo».
6. L’art. 7 di tale regolamento prevede che tali operazioni non possano essere realizzate prima di essere notificate, né prima di essere state dichiarate compatibili con il mercato comune da una decisione.
7. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, prima frase, del regolamento n. 4064/89, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notificazione non appena questa le è pervenuta». Conformemente al detto art. 6, n. 1, lett. c), se la [OSCURATO:PERSONA] constata che l’operazione di concentrazione notificata riveste dimensione comunitaria e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare un procedimento formale di controllo.
8. A questo proposito, l’art. 8, nn. 1‑4, del regolamento n. 4064/89 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] i poteri di decisione seguenti:
«1. (…)
2. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un’operazione di concentrazione notificata, se del caso, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2 (…), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. (…)
3. (…)
4. Se l’operazione di concentrazione è già stata realizzata, la [OSCURATO:PERSONA] può ordinare (…) la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».
9. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89, la decisione di avviare un procedimento formale di controllo deve intervenire, salvo eccezione non applicabile nel caso di specie, entro il termine massimo di un mese a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della notifica. Ai sensi dell’art. 10, nn. 2 e 3, di tale regolamento, le decisioni che accertano la compatibilità o l’incompatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune devono essere adottate, salvo caso eccezionale, entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data d’avvio del procedimento. Ai sensi del n. 6 dello stesso articolo, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una decisione entro tale termine, si ritiene che l’operazione di concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune.
10. La delimitazione delle competenze in materia di controllo delle operazioni di concentrazione è definita all’art. 21, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4064/89 nel modo seguente:
«1. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria».
11. Il ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 4064/89 precisa che «le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri».
Fatti
12. Gli accertamenti effettuati dal Tribunale ai punti 1-15 nonché 295-298 della sentenza impugnata consentono di riassumere i fatti come segue.
13. Prima della realizzazione dell’operazione di concentrazione all’origine della controversia, la [OSCURATO:PERSONA]- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (in prosieguo: la «CVK»), cooperativa di diritto olandese, riuniva undici produttori olandesi di pietra arenaria calcarea. Di queste undici imprese associate, cinque erano filiali dell’impresa tedesca [OSCURATO:PERSONA] & Cie GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), tre erano filiali della ricorrente e due erano filiali dell’impresa tedesca [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:la «RAG»). L’undicesima di tali imprese era detenuta congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla ricorrente e dalla RAG (punto 5 della sentenza impugnata).
14. Nel corso del 1998, alla [OSCURATO:PERSONA] (autorità olandese competente per la concorrenza; in prosieguo: la «NMa») è stato notificato un progetto di concentrazione che prevedeva l’acquisizione, da parte della CVK, del controllo sulle imprese ad essa associate. L’assunzione del controllo doveva avvenire mediante la stipulazione di un accordo di pool nonché mediante una modifica dello statuto della CVK. Con decisione 20 ottobre 1998, la NMa ha autorizzato il progetto in questione (punto 6 della sentenza impugnata).
15. Prima che venisse realizzata questa operazione, la RAG ha deciso di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente le partecipazioni da essa detenute nelle imprese associate alla CVK. Durante il mese di marzo 1999, le parti hanno comunicato le loro intenzioni alla NMa. Quest’ultima, con lettera 26 marzo 1999, ha informato le medesime del fatto che la cessione prevista non avrebbe costituito un’operazione di concentrazione ai sensi della normativa olandese, a patto che l’operazione autorizzata con decisione 20 ottobre 1998 venisse realizzata non oltre il momento della detta cessione (punto 7 della sentenza impugnata).
16. Il 9 agosto 1999, la CVK e le imprese ad essa associate hanno stipulato diversi atti. Da una parte, esse hanno stipulato l’accordo di pool di cui al punto 14 della presente sentenza e lo statuto della CVK è stato modificato al fine di prendere in considerazione le disposizioni di tale accordo (in prosieguo: il «primo gruppo di operazioni»). Dall’altra, la RAG ha ceduto le quote che essa deteneva in tre delle imprese associate alla CVK, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, mentre queste ultime hanno stipulato un contratto di collaborazione disciplinante la loro cooperazione nell’ambito della CVK (in prosieguo: il «secondo gruppo di operazioni») (punto 8 della sentenza impugnata).
17. Essendo venuta a conoscenza degli atti conclusi il 9 agosto 1999 in occasione dell’esame di altre due operazioni di concentrazione che le erano state notificate dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 22 ottobre 2001, ha segnalato alla ricorrente e alle altre imprese partecipanti che l’operazione doveva esserle notificata. Il 24 gennaio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno notificato l’operazione a titolo dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89 (punti 9 e 10 della sentenza impugnata).
18. Il 25 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento formale di controllo ex art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89 (punto 11 della sentenza impugnata).
19. Dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e l’audizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle parti interessate, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno presentato, il 28 maggio 2002, una prima bozza d’impegni. Questa prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avrebbero posto fine al loro contratto di collaborazione e avrebbero venduto a un terzo acquirente indipendente le partecipazioni che avevano acquisito nel corso del 1999 dalla RAG. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale bozza fosse insufficiente per sciogliere i dubbi in materia di concorrenza sul mercato in questione (punti 12, 14 e 295 della sentenza impugnata).
20. Il 5 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno perciò presentato impegni definitivi, con i quali hanno accettato anche di risolvere l’accordo di pool, di annullare le modifiche dello statuto della CVK e di sciogliere la stessa (punti 14, 15 e 298 della sentenza impugnata).
21. Il 26 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa con cui ha dichiarato che l’operazione di concentrazione costituita dal primo e dal secondo gruppo di operazioni era compatibile con il mercato comune, subordinatamente all’adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, degli impegni indicati in detta decisione. Questi ultimi comprendevano, in particolare, lo scioglimento della CVK (punto 15 della sentenza impugnata).
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
22. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2002 e registrato sotto il numero T‑282/02, la ricorrente ha proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.
23. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi.
24. Il primo motivo verteva sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni in questione in forza dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89. Il Tribunale ha respinto tale motivo dichiarando, al punto 109 della sentenza impugnata, che «un’operazione di concentrazione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 4064/89, può essere realizzata anche in presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte quando tali operazioni sono interdipendenti per cui non verrebbero realizzate le une senza le altre e il cui risultato consiste nel conferire ad una o più imprese il controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più imprese diverse».
25. Il secondo motivo verteva su errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla creazione di una posizione dominante mediante l’operazione di concentrazione, in violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89. Il Tribunale ha respinto tale motivo.
26. Il terzo motivo verteva sulla violazione degli artt. 3 e 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 nonché del principio di proporzionalità. Per quanto riguarda tale motivo, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«301 (…) Occorre rilevare che le pretese della ricorrente si fondano ancora una volta su una premessa sbagliata, respinta dal Tribunale (…). Infatti, esiste un’unica operazione di concentrazione, conclusa il 9 agosto 1999, costituita dal primo e dal secondo gruppo di operazioni, che rientra nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento n. 4064/89. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la prima bozza d’impegno non modifica l’operazione di concentrazione in modo tale da cancellarla.
(...)
304 (…) Occorre rilevare che la ricorrente non ha spiegato in che modo la prima bozza d’impegno (…) avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la compatibilità dell’operazione di concentrazione, mentre è pacifico che, nell’ambito di tale bozza di impegni, la posizione dominante della CVK, come risulta dall’operazione di concentrazione del 9 agosto 1999, sarebbe rimasta immutata. Infatti, in particolare, malgrado l’abbandono del controllo congiunto della CVK, l’impresa avrebbe continuato, secondo la definizione del mercato, a detenere almeno il [50-60]% del mercato in questione, senza che, peraltro, aumentassero le quote di mercato dei suoi principali concorrenti.
305 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non era quindi tenuta ad accettare la prima bozza d’impegno, in applicazione dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, poiché tale bozza non le consentiva di dichiarare che l’operazione di concentrazione del 9 agosto 1999 non avrebbe creato una posizione dominante, ai sensi dell’art. 2, n. 2, di tale regolamento.
(...)
307 (…) Per poter essere accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica dell’adozione di una decisione ex art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, gli impegni delle parti devono non soltanto essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione, ma risolverlo interamente, obiettivo che, nella fattispecie, la prima bozza d’impegno proposta dalle parti notificanti palesemente non conseguiva».
27. Il Tribunale ha respinto il terzo motivo e, pertanto, l’intero ricorso.
Sul ricorso d’impugnazione
28. La ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e, eventualmente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
29. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
30. A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce due motivi.
Sul primo motivo, relativo ad un’interpretazione e ad un’applicazione erronee degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, del regolamento n. 4064/89
Argomenti delle parti
31. La ricorrente sostiene che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a titolo del regolamento n. 4064/89 non è determinata esclusivamente dall’operazione di concentrazione come notificata, ma dall’operazione effettivamente realizzata. Tale interpretazione troverebbe applicazione quando l’operazione è oggetto di modifiche apportate dalle parti dopo la notifica; tali modifiche possono risultare da una proposta d’impegno. La circostanza che l’operazione sia stata attuata prima della notifica, nella forma in cui è stata notificata, sarebbe irrilevante.
32. Secondo la ricorrente, l’operazione in questione nella presente controversia ha acquistato una dimensione comunitaria solo con la conclusione del secondo gruppo di operazioni, con cui essa ha assunto, assieme alla [OSCURATO:PERSONA], il controllo della CKV. Secondo la sua lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 304 della detta sentenza, che la prima bozza d’impegni avrebbe comportato, per le parti notificanti, l’abbandono del controllo congiunto della CKV. Invece, esso non avrebbe tenuto conto della circostanza che tale bozza avrebbe avuto anche l’effetto di far scomparire l’operazione di concentrazione notificata, per cui sarebbe rimasta solo un’operazione non avente dimensione comunitaria.
33. In risposta a tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai sensi del regolamento n. 4064/89, la sua competenza nei confronti di un’operazione di concentrazione doveva essere determinata nel momento in cui tale operazione doveva esserle notificata. Sottolineando che essa deve accettare o declinare la sua competenza entro il termine del primo esame della notifica, essa aggiunge che, nell’interesse di un buon andamento dell’amministrazione, la dimensione comunitaria di una concentrazione non potrebbe essere costantemente riesaminata per tutta la durata del procedimento seguito.
34. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente travisa la funzione e la natura degli impegni che le parti possono assumere. Tali impegni non potrebbero privare la [OSCURATO:PERSONA] della competenza conferitale dal regolamento n. 4064/89, ma sarebbero diretti a consentirle di esercitare il suo potere di autorizzare, a certe condizioni, l’operazione di concentrazione notificata.
Giudizio della Corte
35. Come risulta dal ventinovesimo ‘considerando’ e dal suo art. 21, n. 1, il regolamento n. 4064/89 poggia sul principio di una precisa ripartizione delle competenze tra autorità nazionali e comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni (sentenze 25 settembre 2003, causa C‑170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9889, punto 32, e 22 giugno 2004, causa C‑42/01, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6079, punto 50).
36. Tale regolamento contiene altresì disposizioni, tra le quali figurano in particolare l’art. 10, nn. 1 e 2, il cui obiettivo è quello di limitare, per ragioni di certezza del diritto e nell’interesse delle imprese coinvolte, la durata delle procedure di verifica delle operazioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA] (citate sentenze Schlüsselverlag J. S. Moser e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 33, e Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 51).
37. Occorre concluderne che il legislatore comunitario ha inteso effettuare una chiara ripartizione degli interventi delle autorità nazionali e comunitarie e che ha voluto garantire un controllo delle operazioni di concentrazione entro termini compatibili sia con le esigenze di un buon andamento dell’amministrazione sia con quelle del commercio (citate sentenze Schlüsselverlag J. S. Moser e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 34, e Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 53).
38. Tale esigenza di certezza del diritto implica che l’autorità competente ad esaminare una data operazione di concentrazione possa essere identificata in modo prevedibile. Questa è la ragione per cui il legislatore comunitario, agli artt. 1, nn. 2 e 3, e 5 del regolamento n. 4064/89, ha fissato criteri precisi e obiettivi che consentono di determinare se un’operazione raggiunga il rilievo economico richiesto per essere di «dimensione comunitaria» e rientri, quindi, nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].
39. L’esigenza di celerità che caratterizza l’economia generale del regolamento n. 4064/89 e che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione definitiva, in mancanza della quale l’operazione si presume compatibile con il mercato comune, implica inoltre che, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nei confronti di una data operazione, la sua competenza con riferimento ai criteri previsti dagli artt. 1, nn. 2 e 3, e 5 del detto regolamento, tale competenza non possa essere rimessa in discussione in qualsiasi momento o assoggettata a modifiche permanenti.
40. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] perde la propria competenza a valutare un’operazione di concentrazione qualora le imprese interessate abbandonino completamente il progetto.
41. Tuttavia, diversamente accade quando le parti si limitano a proporre di apportare modifiche parziali al progetto. Proposte di tale tipo non possono avere l’effetto di costringere la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la sua competenza, giacché in caso contrario si consentirebbe alle imprese interessate di perturbare significativamente lo svolgimento del procedimento e l’efficacia del controllo voluto dal legislatore, obbligando la [OSCURATO:PERSONA] a verificare costantemente la sua competenza a scapito dell’esame di merito del caso.
42. Questa interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, il quale dispone che «[l]a decisione può essere subordinata a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune». Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tale formulazione fa apparire chiaramente che gli impegni proposti o assunti dalle imprese sono tutti elementi che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della questione di merito, vale a dire la compatibilità o l’incompatibilità della concentrazione con il mercato comune, ma che, all’inverso, tali impegni non possono privare la [OSCURATO:PERSONA] della sua competenza, una volta che questa sia stata verificata nella prima fase del procedimento.
43. Ne deriva che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a conoscere di un’operazione di concentrazione deve essere stabilita, per tutta la durata del procedimento, in una data determinata. Tenuto conto dell’importanza che l’obbligo di notifica riveste nel sistema di controllo previsto dal legislatore comunitario, tale data deve necessariamente presentare una stretta connessione con la notifica.
44. Nell’ambito del presente ricorso d’impugnazione, la ricorrente non contesta l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla sentenza impugnata, secondo cui occorre constatare l’esistenza di un’unica operazione, costituita dal primo e dal secondo gruppo di operazioni. Essa non contesta nemmeno che, sia alla data della conclusione di tali due gruppi di operazioni sia alla data della notifica effettuata su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], tale operazione di concentrazione avesse una dimensione comunitaria. Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se la data da adottare per determinare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] sia la data in cui è sorto l’obbligo di notifica o quella in cui la notifica avrebbe dovuto aver luogo o, ancora, quella in cui essa ha effettivamente avuto lungo, è pacifico che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la competenza a conoscere dell’operazione di concentrazione in questione.
45. Quanto alla questione se, come sostenuto dalla ricorrente, la prima bozza d’impegni da essa presentata con la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere un’incidenza sulla competenza così acquistata, occorre innanzi tutto ricordare che, nella fattispecie, l’operazione di concentrazione era già stata realizzata. Occorre poi rilevare che, come emerge dagli accertamenti effettuati dal Tribunale al punto 295 della sentenza impugnata e non contestati dalla ricorrente, tale bozza riguardava la risoluzione del contratto di collaborazione concluso tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] e la cessione ad un terzo indipendente delle partecipazioni da esse acquisite in tre delle imprese associate alla CVK, vale a dire l’abbandono del secondo gruppo di operazioni. Tuttavia, tale bozza prevedeva che l’accordo di pool e la modifica dello statuto della CVK, oggetto del primo gruppo di operazioni, sarebbero stati mantenuti in essere. Ne consegue che, con riferimento all’operazione di concentrazione oggetto del procedimento di controllo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], la bozza in questione era costituita da misure parziali.
46. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto constatando, al punto 301 della sentenza impugnata, che la prima bozza di impegni proposta dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA] non modificava l’operazione di concentrazione in modo tale che quest’ultima non esistesse più.
47. Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nemmeno affermando, ai punti 305 e 306 della medesima sentenza, che, nell’esercizio della competenza che essa aveva acquistato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ritenere che tale prima bozza di impegni non fosse sufficiente per risolvere il problema che essa aveva constatato in materia di concorrenza.
48. Pertanto, il primo motivo del ricorso d’impugnazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad un’interpretazione e ad un’applicazione erronee dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 e del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
49. La ricorrente fa valere che, ritenendo che la prima bozza di impegni fosse insufficiente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato il fatto che tali impegni riducevano il negozio ad un’operazione di concentrazione senza dimensione comunitaria, che non rientrava più nella sua competenza. Essa aggiunge che, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad accettare la prima bozza di impegni, il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità. Peraltro, essa censura il Tribunale per non aver spiegato in che modo la [OSCURATO:PERSONA] fosse potuta giungere ad una conclusione diametralmente opposta a quella dell’autorità nazionale olandese per la concorrenza, la NMa, per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali del primo gruppo di operazioni.
50. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali argomenti non sono essenzialmente altro che una riformulazione di quelli presentati a sostegno del primo motivo. La detta istituzione nega di aver agito in modo sproporzionato e sostiene che, mancando di precisione, l’argomento relativo alle divergenze di valutazione tra essa e la NMa è irricevibile.
Giudizio della Corte
51. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo ad un difetto di competenza della [OSCURATO:PERSONA], va constatato che si tratta di una ripetizione dell’argomento sviluppato nell’ambito del primo motivo. Allo stesso modo di quest’ultimo, esso deve dunque essere respinto.
52. Quanto, in secondo luogo, all’asserita violazione del principio di proporzionalità, va riconosciuto che le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di controllo delle concentrazioni devono rispettare i requisiti del principio di proporzionalità, che è un principio generale del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑380/03, Germania/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11573, punto 144).
53. Tuttavia, si deve rilevare che le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, e in particolare l’art. 2 del medesimo, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico, e che, di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenze 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1375, punti 223 e 224, nonchè 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑987, punto 38).
54. In particolare, come è stato rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni e a differenza di quanto sostiene la ricorrente, il controllo sulla proporzionalità delle condizioni e degli obblighi che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, alle parti di un’operazione di concentrazione consiste non nel verificare se, una volta realizzata, l’operazione di concentrazione sia ancora di dimensione comunitaria, ma nell’assicurarsi che tali condizioni ed obblighi siano proporzionati al problema di concorrenza identificato e consentano di risolverlo interamente.
55. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto affermando, ai punti 304 e 305 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad accettare la prima bozza di impegni poiché essa riteneva che questi non fossero sufficienti a risolvere il problema di concorrenza che essa aveva identificato.
56. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la divergenza tra la valutazione effettuata, da una parte, dalla NMa e, dall’altra, dalla [OSCURATO:PERSONA], su una situazione asseritamente identica, occorre innanzi tutto rilevare che, tenuto conto della precisa ripartizione delle competenze su cui si basa il regolamento n. 4064/89, le decisioni delle autorità nazionali non possono vincolare la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei procedimenti di controllo delle concentrazioni.
57. Occorre inoltre ricordare che la NMa e la [OSCURATO:PERSONA] si sono pronunciate, nei rispettivi settori di competenza, alla luce di criteri diversi. Mentre la NMa ha analizzato il primo gruppo di operazioni tenendo conto della situazione sul mercato nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la sua compatibilità con il mercato comune. Di conseguenza, sebbene il Tribunale fosse competente a controllare, nei limiti ricordati al punto 53 della presente sentenza, la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], esso non era tenuto a spiegare in che modo la [OSCURATO:PERSONA] fosse giunta ad un risultato diverso da quello della NMa.
58. Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che anche il secondo motivo dev’essere respinto.
59. Ne consegue che il ricorso d’impugnazione dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
60. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso d’impugnazione è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] & Industrie BV è condannata alle spese.